Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. anche in caso di ristrutturazione di edifici? Lo diranno le Sezioni Unite

Con l’ordinanza n. 12041 del 10 giugno 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sussiste contrasto, relativa all’operatività, o meno, della responsabilità ex art. 1669 c.c. anche in caso di lavori di ristrutturazione di edifici.

La norma in questione

Come noto, ai sensi dell’art. 1669 c.c., se nel corso di dieci anni dal compimento di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta“. Precisa poi il secondo comma che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

A tal riguardo, è questione dibattuta se tale disposizione debba applicarsi ai soli vizi riguardanti la costruzione ex novo di un edificio o di una parte di esso, o concerne anche gli interventi edilizi compiuti su un edificio già esistente, laddove si determini – comunque – una situazione di rovina (o pericolo di rovina) o si manifestino gravi difetti.

Il contrasto giurisprudenziale

Secondo un primo orientamento, l’operatività dell’art. 1669 c.c. deve essere circoscritta alla sola ipotesi di costruzione ex novo: in tal caso, ciò che risulta rilevante è proprio la rovina (o il pericolo di rovina) o il grave difetto conseguente a vizio di tale costruzione (o a vizio del suolo su cui essa è stata realizzata), senza alcun riferimento alle modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata (Cass. n. 24143/2007; Cass. n. 10658/2015).

Al contrario, recente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “in tema di appalto, può rispondere ai sensi dell’art. 1669 c.c. anche l’autore di opere su preesistente edificio“: secondo tale orientamento, ciò che assume rilievo è infatti l’idoneità delle opere compiute sull’immobile ad incidere su elementi essenziali dello stesso (o anche su elementi secondari, ma rilevanti sulla funzionalità globale), a prescindere dalla circostanza che si sia trattato di costruzione ex novo o di intervento di ristrutturazione (Cass. n. 22553/2015).

Trattandosi di interpretazioni diametralmente opposte, tali da comportare l’affermazione o l’esclusione della responsabilità ex art. 1669 c.c., è stata pertanto riconosciuta l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte per la soluzione del contrasto.

Leggi l’ordinanza integrale: Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 12041 del 10 giugno 2016

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