Responsabilità dei componenti del collegio sindacale delle S.p.a.: il nuovo art. 2407 c.c.

La Legge 14 marzo 2025, n. 35, modifica l’articolo 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, ed è stata pubblicata nella GU Serie Generale del 28 marzo 2025, con entrata in vigore al 12 aprile 2025.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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La responsabilità dei sindaci nel pre riforma

Nella formulazione precedente alla riscrittura operata dalla legge n. 35/2025 sull’articolo 2407 c.c., i sindaci risultavano gravati da una duplice forma di responsabilità:

  • diretta e esclusiva dei membri del collegio sindacale (comma I): ove uno o più sindaci non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società;
  • concorrente con quella degli amministratori (comma II): i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori se abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società.

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L’interpretazione giurisprudenziale

Verso quest’ultimo tipo di responsabilità, la giurisprudenza (Cassazione, n. 2624/2000) aveva affermato che “la responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, c.c., è modellata su quella degli amministratori medesimi.

Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”.

Per l’attribuzione di detta responsabilità, configurabile quale “omessa vigilanza”, era richiesta la prova dell’esistenza di un “nesso causale tra inerzia e danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio” (Cassazione, n. 28357/2020), che la Corte aveva ravvisato nella condotta omissiva dei sindaci “che non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e non abbiano esercitato poteri sostitutivi, che secondo l’id quod plerumque accidit avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento”, portando in tal modo all’aggravamento del dissesto societario, a causa del ritardo con cui il fallimento è stato dichiarato (Cassazione, n. 23233/2013).

La prova del nesso causale spettava quindi al danneggiato (Cassazione, n. 24362/2013), anche se non era richiesta l’individuazione di specifici comportamenti che si ponessero espressamente in contrasto col dovere di vigilanza imposto ai sindaci “ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M.” (Cassazione, n. 13517/2014).

In merito alla “solidarietà”, la Corte aveva evidenziato che operasse sia nei rapporti interni al collegio sindacale che in quelli cogli amministratori, “sicché l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido” (Cass. civ. n. 25178/2015).

Il III e ultimo comma dell’art. 2407 c.c. prevedeva, infine, che all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicassero, in quanto compatibili, gli articoli sulle azioni di responsabilità verso gli amministratori societari, ovvero: azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.), azione proposta dai creditori sociali (art. 2394 c.c.); azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-bis c.c.) e azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.).

La riforma

La legge n. 35 del 2025 ha sostituito l’intero testo dell’articolo 2407 c.c. Nell’ottica formale, le modifiche si limitano alla sostituzione del comma II e all’aggiunta di un comma finale, mentre in ambito effettivo la novella incide in modo risolutivo sul regime di responsabilità dei sindaci delle S.p.A.

 I commi non modificati

Il I e il III comma, stabiliscono, rispettivamente che:

  • i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
  • all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari.

Il sistema di limitazione della responsabilità

Il comma II, per quanto espresso dalla relazione illustrativa della novella, è stato riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte del previgente basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori.

Secondo la normativa previgente, i sindaci rispondevano in modo solidale se il danno non si sarebbe prodotto ove essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Il nuovo II comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito, ovvero omesso di agire, in violazione dei propri doveri, sono responsabili verso società, soci, creditori e terzi, ne circoscrive l’entità a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, prevedendo 3 scaglioni:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

La prescrizione quinquennale

L’ultimo comma, aggiunto dalla legge n. 35/2025, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, che decorre dal deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio afferente all’esercizio ove si è verificato il danno, ex art. 2429 c.c.

L’opzione di individuare un unico termine a quo per l’azione di responsabilità dei sindaci, a fronte dei differenti termini stabiliti dal codice civile a seconda del tipo di azione esercitata (in virtù del richiamo operato dal III comma dell’art. 2407 c.c., la disciplina dell’azione di responsabilità dei sindaci ricalca quella degli amministratori), viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di standardizzare la disciplina con quella dei revisori legali, per “ragioni di equità” e per “la circostanza che, sovente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale”.

Gli stessi lavori preparatori rammentano, in proposito, che l’azione di risarcimento verso i revisori legali si prescrive, in virtù dell’art. 15, comma 3, d.lgs. n. 39/2010, in 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

La relazione dei sindaci

È il documento che contiene il parere del collegio sindacale sui risultati della società nell’esercizio corrente e che reca le osservazioni sul bilancio approvando. In base al comma III dell’art. 2429 c.c. la relazione dei sindaci deve essere depositata in copia nella sede della società contestualmente al bilancio e alle relazioni degli amministratori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei 15 giorni che precedono l’assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

La formulazione dell’articolo 2407 c.c. post riforma

Responsabilità. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

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