Recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori

in Giuricivile, 2019, 5 (ISSN 2532-201X)

Capita spesso che, a seguito di un giudizio di separazione e/o divorzio, uno dei genitori non provveda al rimborso pro quota delle spese straordinarie, anticipate dall’altro genitore nell’interesse della prole; in questi casi, il genitore che abbia anticipato le spese è costretto ad agire in giudizio per il recupero del credito maturato nei confronti dell’ex coniuge inadempiente.

Storicamente, peraltro, sono sorti dubbi con riguardo alla procedura da avviare per poter ottenere il recupero del credito: in particolare ci si è chiesti se il genitore che abbia anticipato le spese debba agire con procedimento monitorio, ottenendo un decreto ingiuntivo che condanni l’ex coniuge al rimborso pro quota delle spese straordinarie dovute, ovvero se debba procedere alla notifica della sentenza di separazione e/o divorzio in formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto che quantifichi le spese non rimborsate.

Per meglio comprendere la portata di tale questione, dobbiamo fare un passo indietro, e chiarire che la sentenza di separazione e/o divorzio non individua né quantifica, in concreto, quali siano le cc.dd. “spese straordinarie”.

Più precisamente: la sentenza di separazione e/o divorzio statuisce che uno dei due coniugi debba contribuire al mantenimento della prole – collocata presso l’altro coniuge – mediante il versamento di un importo fisso mensile (c.d. “assegno di mantenimento), destinato al soddisfo delle esigenze di vita quotidiana del minore (ad es. vitto, abbigliamento, materiale scolastico, telefonia) e, inoltre, mediante il rimborso – generalmente per il 50% – delle spese anticipate dall’altro coniuge per il soddisfo di esigenze “straordinarie” della prole (ad es. spese mediche, gite scolastiche, attività sportive).

Ebbene, mentre l’assegno di mantenimento è predeterminato e quantificato nella sentenza di separazione (o divorzio), le spese straordinarie non possono essere previamente quantificate, proprio perché dipendono da esigenze – appunto – straordinarie dei figli. E’, però, possibile prevedere – seppure in astratto, senza quantificazione concreta – quali saranno le spese che verosimilmente dovranno essere sostenute dal genitore collocatario della prole (ad es. visite mediche di controllo, gite scolastiche), meritevoli – quindi – di rimborso pro quota da parte dell’altro genitore.

Ciò posto, si tenga presente che – con riguardo alla materia del “recupero credito” – l’art. 474 c.p.c. dispone che “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”; in altri termini, il titolo esecutivo in base al quale avviare la procedura di recupero del credito deve quantificare concretamente il credito medesimo.

Ebbene, prendendo in considerazione le sentenze di separazione e/o divorzio, esse costituiscono – senza dubbio – titolo esecutivo con riguardo all’assegno di mantenimento della prole, dal momento che – come anticipato – tale assegno è quantificato matematicamente all’interno della sentenza.

Dubbi sorgono, invece, con riguardo alle spese straordinarie che – come detto – sono predeterminate solo in via astratta, non potendo essere previamente quantificate in concreto.

Qualora si abbia l’esigenza di procedere con il recupero del credito – costituito dal rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell’interesse della prole – si deve stabilire se è possibile munire di formula esecutiva la sentenza di separazione (o divorzio), notificandola unitamente all’atto di precetto (come se tale sentenza costituisse valido titolo esecutivo anche per le spese straordinarie), ovvero si debba per forza agire in sede monitoria, ottenendo un decreto ingiuntivo che quantifichi matematicamente le spese dovute al coniuge procedente, e – quindi – avviare l’esecuzione forzata sulla base di tale decreto ingiuntivo.

Tale questione è stata lungamente dibattuta e risolta dai giudici di merito in maniera non univoca. Sul punto è, quindi, intervenuta la giurisprudenza di legittimità, mediante la celebre pronuncia n. 11316/2011: la sentenza in esame introduce il principio secondo cui, per le spese straordinarie “prevedibili”, la sentenza di separazione (o di divorzio) costituisce titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di agire direttamente con atto di precetto, senza bisogno di altro accertamento in sede di cognizione.

In altri termini, la Suprema Corte ha ammesso che – seppure con riguardo ad alcune categorie di spese straordinarie – non trova applicazione la regola in base alla quale nel titolo esecutivo debba essere matematicamente determinata la prestazione economica: il genitore che agisce per il recupero del credito, pertanto, non ha necessità di ottenere un decreto ingiuntivo contenente la quantificazione delle spese da rimborsare, potendo notificare il precetto sulla base della sentenza di separazione (o divorzio) in formula esecutiva, che peraltro contempla tali spese solo astrattamente. Si tratta, a ben vedere, di una non indifferente mitigazione del requisito della liquidità del credito azionato, sancito dall’art. 474 c.p.c.: tale attenuazione trova la sua giustificazione in una maggiore tutela della prole e dell’interesse del genitore collocatario ad un recupero del credito più celere e agevole (cfr. Cass. Civ. n. 11316/2011).

Ovviamente, questo principio può valere – come anticipato – solo per peculiari categorie di spese straordinarie, che la Corte individua in quelle spese non riferite “a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici” ma, piuttosto, rappresentative di “esborsi statisticamente ordinari o frequenti, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità”, in quanto connessi “ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi, da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum”. Tale principio di diritto è stato, successivamente, confermato anche da Cass. Civ. n. 2815/2014 e, da ultimo, dal Tribunale di Bolzano 11.05.2018.

Ad avviso di chi scrive, la predetta soluzione è logica e condivisibile, in quanto le spese straordinarie sopra richiamate sono costi che i coniugi si trovano a sostenere abitudinariamente nell’interesse dei loro figli, il cui ammontare – che spesso rimane invariato negli anni – è ormai noto. Ebbene, proprio per il fatto che tali voci di spesa sono ormai conosciute dai genitori, la giurisprudenza ritiene soddisfatto il requisito della liquidità del credito azionato, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

In definitiva, pertanto, qualora il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie nell’interesse della prole, si trovi a dover procedere giudizialmente – nei confronti dell’altro genitore – per il rimborso pro quota di tali spese, egli potrà limitarsi alla notifica della sentenza di separazione (o divorzio) in formula esecutiva, con pedissequo atto di precetto, nell’ipotesi in cui le spese da recuperare siano – quanto meno – “prevedibili” e “note” all’altro genitore (ad es. spese scolastiche; spese mediche relative a controlli periodici; spese relative ad attività extrascolastiche da tempo frequentate dai minori). In tutti gli altri casi (ad es. spese mediche relative ad interventi straordinari; spese relative a nuove attività extrascolastiche; spese per gite scolastiche), il genitore farebbe bene ad agire in via monitoria, ottenendo un decreto ingiuntivo che quantifichi matematicamente le spese dovute, per poi avviare l’esecuzione forzata sulla base di tale titolo esecutivo.

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