Querela di falso e l’efficacia probatoria dell’atto pubblico

Il caso esaminato nella recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 23079/2024 offre un’opportunità di riflessione sulla portata e sui limiti della querela di falso nonché sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico. In particolare, la vicenda riguarda una querela di falso proposta nei confronti di un verbale di sopralluogo redatto da tecnici comunali, che ha visto coinvolti un Comune e due privati cittadini.

Corte di Cassazione-Sez. I.-ord. n. 23079 del 26-08-2024

Il caso in esame

Il caso trae origine da una contestazione relativa ad un terrapieno situato su una proprietà privata, la cui distanza dal confine con un mappale adiacente era stata riportata in modo errato nel verbale di sopralluogo redatto dai tecnici comunali. I ricorrenti avevano denunciato la falsità del verbale nella parte attestante che la parte superiore del terrapieno fosse arretrata di circa 170 cm rispetto al confine, mentre la distanza effettiva sarebbe stata, secondo loro, circa doppia.

La Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Aosta, aveva rigettato la querela di falso ritenendo che il verbale in questione non contenesse alcuna attestazione specifica sulla distanza del terrapieno, ma solo una constatazione generale dello stato dei luoghi, rimasto immutato rispetto a un precedente sopralluogo. Secondo la Corte, la querela risultava quindi inammissibile, in quanto non colpiva una circostanza oggetto di attestazione da parte dei tecnici comunali.

Il ricorso in Cassazione

Di fronte a tale decisione, i ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato l’art. 2700 c.c., il quale attribuisce efficacia probatoria agli atti pubblici fino a querela di falso. Essi hanno contestato che, sebbene i tecnici comunali non avessero effettuato una misurazione diretta durante il sopralluogo, il verbale attestava comunque una determinata distanza, che essi ritenevano essere falsa.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’inammissibilità della querela di falso. La Corte ha sottolineato che l’efficacia probatoria di un atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., si limita ai fatti che il pubblico ufficiale ha personalmente verificato. Nel caso in esame, il verbale non conteneva un’accertata misurazione della distanza del terrapieno dal confine, ma si limitava a riportare osservazioni basate su precedenti rilievi e atti amministrativi. Pertanto, la querela di falso non poteva colpire un dato che non era stato direttamente verificato dai tecnici nel corso del sopralluogo oggetto di contestazione.

Alcune considerazioni

Questa decisione della Corte di Cassazione offre alcuni spunti di riflessione su aspetti relativi l’efficacia probatoria degli atti pubblici e dei limiti della querela di falso. In primo luogo,  la querela di falso può essere proposta solo per contestare fatti che il p.u. ha personalmente verificato e attestato nell’atto pubblico. Questo principio mira a garantire la certezza e l’affidabilità dei documenti pubblici, limitando le possibilità di contestazione solo a ciò che il pubblico ufficiale ha effettivamente percepito e registrato.

In secondo luogo, l’ordinanza evidenzia come l’efficacia probatoria dell’atto pubblico non si estenda al contenuto intrinseco dell’atto, cioè alle valutazioni o alle conclusioni che il p.u. potrebbe aver tratto sulla base di osservazioni non direttamente verificabili. Questo significa che, sebbene l’atto pubblico faccia piena prova fino a querela di falso per i fatti verificati personalmente, non offre la stessa garanzia di veridicità per le valutazioni soggettive o per le informazioni riportate che non offre la stessa garanzia di veridicità per le valutazioni soggettive o per le informazioni riportate che non siano frutto di una diretta percezione del p.u.

Conclusione

L’ordinanza n. 23079/2024 della Corte di Cassazione conferma la rigorosa interpretazione della querela di falso, ribadendo i limiti entro i quali può essere contestata l’efficacia probatoria degli atti pubblici.

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