
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3292/2026, ha chiarito che la prescrizione giudiziale di un percorso psicoterapeutico in ambito di responsabilità genitoriale può porsi in contrasto con i principi costituzionali, ove incida sulla sfera di autodeterminazione della persona senza un diretto collegamento con la tutela del minore.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il caso
La vicenda traeva origine da un procedimento promosso ai sensi dell’art. 333 c.c., volto all’accertamento di condotte pregiudizievoli di un genitore nei confronti dei figli minori.
Il tribunale per i minorenni aveva adottato una serie di misure, tra cui la prescrizione di un percorso di psicoterapia individuale e indicazioni comportamentali finalizzate al contenimento dell’aggressività.
Il genitore proponeva reclamo, che veniva rigettato dalla Corte d’appello, la quale confermava integralmente le prescrizioni imposte, ritenendole funzionali alla tutela dei minori e al recupero delle relazioni familiari.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione e la violazione dei principi costituzionali in materia di libertà personale e diritto alla salute.
Il perimetro dei poteri del giudice minorile
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati.
In primo luogo, ha ribadito che i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 333 c.c. devono essere strettamente funzionali alla tutela del minore e proporzionati rispetto alle condotte pregiudizievoli accertate.
In tale prospettiva, il giudice può imporre prescrizioni idonee a prevenire o contenere il pregiudizio, ma non può estendere il proprio intervento a scelte che attengono alla sfera personale e terapeutica del genitore, se non nei limiti in cui esse siano direttamente collegate alla protezione del minore.
Psicoterapia e autodeterminazione personale
La Corte ha affermato che la prescrizione di un percorso psicoterapeutico, anche se formalmente non vincolante, determina comunque un condizionamento della libertà individuale.
Richiamando un orientamento consolidato, ha chiarito che tale misura incide sui diritti garantiti dagli artt. 13 e 32 Cost., in quanto riguarda trattamenti che attengono alla sfera più intima della persona e che possono essere intrapresi solo su base volontaria.
Diversamente, gli interventi richiesti ai servizi sociali, finalizzati a ridurre la conflittualità e monitorare le relazioni familiari, restano legittimi in quanto direttamente collegati alla tutela del minore e suscettibili di incidere sui provvedimenti adottati.
Il limite funzionale delle prescrizioni giudiziali
La decisione ha sottolineato che la finalità di favorire la crescita personale del genitore, pur apprezzabile, esula dal perimetro del giudizio minorile.
Il giudice, infatti, non può imporre trattamenti terapeutici con finalità di maturazione individuale, trattandosi di scelte rimesse esclusivamente all’autodeterminazione della persona.
Ne deriva che la prescrizione di un percorso psicoterapeutico non può essere giustificata neppure dall’obiettivo di migliorare il rapporto tra genitore e figli, se manca un nesso diretto e immediato con la rimozione di una condotta pregiudizievole.
Esito della decisione e principio affermato
La Corte ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione.
Principio di diritto:
Nel giudizio ex art. 333 c.c., la prescrizione a carico del genitore di un percorso psicoterapeutico, anche se formalmente non coercitivo, è illegittima quando non sia direttamente funzionale alla tutela del minore, in quanto incide sui diritti fondamentali di libertà personale e autodeterminazione sanitaria garantiti dagli artt. 13 e 32 Cost.










