
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13358/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha definito il perimetro della responsabilità del contribuente in materia dichiarativa, stabilendo che “non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.
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I fatti di causa
L’ordinanza in commento trae origine dal ricorso proposto da Alfa avente ad oggetto un avviso di accertamento, attraverso il quale era stato contestato l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per importo pari ad euro 671.670,00, con indebita detrazione Iva pari ad euro 142.809,00, allo scopo d simulare un credito nei confronti dell’Erario per risolvere, mediante compensazione, la propria esposizione debitoria.
La Commissione provinciale, prima, e quella regionale dopo, seguitavano a rigettare il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa al difetto di motivazione, avendo il contribuente eccepito il difetto per la prima volta solo in appello; non sufficientemente provata la sua estraneità al disegno criminoso e consumata l’omessa vigilanza sull’operato del professionista.
Il contribuente, quindi, proponeva ricorso per Cassazione, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
I motivi del ricorso
Il ricorrente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza tributaria d’appello, articolando le proprie doglianze in tre motivi.
Violazione dell’art. 57 D.lgs. 546/1992 e motivazione dell’avviso di accertamento
Con il primo motivo, veniva dedotta la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 57, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto fondato sulla dichiarazione fraudolenta mediante fatture oggettivamente inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000), invece che sull’indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater del medesimo decreto).
Nel dettaglio, la frode consisteva nell’utilizzo di fatture effettivamente emesse da clienti dello studio del professionista delegato alla tenuta delle scritture contabili, sulle quali veniva successivamente inserito il nominativo della società Alfa. Questo artificio consentiva la creazione di crediti inesistenti da portare in compensazione.
Omessa valutazione della sentenza penale assolutoria
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La doglianza si fondava sulla mancata considerazione, nel giudizio tributario, della sentenza penale di assoluzione dai reati di cui agli artt. 2 e 10-quater del D.lgs. n. 74/2000, pronunciata dalla Sezione Penale del Tribunale di Frosinone.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Infine, con il terzo motivo, veniva dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., che sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, applicabile anche al processo tributario.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva erroneamente qualificato le sue difese come una semplice dichiarazione di estraneità ai fatti e come una querela rimasta senza esito. Al contrario, egli aveva prodotto elementi probatori rilevanti, emersi a seguito delle indagini della Guardia di Finanza.
In particolare, risultava dal verbale di interrogatorio che il ricorrente aveva corrisposto ai propri consulenti la somma di € 50.000, parte in contanti e parte in assegni, per estinguere posizioni debitorie con l’Agenzia della Riscossione. Tali somme, tuttavia, non erano state utilizzate per i pagamenti, ma per effettuare una compensazione fraudolenta con crediti d’imposta inesistenti, creati attraverso l’utilizzo di fatture oggettivamente false.
Il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione
I motivi di impugnazione eccepiti dal ricorrente sono stati rigettati dalla Corte.
I Giudici, invero, stabiliscono che “il contribuente che si avvale dell’opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione, è tenuto ad un’attività di vigilanza e di controllo sull’operato di quest’ultimo, essendo onerato della prova della propria assenza di colpa, ed essendo chiamato a rispondere per l’illecito commesso dal professionista incaricato, ove non dimostri, come avvenuto nel caso in esame, di aver vigilato su di lui”.
Concludono, affermando che il contribuente “non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.










