Prodotti pericolosi e dovere d’informazione: il fumo di sigaretta e la responsabilità del produttore

Con l’ordinanza n. 13844 del 23 maggio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Terza Sezione civile della Corte di cassazione si è espressa su un caso di grande rilievo sistematico e sociale, destinato ad incidere significativamente sulla giurisprudenza in materia di responsabilità civile da attività pericolosa e da prodotto.

La vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità ruota attorno alla domanda di risarcimento formulata dagli eredi di una fumatrice deceduta a causa di un carcinoma polmonare, contratto dopo decenni di consumo di sigarette. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla responsabilità del produttore per l’omessa o inadeguata informazione circa i rischi specifici derivanti dal consumo del tabacco, ritenuto prodotto ontologicamente dannoso.

La pronuncia offre numerosi spunti di riflessione in tema di causalità, concorso di colpa, onere probatorio, dovere d’informazione e funzione preventiva della responsabilità civile, inserendosi in un contesto giurisprudenziale sempre più attento alla tutela sostanziale del consumatore.

Il fatto e le decisioni di merito

La controversia trae origine dall’azione promossa contro British American Tobacco Italia S.p.A. dai congiunti di una donna che, tra il 1965 e il 1995, aveva consumato quotidianamente un elevato numero di sigarette, ammalandosi infine di cancro ai polmoni e decedendo. La domanda risarcitoria si fondava sull’asserita responsabilità dell’azienda produttrice per avere immesso sul mercato un prodotto pericoloso senza fornire, soprattutto nei decenni iniziali del consumo, un’informativa completa, chiara e comprensibile circa la gravità e la natura dei danni alla salute derivanti dall’uso ordinario del tabacco.

Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda, riconoscendo un concorso di colpa tra la condotta della danneggiata e l’omissione del produttore, ma tale decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello, che ha attribuito all’autonoma scelta della donna la causa esclusiva dell’evento dannoso. Secondo i giudici del gravame, la consapevolezza generale dei rischi legati al fumo era già radicata nell’opinione pubblica, rendendo il comportamento della consumatrice frutto di una scelta informata.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso degli eredi, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale, rilevando una palese carenza istruttoria e motivazionale in ordine alla verifica dell’effettiva consapevolezza della vittima al momento dell’inizio del consumo, nonché dell’adeguatezza delle misure informative adottate dalla società. La Corte ha sottolineato come, ai fini del concorso di colpa del danneggiato, sia necessario accertare non una generica percezione del rischio, ma la conoscenza o la effettiva conoscibilità dei rischi specifici, connessi a quell’uso e a quel prodotto, nel contesto storico di riferimento.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte richiama l’art. 2050 c.c., affermando che la produzione e commercializzazione di tabacco integra una tipica attività pericolosa, essendo ontologicamente idonea a causare danni gravi, in via ordinaria, ai soggetti che ne fanno uso. La Corte richiama anche l’art. 2043 c.c., per ribadire che, in tale ambito, l’omessa adozione di cautele idonee, anche oltre quelle imposte da norme di legge, configura fatto illecito. Tra le cautele, assume rilievo primario l’obbligo di informazione puntuale, accessibile e tempestiva.

La responsabilità del produttore tra attività pericolosa e onere informativo

L’impresa che esercita un’attività pericolosa è tenuta, per legge, a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La Corte precisa che tale obbligo assume un significato rafforzato quando l’attività – come quella della produzione di sigarette – si caratterizzi per la destinazione al consumo ordinario da parte del pubblico. La pericolosità, in altri termini, si “riversa” nel prodotto, secondo la giurisprudenza sulla c.d. reificazione della pericolosità.

Il contenuto dell’obbligo informativo, secondo la Cassazione, non può ridursi al rispetto formale di etichette o avvertenze generiche, ma deve consistere in una informazione effettivamente comprensibile, adeguata rispetto al grado di conoscenze scientifiche disponibili al momento e idonea a permettere al consumatore una scelta autenticamente libera e consapevole. Ne discende che, se il consumatore non è posto in condizione di comprendere i rischi reali e specifici legati all’uso del prodotto, non è possibile affermare che la sua condotta rappresenti causa esclusiva dell’evento dannoso.

Causalità materiale e concorso di colpa: una rilettura coerente con gli artt. 40 e 41 c.p.

Un ulteriore punto nodale dell’ordinanza è l’approfondita disamina del nesso causale e del concorso del fatto del danneggiato, letti alla luce dell’art. 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c. La Corte ribadisce che, in tema di responsabilità extracontrattuale, l’interruzione del nesso causale richiede che la condotta del danneggiato sia causa sopravvenuta esclusiva dell’evento, idonea da sola a determinarlo, e tale da degradare l’apporto eziologico dell’autore dell’illecito al rango di mera occasione.

Nel caso di specie, tale prova non risulta raggiunta, in quanto manca un adeguato accertamento della colpa oggettiva della vittima. Questa non può consistere nel semplice aver fumato, ma richiede la prova che, pur conoscendo pienamente i rischi specifici del fumo, ella abbia volontariamente scelto di esporsi ad essi, rendendo così la sua condotta autonoma, libera e idonea a costituire fattore esclusivo dell’evento lesivo. In mancanza di questa prova, la condotta dell’impresa rimane eziologicamente rilevante.

Conclusioni

L’ordinanza n. 13844/2025 si inserisce in una linea giurisprudenziale che valorizza la funzione preventiva e protettiva della responsabilità civile, specie nei confronti di soggetti esposti a rischi derivanti da prodotti di largo consumo e strutturalmente dannosi. La decisione impone un dovere di diligenza rafforzata in capo al produttore, che non può limitarsi a invocare la libertà individuale del consumatore per sottrarsi alla responsabilità da prodotto. Il diritto alla salute e l’esigenza di una scelta realmente consapevole assumono, in tale prospettiva, un rilievo prevalente.

L’esito finale è il rinvio alla Corte d’Appello perché, in diversa composizione, proceda a un nuovo esame alla luce dei principi enunciati: verificare se, all’epoca in cui la danneggiata ha iniziato a fumare, l’impresa avesse effettivamente adempiuto ai propri obblighi informativi e, correlativamente, se la condotta della vittima possa ritenersi fondata su una scelta autonoma e consapevole. La sentenza riafferma così un principio fondamentale: la libertà di autodeterminazione del consumatore non è una presunzione astratta, ma il risultato di un contesto comunicativo corretto, trasparente e responsabile.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

4 × 2 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.