La Corte, riunita in Sezioni Unite, è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di fondamentale importanza sollecitata dalla Terza Sezione. Il punto centrale della questione ruota attorno la validità di una procura speciale alle liti, rilasciata in formato analogico con firma autografa e caratterizzata da un contenuto generico. Il documento, successivamente digitalizzato, è stato utilizzato per la presentazione di un ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale, notificato tramite PEC e depositato telematicamente.
Corte di Cassazione- sez. un. civ. sent. n. 2077 del 16-01-2024
La questione giuridica
La vicenda nasce da una richiesta di opposizione di un contribuente all’esecuzione di cartelle esattoriali emesse da diverse autorità, contestando sanzioni amministrative per un importo rilevante. Il Giudice di Pace di Roma, nel giugno 2019, ha accolto in parte l’opposizione, dichiarando cessata la materia del contendere su alcune pretese e condannando solidalmente le parti al pagamento. Tuttavia, l’appello del contribuente, focalizzato sulle spese processuali, è stato respinto dal Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado.
Il ricorrente, dunque, ha presentato un ricorso articolato su tre motivi specifici:
il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale abbia violato l’art. 112 c.p.c., riformando la decisione sulle spese di primo grado senza una specifica richiesta in tal senso; la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando la mancanza di una chiara motivazione sulla decisione di respingere l’appello e confermare la sentenza di primo grado e, infine, il ricorrente ha affermato che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado, in particolare per la violazione dei minimi tariffari.
Roma Capitale ha resistito al ricorso con un controricorso, mentre le prefetture di Roma e di Rieti, insieme all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sono rimaste soltanto intimati.
La Terza Sezione, tramite un’ordinanza interlocutoria del 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, che ha rimesso la causa alle Sezioni Unite.
L’ordinanza interlocutoria
L’ordinanza interlocutoria ha delineato il percorso normativo e giurisprudenziale relativo al requisito della specialità della procura alle liti, concentrandosi sull’articolo 83 c.p.c. Si è richiamata l’attenzione sulla recente decisione delle Sezioni Unite (n. 36057 del 9 dicembre 2022), che ha rafforzato il principio della specialità della procura ex art. 365 c.p.c., con particolare riferimento alla sua collocazione topografica.
L’ordinanza ha esaminato la questione della “congiunzione materiale” tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica. In particolare, la pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 83 c.p.c. operata dalla legge n. 141/1997, la specialità della procura è da valutare indipendentemente dal contenuto, salvo casi di evidente inapplicabilità al giudizio di cassazione.
La sezione rimettente ha sollevato un’interessante riflessione sull’applicabilità di tali principi al contesto telematico del ricorso per cassazione. Si è sottolineato che, in tale ambiente, non è concepibile alcuna “congiunzione materiale tra ricorso e procura”. Inoltre, la procura cartacea, nel caso specifico, non può precedere il ricorso.
La sezione rimettente ha escluso che il caso in esame rientri nella fattispecie della procura redatta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale” introdotta dalla legge n. 69/2009 nell’ambito dell’art. 83 c.p.c. Si è argomentato che la previsione normativa della procura alle liti su supporto cartaceo, trasmessa in formato digitale autenticato, non influisce sulla specialità della procura. Inoltre, si è evidenziato che non prevede una “congiunzione mediante strumenti informatici tra la procura cartacea e l’atto digitale”.
L’ordinanza interlocutoria sottolinea che il ricorso e la copia digitale della procura sono depositati separatamente, senza alcuna “congiunzione mediante strumenti informatici”.
La sezione rimettente argomenta che, in caso di costituzione telematica con ricorso nativo digitale e procura cartacea, la procura non può ritenersi speciale “per collocazione topografica” poiché non è materialmente congiunta al ricorso. La stessa ritiene che ciò possa innescare un meccanismo di svalutazione del requisito di specialità, portando a una sorta di elusione dell’articolo 365 c.p.c. e di una potenziale abrogazione tacita della norma.
L’ordinanza esamina il contenuto dell’art. 18, comma 5, secondo periodo del D.M. n. 44/11, il quale sembra equiparare la copia digitale della procura cartacea alla procura nativa digitale. Tuttavia, la Corte sostiene che questa equiparazione, sebbene contemplata dalla norma regolamentare, non trovi fondamento nell’art. 83 c.p.c. e come tale, non possa derogare alla norma primaria di legge.
Inoltre, l’ordinanza evidenzia una tendenza interpretativa della Corte a valutare con maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, al fine di evitare formalismi e favorire una soluzione sostanziale delle controversie.
La sentenza n. 36507/2022 ha delineato un principio fondamentale in materia di procura alle liti, ribadendo il requisito della specialità come condizione essenziale per la proposizione del ricorso in cassazione. L’innovazione introdotta dalla riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla legge 141/1997, pone l’accento sulla “collocazione topografica” della firma apposta dal difensore sulla procura: tale disposizione assume particolare rilevanza nel contesto telematico
La sentenza sostiene che, a seguito della riforma, il requisito della specialità della procura alle liti non è più vincolato al suo contenuto, ma trova soddisfazione nella collocazione topografica. La firma del difensore, anche se apposta su un foglio separato materialmente congiunto all’atto, è equiparata a una procura redatta in calce o a margine del medesimo. Questa interpretazione, in ossequio al principio di conservazione, cerca di garantire il diritto di difesa, preservando la volontà della parte conferente la procura.
Questa sentenza richiama la centralità del diritto di difesa, riconoscendolo come una dimensione complessiva di garanzie sancite non solo dagli artt. 24 e 111 Cost. ma anche da principi sovranazionali, come l’art. 47 della Carta di Nizza e l’art. 6 della CEDU: la collaborazione tra avvocati e magistrati, basata sulla lealtà, rappresenta un elemento cruciale per l’effettività della tutela giurisdizionale.
La sentenza si spinge oltre, affrontando il tema del processo telematico. In questo contesto, l’art. 83 c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, prevede due modalità di conferimento della procura: su documento informatico con firma digitale congiunto all’atto mediante strumenti informatici o su supporto cartaceo trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale. La disposizione normativa specifica che la procura si considera apposta in calce all’atto quando è allegata al messaggio PEC di notificazione o inserita nella busta telematica con cui l’atto è depositato.
Le argomentazioni delle Sezioni Unite
La decisione delle Sezioni unite stabilisce che, nel caso di ricorso nativo digitale notificato e depositato telematicamente, l’allegazione di una copia digitalizzata della procura alle liti, redatta su supporto cartaceo e autenticata con firma digitale, integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce al ricorso.
Le Sezioni Unite ribadiscono l’omogeneità della disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti contemplate dall’art. 83 c.p.c., che comprendono procura su foglio, documento informatico o copia autenticata informatica. Tale uniformità si applica anche alle procure in modalità digitale e digitalizzata, dove la congiunzione materiale è soltanto virtuale.
La sentenza affronta il tema del processo telematico, spiegando che la congiunzione virtuale della procura digitale mediante strumenti informatici, individuati da un decreto ministeriale, equivale all’apposizione in calce come richiesta dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. Questa presunzione legale assoluta è funzionale al potere certificatorio dell’avvocato rispetto a una procura alle liti considerata speciale.
Le Sezioni Unite sottolineano che una lettura coerente dell’art. 83 c.p.c. terzo comma richiede di considerare omogenea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti. Ciò vale sia per le procure in formato digitale che per quelle digitalizzate, in cui non esiste una congiunzione materiale. La diversa interpretazione proposta non troverebbe giustificazione e diverrebbe incoerente rispetto alla trama complessiva dell’articolo.
La sentenza n. 36507/2022 fornisce una chiara direzione interpretativa nel contesto del ricorso nativo digitale e del processo telematico. La congiunzione virtuale della procura alle liti semplifica le procedure e favorisce un approccio flessibile, garantendo al contempo la validità della procura speciale. Infatti, l’interpretazione uniforme dell’art. 83 c.p.c. promuove la coerenza e l’efficienza nell’applicazione delle norme processuali.
La sentenza in esame stabilisce con nettezza che la procura alle liti, anche se redatta su supporto cartaceo, può essere validamente considerata una procura speciale apposta in calce al ricorso. Tale affermazione, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, è ancora più rilevante nel contesto del processo telematico, dove la presentazione degli atti avviene in forma digitale e attraverso strumenti telematici.
Il collegamento virtuale della procura alle liti all’atto di ricorso, tramite l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio PEC o all’inserimento nella busta telematica, risulta conforme alla vigente normativa. L’art. 83 c.p.c. terzo comma, nel suo attuale testo, delinea tre modalità di procura speciale alle liti[1].
La normativa regolamentare, inclusa nell’art. 13 del D.M. n. 44, stabilisce le modalità di trasmissione degli atti attraverso la busta telematica. Questa rappresenta uno strumento fondamentale che facilita la congiunzione virtuale tra la procura alle liti e il ricorso, garantendo la validità del documento anche nel contesto digitale.
L’interpretazione adottata, orientata al deposito telematico come momento essenziale, si allinea alla concezione del processo telematico come forma ordinaria del rito. La procura alle liti, quindi, mantiene la sua validità quando allegata in forma digitale, contribuendo a semplificare le procedure e a promuovere l’efficienza del sistema giudiziario.
In definitiva, la sentenza consolidata dalle Sezioni Unite conferma la coerenza e la validità della procura alle liti nel contesto del ricorso nativo digitale.
[1] Documento informatico separato, su foglio separato, o su supporto cartaceo trasmetto in copia informatica autenticata.
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