Processo civile telematico: il deposito

La prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5420 del 2024, ha chiarito che l’art. 74 del c.p.c., insieme all’art. 87 delle disposizioni di attuazione, non è applicabile nella disciplina del processo civile telematico. Il deposito telematico di atti e documenti rende superflua la suddivisione del fascicolo di parte e il visto del cancelliere sull’indice dei documenti, poiché una volta depositati, i documenti non possono essere rimossi e sono liberamente consultabili.

Corte di Cassazione- Sez. I Civ.-ord. n. 5420 del 29-02-2024

La questione e i motivi di ricorso

Il ricorso è stato presentato attraverso tre motivi contro Banca Sella S.p.A. e B2 Kapital S.r.l., in qualità di mandataria, in contestazione della sentenza pronunciata il 22 agosto 2019 dalla Corte d’appello di Torino. Tale sentenza aveva respinto l’appello contro la decisione del Tribunale di merito che aveva rigettato l’opposizione avanzata nei confronti di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma ingente oltre agli accessori, importo che era stato intimato in qualità di fideiussori della debitrice principale, dichiarata fallita.
Il primo motivo ha asserito la violazione dell’art. 360, comma 3 c.p.c., correlato agli articoli 74 e 87 delle disposizioni attuative c.p.c., nonché all’art. 9 del D.l. del 21 febbraio 2011, n. 44, e agli articoli 111 Cost. e 163 c.p.c. In sostanza, i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d’appello ha errato nel considerare irrilevante il fatto che 120 estratti conto presentati dalla Banca siano stati depositati telematicamente in quattro file generiche indicati come “doc. n. 15, n. 16, n. 17, n. 18”,  in violazione del diritto di difesa degli appellanti. Il secondo motivo ha sollevato la questione della violazione degli articoli 329 e 343 c.p.c., nonché la nullità della sentenza in base agli articoli 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all’articolo 2907 c.c. Il terzo motivo ha contestato la nullità in base all’articolo 360, comma 4 c.p.c.  I ricorrenti hanno lamentato la mancanza di documenti decisivi per la validità della sentenza oggetto di contestazione.

Le argomentazioni della Corte

I giudici della Corte di Cassazione hanno analizzato il ricorso presentato, constatando la mancanza di fondamento. In particolare, hanno evidenziato che il primo argomento sollevato dai ricorrenti mancasse di un valido supporto giuridico. Quest’ultimi hanno lamentano che la documentazione bancaria presentata in supporto alla domanda avanzata in precedenza tramite procedimento monitorio, comprendente estratti conto relativi al periodo di validità del conto corrente e relativi estratti conto scalari, sia stata fornita telematicamente in quattro file numerati. Secondo i ricorrenti, ciò avrebbe reso inutilizzabile la documentazione, come dimostrato da un precedente giurisprudenziale richiamato nel ricorso, ovvero la sentenza della Cassazione del 30 maggio 1997, n. 4822. Questo precedente stabilisce che, ai sensi degli articoli 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gli atti e i documenti devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere prima della costituzione in giudizio. D’altra parte, dopo la costituzione, devono essere depositati in cancelleria con comunicazione del loro elenco alle altre parti o, se presentati in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale sottoscritto dal cancelliere. Di conseguenza, l’inosservanza di tali adempimenti rende irrilevante la produzione documentale, impedendo alla parte di utilizzarli come prova e al giudice di merito di esaminarli.
La Suprema Corte ha esposto nell’ordinanza l’inammissibilità della suddetta tesi. In particolare, la mancanza di rilevanza del precedente del 1997 citato, riguardante il deposito di documenti cartacei è una pratica completamente estranea all’ambito del processo civile telematico.

Il processo civile telematico

L’articolo 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile disciplina la compilazione del fascicolo di parte attraverso quattro distinti commi: stabilisce la suddivisione degli atti e dei documenti in sezioni separate del fascicolo di parte, l’indicazione di specifiche informazioni sulla copertina del fascicolo, e la necessità che il cancelliere sottoscriva l’indice del fascicolo ad ogni inserimento. Al contrario, le normative tecniche sul deposito telematico di atti e documenti non contemplano la divisione degli atti e dei documenti in sezioni separate del fascicolo di parte. Quest’ultimi vengono raccolti in un unico fascicolo informatico, pur mantenendo il loro status di documenti di parte.
Nonostante le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, che equiparano la gestione del fascicolo informatico a quella del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, rimane confermata la necessità che i documenti presentati in comunicazione siano inclusi nel fascicolo di parte, come previsto dagli articoli 165 e 166 c.p.c. e dall’articolo 74 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, Sezione Unite, con sentenza del 16 febbraio 2023, n. 4835.
In definitiva, l’art. 74 c.p.c., insieme all’art. 87 delle disposizioni di attuazione, è superato dalla disciplina del processo telematico per quanto riguarda la distinzione tra la sezione del fascicolo di parte dedicata agli atti e quella dedicata ai documenti. È essenziale sottolineare che il deposito telematico di un atto o di un documento rappresenta un’azione sostanzialmente irreversibile, poiché una volta effettuato il deposito, la parte non ha la facoltà di rimuovere quanto già depositato. Di conseguenza, il visto del cancelliere diventa superfluo sull’indice dei documenti prodotti.
Infatti, una volta che il documento è stato inserito nel fascicolo informatico, non può più essere sostituito o alterato ed è facilmente consultabile sia dall’ufficio che dalle parti coinvolte nel procedimento. Ciò elimina il rischio che i documenti elencati non corrispondano effettivamente a quelli prodotti. In sintesi, la disciplina del processo telematico neutralizza, almeno in parte, la possibilità che atti e documenti non prodotti ritualmente possano apparire o scomparire dal fascicolo di parte. Di conseguenza, l’indice dei documenti perde la sua funzione primaria, che era quella di garantire la corrispondenza tra i documenti elencati e quelli effettivamente presentati.
In base a quanto esposto, si può affermare chele disposizioni delineate dall’art. 74 c.p.c., che prevedono la suddivisione del fascicolo di parte in sezioni per gli atti e i documenti, e l’obbligo di sottoscrizione dell’indice del fascicolo da parte del cancelliere dopo la verifica della regolarità degli atti e dei documenti, non sono rilevanti.
Da ciò deriva che eventuali difficoltà nell’utilizzo della produzione documentale non possono essere imputate al fatto che la banca ha proceduto al deposito secondo le modalità indicate. Inoltre, il fatto che la banca abbia effettuato solo quattro depositi anziché 120, raggruppando gli estratti conto in altrettanti blocchi, non costituisce un ostacolo al pieno esercizio dei diritti di difesa della controparte.
D’altra parte, i ricorrenti non hanno avanzato lamentele specifiche riguardanti ostacoli effettivi nell’esercizio del loro diritto di difesa, limitandosi dunque a un richiamo generico all’articolo 111 Cost., che, a parere dei giudici di legittimità, è  risultato essere fuori luogo e  privo di reale rilevanza.

Inammissibilità dei motivi secondo e terzo

L’ordinanza ha ritenuto completamente incomprensibile il secondo motivo e per l’effetto inammissibile. È stato affermato che né la banca Sella né l’intervenuta hanno presentato un appello incidentale riguardante una parte specifica della sentenza di primo grado. Tuttavia, non è specificato a quale parte della sentenza ci si riferisca. Occorre sottolineare, infatti, che il giudice di primo grado aveva respinto completamente l’opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, l’idea di un possibile appello incidentale da parte della stessa non sarebbe stata nemmeno concepibile in via astratta.
Il terzo motivo di impugnazione è stato considerato inammissibile. Nella sentenza oggetto di impugnazione, la Corte d’appello ha chiarito che la produzione documentale non è parziale, come invece ritenuto dal tribunale di primo grado. La mancanza di alcuni estratti mensili in un arco di quasi 18 anni non comprometterebbe la prova del credito della banca. Tuttavia, tale argomentazione rappresenta una motivazione autonoma non supportata dalla formulazione del terzo motivo di impugnazione, non spiegando quali documenti specifici manchino né come la loro assenza possa influire sulla validità del diritto riconosciuto dalla sentenza impugnata.

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