La sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024 della Corte di Cassazione ha chiarito l’estensione del privilegio processuale fondiario anche alla procedura di liquidazione controllata. La decisione si inserisce all’interno delle norme introdotte dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Corte di Cassazione-sez. I civ.- sent. n. 22914 del 19-08-2024
Origini della controversia
Il caso in esame origina da una procedura esecutiva immobiliare avviata da una cessionaria di un credito fondiario precedentemente vantato da UBI Banca s.p.a. Quest’ultima, successivamente ammessa alla procedura di liquidazione controllata prevista dal CCII, ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare improcedibile la procedura esecutiva immobiliare. Tuttavia, il giudice, richiamando la norma di cui all’art. 41, co. 2 TUB, ha consentito la prosecuzione dell’esecuzione. Da qui l’opposizione della debitrice ex art. 617 c.p.c., che ha portato il Tribunale di Brescia a sollevare una questione pregiudiziale di diritto, poi rimessa alla Corte di Cassazione.
Il privilegio processuale fondiario: natura e funzione
Il privilegio processuale fondiario, previsto dall’art. 41, co. 2 TUB, costituisce una deroga significativa al principio della “par condicio creditorum“, permettendo ai creditori fondiari di proseguire le azioni esecutive anche dopo l’apertura di una procedura concorsuale. Questo privilegio è stato concepito per tutelare gli istituti di credito che concedono finanziamenti ipotecari, garantendo loro la possibilità di recuperare il credito attraverso l’esecuzione sui beni ipotecati, nonostante l’avvio di una procedura fallimentare.
La ratio di questa norma risiede nella necessità di assicurare un rapido soddisfacimento del credito fondiario, riducendo al minimo i rischi connessi alla durata delle procedure concorsuali. Dunque, l’art. 41, co. 2 TUB ha sempre rappresentato un baluardo di tutela per i creditori fondiari, spesso contrapposto alla tutela collettiva dei creditori ordinari nelle procedure concorsuali.
CORSO DI FORMAZIONE: Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie
Il percorso si compone di quattro incontri in cui verranno analizzate in modo approfondito le novità più significative previste dal terzo correttivo al Codice della Crisi d’impresa e insolvenza esaminandone le applicazioni, gli impatti su imprese e consumatori e offrendo possibili soluzioni e strategie rese necessarie dalla nuova normativa.
L’interferenza tra privilegio fondiario e CCII
Con l’introduzione del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il quadro normativo delle procedure concorsuali è stato profondamente rinnovato, ponendo nuovi interrogativi sull’applicabilità di norme previgenti, come appunto l’art. 41 TUB. Il CCII ha introdotto la procedura di liquidazione controllata, una forma di gestione concorsuale destinata a soggetti sovraindebitati, che si differenzia dalla liquidazione giudiziale per alcune peculiarità, ma che condivide con essa il fine ultimo della liquidazione del patrimonio del debitore.
Il punto nevralgico della questione è se il privilegio processuale fondiario, applicabile nella liquidazione giudiziale, possa estendersi anche alla liquidazione controllata. La mancanza di un richiamo esplicito all’art. 41 TUB ha generato diverse interpretazioni. Da un lato, un primo filone ha sostenuto che l’assenza di un riferimento specifico implicasse l’inapplicabilità del privilegio, limitandolo alle sole procedure espressamente previste. Dall’altro, si è sostenuto che il privilegio dovesse considerarsi applicabile in virtù del rinvio sistematico operato dal CCII all’art. 150, il quale prevede un divieto generale di azioni esecutive individuali, “salvo diversa disposizione di legge“.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22914/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22914/2024, ha adottato un approccio interpretativo sistematico, confermando l’estensione del privilegio processuale fondiario anche alla liquidazione controllata.
Le motivazioni della Corte
I giudici ermellini hanno chiarito che il rinvio operato dall’arti. 270, co. 5 CCII all’art. 150, che include la clausola di riserva (“salvo diversa disposizione di legge”), deve essere inteso come un rinvio materiale e recettizio all’intero corpus normativo che regola le deroghe al divieto di azioni esecutive individuali, includendo, per effetto, l’art. 41 TUB, che, pur riferendosi originariamente al fallimento, si applica anche alle nuove forme di liquidazione introdotte dal CCII.
Altresì, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’art. 41 TUB non è stato abrogato né modificato in seguito all’entrata in vigore del CCII, il che indica la volontà del legislatore di mantenere in vita questo privilegio. Pertanto, l’assenza di un intervento esplicito di abrogazione o modifica dell’art. 41 rafforza l’idea che il privilegio debba continuare a trovare applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata.
I giudici poi hanno respinto l’argomento secondo cui l’applicazione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata configurerebbe un’estensione analogica di una norma eccezionale. Invece, ha evidenziato come l’applicazione del privilegio derivi direttamente da un meccanismo di rinvio normativo e non da un’operazione interpretativa volta a colmare lacune legislative.
In definitiva, la decisione giurisprudenziale si allinea con l’approccio sistematico del CCII, che tende a dare uniformità alle procedure concorsuali. La Corte ha osservato che la liquidazione controllata, pur avendo alcune caratteristiche peculiari, condivide con la liquidazione giudiziale la finalità di soddisfare in maniera equa e rapida i creditori, inclusi quelli garantiti da privilegio fondiario.
Bilanciamento tra interessi contrapposti
La decisione della Corte solleva, tuttavia, questioni importanti riguardo al bilanciamento tra i diritti dei creditori fondiari e quelli degli altri creditori. Se da un lato la possibilità di proseguire le esecuzioni individuali permette ai creditori fondiari di recuperare rapidamente il proprio credito, dall’altro, ciò potrebbe compromettere il principio della par condicio creditorum, che è alla base delle procedure concorsuali. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’assetto normativo attuale, così come interpretato, non violi questo principio, bensì rappresenti un legittimo bilanciamento tra la tutela dei creditori garantiti e l’esigenza di una liquidazione equa e ordinata del patrimonio del debitore.
Conclusioni
In conclusione, questa sentenza conferma che il privilegio processuale fondiario continua a giocare un ruolo centrale nel sistema delle garanzie dei creditori, anche alla luce delle riforme introdotte dal CCII, riaffermando la necessità di un equilibrio tra efficienza del recupero del credito e tutela collettiva dei creditori.