PMA e genitore intenzionale, riconoscimento giudiziale e status del minore

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 1025/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta un tema oggetto di ampio dibattito: la ricostruzione giudiziale della genitorialità nell’ambito di un progetto procreativo realizzato mediante PMA e le conseguenti ricadute sullo status del minore, anche quando intervengano eventi sopravvenuti nella vita del nucleo familiare. La decisione si colloca sullo sfondo del recente dibattito costituzionale e giurisprudenziale in materia di riconoscimento del genitore “intenzionale”, con attenzione agli strumenti processuali idonei a garantire la continuità dello status filiationis.

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Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Analisi del caso

La vicenda prendeva le mosse da un progetto genitoriale condiviso all’interno di una coppia omoaffettiva femminile, che aveva intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita, con nascita di due minori.

La genitorialità risultava, sul piano formale, riconosciuta nei registri dello stato civile in modo non pienamente corrispondente all’assetto familiare concretamente vissuto, in ragione delle note difficoltà del sistema interno nel riconoscere automaticamente lo status del genitore non partoriente. Nel tempo, il nucleo familiare aveva consolidato una stabile organizzazione di vita, con assunzione di responsabilità genitoriali, cura quotidiana e sostegno economico da parte di entrambe.

Successivamente, sopraggiungeva il decesso di una delle due madri, con conseguente esigenza di definire, in via giudiziale, la genitorialità e gli effetti sul cognome delle minori, anche in funzione delle ricadute personali e patrimoniali connesse allo status.

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La decisione del Tribunale: inquadramento normativo e oggetto della domanda

Il Tribunale ha esaminato la domanda proposta nell’alveo degli artt. 269 e 273 c.c., quindi quale azione diretta all’accertamento della genitorialità, con richiesta di provvedimento immediatamente efficace e correlata domanda di intervento sull’attribuzione del cognome delle minori.

Nel motivare, il Collegio ha collocato la controversia nella “problematica dei bambini con due madri”, distinguendola dai profili estranei al giudizio, in particolare quelli relativi alle condizioni di accesso alla PMA in Italia e, soprattutto, la diversa fattispecie della gestazione per altri, trattata come tema autonomo.

La centralità del progetto genitoriale e della responsabilità assunta

Sul piano fattuale valorizzato in diritto, il Tribunale ha ricostruito gli elementi sintomatici della volontà genitoriale e della correlata assunzione di responsabilità: partecipazione al percorso di PMA, presenza alla nascita, cura e mantenimento, integrazione nel contesto sociale e scolastico delle minori, nonché formalizzazione del legame familiare mediante unione civile. In questo quadro, la motivazione ha dato rilievo alla valutazione del “contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità” come criterio decisivo per l’accertamento della genitorialità.

Raccordo con i principi costituzionali e tutela effettiva del minore

Un passaggio significativo della pronuncia riguarda il richiamo al recente approdo costituzionale in tema di consenso e responsabilità genitoriale nel percorso di PMA, nonché ai limiti strutturali degli strumenti alternativi di tutela, quando questi non garantiscano tempestività e stabilità dello status. In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto che l’interesse del minore, inteso come esigenza di certezza e continuità dello status e dei diritti connessi, dovesse orientare la soluzione, superando una lettura meramente formale delle risultanze di stato civile.

Dispositivo e conseguenze operative

In esito, il Tribunale ha accolto la domanda, accertando la genitorialità e disponendo l’intervento sul cognome delle minori mediante aggiunta del cognome del genitore accertato.

La sentenza conferma un criterio di giudizio centrato sulla responsabilità genitoriale assunta nel progetto procreativo e sulla tutela effettiva dello status del minore. Sul piano pratico, la decisione mostra come l’azione di accertamento ex artt. 269 e 273 c.c. possa essere impiegata, nel perimetro tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, per colmare lacune di tutela quando strumenti alternativi non garantiscano certezza, immediatezza e stabilità dello status filiationis.

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