Pignoramento presso più terzi: ogni terzo risponde in modo autonomo

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29422/2024, ha stabilito un importante principio in materia di pignoramento presso più terzi. La Suprema Corte ha infatti chiarito che quando un creditore procede con un unico atto di pignoramento nei confronti di più terzi debitori del medesimo debitore, si realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti.

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Corte di Cassazione-Sez. III Civ.-ord. n. 29422 del 14-11-2024

 I fatti del caso

La pronuncia trae origine da una procedura esecutiva promossa da una società nei confronti di un’associazione di promozione sociale per il recupero di un credito di circa 10.000 euro. Il pignoramento era stato notificato a due Prefetture, entrambe terze debitrici dell’esecutata, fino alla concorrenza di euro 15.607,33 per ciascuna. Entrambe le Prefetture avevano reso dichiarazione positiva e il giudice dell’esecuzione aveva quindi assegnato le somme dovute ripartendole tra il creditore procedente ed un creditore intervenuto. L’esecutata ha proposto opposizione, contestando l’entità della somma assegnata e sostenendo che, anche in caso di pignoramento presso più terzi, non possa essere superato il limite oggettivo del pignoramento sancito dall’art. 546 c.p.c., ovvero l’importo dell’atto di precetto, aumentato della metà. L’opposizione è stata rigettata sia in primo grado che in sede di legittimità.

Il principio affermato dalla Cassazione

Secondo la Cassazione, quando un creditore pignora con un unico atto crediti del debitore nei confronti di più terzi, si realizzano in realtà distinti pignoramenti, connotati da identità di creditore, debitore e credito azionato, ma da diversità di credito pignorato e quindi di terzo debitore. Di conseguenza, ciascun pignoramento produce effetti autonomi e ogni terzo pignorato assume, indipendentemente dal contegno degli altri terzi, l’obbligo di custodire le somme dovute al debitore nei limiti dell’importo complessivamente pignorato e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice. La Corte ha osservato che la preservata individualità dei singoli pignoramenti presso terzi, pur confluiti in un unitario procedimento, è confermata dall’art. 543, sesto comma, c.p.c., che sancisce l’inefficacia del pignoramento unicamente nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura.

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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 Possibile sproporzione e rimedi

La Suprema Corte non ha mancato di rilevare che, in ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, il mezzo dell’espropriazione forzata possa, in concreto, risultare eccedente rispetto alla finalità satisfattiva del credito azionato. Per evitare tale rischio, il legislatore appresta un rimedio specifico: ai sensi dell’art. 546, secondo comma, c.p.c., il debitore può chiedere (ed il giudice disporre) la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi.

Tuttavia, fintanto che tale rimedio non venga felicemente esperito, il vincolo di indisponibilità apposto con i concorrenti pignoramenti resta fermo nella sua primigenia estensione quantitativa per ognuno dei terzi destinatari dell’atto di pignoramento.

Conclusioni

In conclusione, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ.“. La decisione fornisce un importante chiarimento su un tema di frequente riscontro nella prassi, soprattutto a seguito della modifica dell’art. 26-bis c.p.c. che ha ancorato la competenza territoriale dell’espropriazione forzata di crediti al luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore esecutato, favorendo così il cumulo di pignoramenti presso terzi innanzi ad un unico giudice dell’esecuzione.

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