Pensioni Quota 100: come funziona, requisiti e soggetti ammessi

La presente disamina ha ad oggetto l’analisi e la corretta individuazione dell’ambito di applicabilità delle recenti modifiche concernenti l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Il Decreto Legge n. 4 del 2019 ha introdotto all’interno del nostro sistema previdenziale una via sperimentale di uscita anticipata dal mondo del lavoro, in deroga a quanto previsto dalla Legge “Fornero”.

Dipendenti del settore privato

L’art. 14 del suddetto decreto prevede che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive sostitutive delle medesime, gestite dall’INPS, nonché gli iscritti alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto di cui sopra deve essere necessariamente conseguito entro il 31 dicembre 2021, ma può essere esercitato anche successivamente alla data citata.

La pensione denominata quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione della pensione di vecchiaia (per il 2019 stabilita in 67 anni), con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e nel limite di 5.000 euro lordi.

I soggetti che, al 31 dicembre 2018, hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 14, conseguono il diritto della pensione cd. Quota 100 dal 1 aprile 2019, possono però fare già richiesta del trattamento pensionistico.

Per tutti i soggetti che maturano i requisiti al trattamento anticipato dal 1 gennaio 2019, conseguono il diritto trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (Esempio: maturazione requisiti 1 marzo 2019, diritto di trattamento pensionistico Quota 100 1 giugno 2019).

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali gestite dall’INPS, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico dello stesso ente, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS.

I requisiti suddetti si applicano, come detto, a tutti i dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria privati, mentre per i dipendenti pubblici il D. L. n. 4 del 2019 ha previsto uno slittamento del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

Dipendenti del settore pubblico

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati a Quota 100 per il triennio 2019-2021 possono anticipare l’uscita dal mercato del lavoro se:

  • hanno maturato entro la data di entra in vigore del Decreto Legge (29.1.2019) i requisiti previsti sopra citati (62 anni di età e 38 anni di contributi), con il conseguimento del diritto al trattamento a partire dal 1 agosto 2019;
  • per tutti gli altri dipendenti pubblici, che maturano i requisiti di cui sopra dal giorno successivo l’entrata in vigore del Decreto Legge (29.1.2019), conseguono il diritto al trattamento trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Va sottolineato che la domanda di “collocamento a riposo” deve essere presentata alla Pubblica amministrazione di appartenenza con almeno sei medi di preavviso.

Anche per i dipendenti pubblici, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali gestite dall’INPS, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico dello stesso ente, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, salvo il conseguimento del trattamento nelle forme e nei tempi già sottolineati.

Quota 100 non si applica al personale militare delle Forze armate e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

Opzione donna

Quota 100 non va confusa e assimilata all’Opzione Donna, così come stabilito dall’art. 16 del D. L. n. 4 del 2019, richiede 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni di età per le lavoratrici autonome e 35 anni di contributi.

Trasformando questi requisiti in una “quota”, ovvero sommando età e contribuzione, si rileva come il requisito minimo per l’Opzione Donna sia a quota 93-94. E può anche salire visto che possono scegliere l’Opzione anche le lavoratrici fino a 63 anni che non hanno potuto usufruire delle precedenti opzioni.

L’Opzione Donna prevede il calcolo interamente contributivo della pensione: in cambio della possibilità di ritirarsi prima, si accetta quindi un calcolo meno favorevole, il taglio sull’assegno arriva anche al 30%.

La quota 100 consente di mantenere il calcolo della pensione retributivo o misto a seconda dei requisiti, senza alcuna penalizzazione.

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