Pensione di vecchiaia unificata: niente integrazione al minimo se si opta per il pensionamento anticipato

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Cassa professionale e ribaltato la decisione della Corte territoriale nessuna violazione del principio del pro rata e piena coerenza con l’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”, a cura di Federico Torzo (clicca qui per iscriverti).

Pensione di vecchiaia unificata anticipata e integrazione al minimo

Tramite la sentenza n. 2066 del 30 gennaio 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che la pensione di vecchiaia unificata anticipata, introdotta a opera del Regolamento 2012 della Cassa professionale, costituisce un nuovo istituto privo di garanzia all’integrazione al minimo. Il giudice di legittimità non condivide l’interpretazione della Corte d’appello, ritenendo legittima l’esclusione dell’integrazione per chi opta di andare in pensione prima dei 65 anni e dichiarando la necessità di preservare l’equilibrio finanziario della Cassa nel lungo periodo.

La disputa sull’integrazione al minimo nella pensione anticipata

La controversia origina dal ricorso di un professionista che, avendo scelto nel 2020 la pensione di vecchiaia unificata anticipata, prevista dal Regolamento del 2012, contestava la mancata erogazione dell’integrazione al minimo. Il professionista aveva maturato i 30 anni di contributi richiesti, bensì non l’età ordinaria di 65 anni, avendo 63 anni al momento della domanda. A causa di questa scelta:

  • la Cassa applicava la riduzione prevista dall’art. 20.3 del Regolamento;
  • escludeva l’integrazione al minimo ai sensi dell’ 28.5, lett. b).

La Corte d’appello aveva accolto le ragioni dell’assicurato, sostenendo che tale esclusione violava il principio del pro rata.

La posizione della Cassazione: l’istituto è nuovo e il pro rata non si applica

La Suprema Corte ribalta il verdetto della Corte d’appello, accogliendo il ricorso della Cassa. Secondo i giudici di legittimità:

  • il diritto alla pensione anticipata nasce solo con il Regolamento 2012. Si tratta di un istituto nuovo, introdotto dal 2013, al quale non può essere applicata una tutela derivante da normative precedenti. Non esisteva alcun “affidamento legittimo” su una futura integrazione al minimo;
  • il principio del pro rata riguarda solo il calcolo della pensione. La Cassazione chiarisce che il pro rata incide sul passaggio tra sistemi retributivo e contributivo, ma non sui requisiti per accedere a un trattamento. Per l’effetto, l’esclusione dell’integrazione al minimo non viola tale principio;
  • chi opta per il pensionamento anticipato sceglie consapevolmente un regime meno favorevole. La Corte sottolinea come la pensione anticipata sia una facoltà dell’iscritto: permette di continuare l’attività professionale; consente di ottenere supplementi di pensione quinquennali; ma comporta riduzione economica e assenza dell’integrazione al minimo.

Equilibrio finanziario e interesse collettivo

La Cassazione richiama anche la necessità di tutelare l’equilibrio finanziario delle Casse professionali, come imposto dall’art. 3, comma 12, L. 335/1995. Secondo la Corte: l’esclusione dell’integrazione al minimo risponde a un interesse generale di sostenibilità; il bilanciamento tra diritto individuale e contenimento della spesa è legittimo, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale. L’eliminazione dell’integrazione al minimo, pertanto, non costituisce misura sproporzionata, ma si inserisce in una logica di equità intergenerazionale.

Conseguenze della sentenza e rinvio alla Corte d’appello

La Suprema Corte, pertanto:

  • accoglie il ricorso della Cassa;
  • cassa la sentenza impugnata;
  • rinvia alla Corte d’appello in differente composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Principio di diritto

Il principio del pro rata (ex art. 3, comma 12, L. n. 335/1995) non è applicabile quando il diritto alla pensione sorge in forza di una nuova disciplina regolamentare che introduce un istituto precedentemente non esistente. In dettaglio, per quanto afferisce alla Cassa professionale in esame:

  • Pensione di vecchiaia unificata anticipata: poiché la possibilità di andare in pensione a 63 anni è stata introdotta solo con il Regolamento del 2012, l’intero trattamento è soggetto esclusivamente a tale nuova disciplina.
  • Esclusione dell’integrazione al minimo: risulta legittimo negare l’integrazione al minimo per chi sceglie il pensionamento anticipato, in quanto: l’integrazione è esclusa per legge (art. 28.5, lett. b del Regolamento) per chi non ha ancora raggiunto l’età pensionabile ordinaria (65 anni); tale esclusione risponde a esigenze di stabilità finanziaria di lungo termine e di equità intergenerazionale; la scelta del pensionamento anticipato è un atto volontario dell’assicurato, il quale accetta consapevolmente il regime giuridico connesso a tale opzione.
  • Compatibilità costituzionale: il diniego dell’integrazione al minimo non viola l’art. 38 della Costituzione, poiché il diritto a mezzi adeguati deve essere bilanciato con l’equilibrio di bilancio dell’ente previdenziale.
  • Confronto col sistema AGO: non è possibile invocare il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (AGO) per contestare l’esclusione dell’integrazione, in quanto il sistema pubblico non prevede un istituto identico alla pensione di vecchiaia anticipata a 63 anni come disciplinato dalla Cassa.

Un precedente importante per il sistema previdenziale delle professioni

La decisione della Cassazione in disamina si colloca nel solco di una giurisprudenza che tutela la sostenibilità dei sistemi previdenziali delle Casse autonome e disegna il perimetro del principio del pro rata. Per i professionisti, il messaggio è netto: optare per il pensionamento anticipato significa accettare un regime meno vantaggioso, che non può essere integrato ex post con prerogative proprie di istituti ordinari e non anticipati.

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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