Patrocinio gratuito a spese dello Stato: liquidazione del compenso per la fase preparatoria all’istruttoria

Sul tema del patrocinio a spese dello Stato, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 2502 del 2024, ha delineato un chiarimento circa la liquidazione del compenso per la fase istruttoria, pronunciandosi, in particolare, all’esito di un procedimento penale concluso per estinzione del reato a causa della prescrizione. Ebbene, la Corte ha stabilito che in caso di ammissione al gratuito patrocinio, l’avvocato, pur in ipotesi di estinzione del giudizio, ha comunque diritto al proprio compenso per la fase istruttoria qualora abbia depositato la lista testimoniale e citato i testi.

Corte di Cassazione- sez. II civ.-ord. n. 2502 del 16-01-2024

La questione

Il punto centrale della controversia ruota attorno al decreto di liquidazione del compenso, regolato dall’articolo 170 del D.P.R. 115/02. Nel caso di specie, il difensore si è opposto a tale decreto, sostenendo che il Tribunale non ha liquidato correttamente il compenso per la fase istruttoria, giungendo alla conclusione che non si fosse mai svolta. Tale decisione è stata basata sul fatto che il processo, avendo avuto origine da un’opposizione al decreto penale di condanna, si è concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
L’ordinanza del presidente del Tribunale ha rigettato l’opposizione avanzata dalla difesa confermando, nel merito, la decisione di non liquidare il compenso per la fase istruttoria. La motivazione del Tribunale è fondata sulla circostanza che, a causa dell’estinzione del reato per prescrizione, la fase istruttoria non avesse mai avuto luogo.
Per questi motivi, il legale ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il ricorso per cassazione

Il motivo unico di ricorso avanzato dal difensore si concentra sulla presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 10.3.2014, n. 55, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Gli argomenti sottesi al ricorso sottolineano l’errore del Tribunale di non liquidare la fase istruttoria, basando tale decisione sull’erroneo presupposto che la stessa non si fosse svolta a causa dell’intervenuta estinzione del reato.
Il motivo di ricorso si fonda sulla normativa specifica contenuta nell’art. 12, comma 3 del D.M. 55/2014, che stabilisce chiaramente che la fase istruttoria non si limita all’escussione dei testimoni o all’acquisizione di documentazione, ma include anche un’intensa attività preparatoria all’istruttoria. Questa attività preparatoria comprende richieste, scritti, partecipazioni o assistenza relative ad atti ed attività istruttorie, tanto procedimentali che processuali.
La seconda sezione civile ha accolto i motivi di censura presentati dal difensore, sostenendo che il giudice di prime cure non avesse tenuto conto di questa definizione più ampia della fase istruttoria, comprensiva di una lista testimoniale e citazione dei testi.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato, determinando una modifica nella valutazione della liquidazione del compenso per la fase dell’istruttoria nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha cassato l’ordinanza oggetto di impugnazione e ha disposto un rinvio al Tribunale.

L’articolo 12 del D.M. n. 55 del 2014

L’articolo 12 del D.M. n. 55 del 2014 chiarisce i parametri per la determinazione dei compensi circa l’attività realizzata dagli avvocati nel processo penale. Quest’ultimo stabilisce diversi criteri da considerare per la liquidazione del compenso come: le caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività svolta; l’importanza, natura e complessità del procedimento; la gravità e il numero delle imputazioni; il numero e complessità delle questioni giuridiche trattate; eventuali contrasti giurisprudenziali; l’autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge la prestazione; la rilevanza patrimoniale; il numero dei documenti da esaminare; i trasferimenti fuori dal luogo principale di svolgimento della professione l’esito ottenuto, considerando le conseguenze civili e le condizioni finanziarie del cliente; il numero di udienze pubbliche o in camera di consiglio, diverse da quelle di mero rinvio e il tempo necessario all’espletamento delle attività.
Inoltre, se un avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato del 20% per ogni soggetto oltre il primo, fino a un massimo di dieci soggetti.
Infine, il compenso si liquida per fasi del giudizio, tra cui lo studio della questione, la fase introduttiva, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale.

Volume consigliato

Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

due × uno =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.