Passeggero coinvolto in un sinistro: risarcimento, azioni e giurisprudenza

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X)

Il codice delle assicurazioni private tutela il passeggero che in occasione di un sinistro abbia subito un danno riconoscendogli il diritto al risarcimento.

Ecco un approfondimento completo di giurisprudenza sul risarcimento dei danni per il passeggero coinvolto in un sinistro e sulle azioni esperibili.

Indice

  1. Chi è il passeggero?
  2. Le azioni esperibili
  3. Caratteri generali dell’azione ex art. 141
  4. L’ambito di applicazione
  5. Il caso fortuito
  6. La procedura stragiudiziale
  7. Giurisprudenza

Chi è il passeggero

L’art. 141 del codice delle assicurazioni private per identificare il passeggero parla di “terzo trasportato”, terminologia nel cui novero vi rientra chiunque viaggi, a titolo oneroso o gratuito, a bordo di un autoveicolo. Anche il proprietario o comproprietario del veicolo che non sia conducente dello stesso al momento del sinistro è considerato terzo trasportato dalla Corte di Giustizia Europea e, quindi, potrà esperire l’azione di cui all’art. 141 [1]. Questa tesi è stata recepita anche dalla Corte di Cassazione italiana [2][3].

Dibattuta è stata la questione circa la proponibilità di tale azione dai parte dei congiunti del terzo trasportato deceduto in seguito al sinistro ma il tribunale di Caltanissetta [4] ha stabilito che si tratta di un’azione personale esperibile solo e direttamente dal diretto interessato.

Le azioni esperibili

Qualora si verifichi un sinistro che abbia causato un danno al passeggero, allora questi si trova di fronte a due possibilità:

  • Può esercitare l’azione nei confronti dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro e delle rispettive imprese assicurative sulla base del disposto degli art. 2043 c.c., 2054 c.c. e 144 co. 1 Dlgs. 209/2005.
  • Può esercitare l’azione nei confronti dell’impresa assicurativa del veicolo vettore ex art. 141 Dlgs. 209/2005.

Caratteri generali dell’azione ex art. 141

L’azione ex art. 141 può essere esperita nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale il passeggero si trovava a bordo al momento del sinistro (cd. veicolo vettore) entro il massimale minimo di legge.  Tuttavia, resta fermo il diritto del trasportato ad ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito da parte della compagnia assicurativa del responsabile civile, laddove quest’ultimo risulti coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Si tratta, come chiarito dalla Corte Costituzionale [5], di un’azione dal carattere facoltativo e non obbligatorio. Infatti, il danneggiato potrà citare in giudizio anche il proprietario del veicolo o il responsabile civile, qualora diverso dal proprietario. La scelta potrebbe ad esempio dipendere dal fatto che il danno subito superi il massimale assicurato e, pertanto, converrà rivalersi sul responsabile civile.

La norma, inoltre, esonera il terzo trasportato dall’onere della prova in merito alla responsabilità del sinistro (a differenza dell’azione ex art. 2054 c.c.), quindi non avrà alcuna importanza chi sarà stato a causarlo o la dinamica dello stesso. La Suprema Corte ha stabilito che il passeggero ha l’onere di provare soltanto il sinistro ed il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno da risarcire [6]. L’impresa assicurativa tenuta al risarcimento potrà, in seguito ad accertamento giudiziale, rivalersi sul responsabile.

L’impresa di assicurazioni del veicolo responsabile del sinistro potrà intervenire, riconoscendo la responsabilità dell’assicurato e chiedendo l’estromissione della compagnia di assicurazione del veicolo trasportante.

Ciò che emerge dal tenore letterale della norma è la particolare tutela accordata al passeggero, rispetto a quella concessa ad altri soggetti danneggiati coinvolti in sinistri stradali, difatti la richiesta risarcitoria non è accompagnata dall’assolvimento di alcun onere probatorio in tema di responsabilità né tantomeno il terzo trasportato ha alcun tipo di rapporto con l’impresa assicurativa al quale chiede il risarcimento.

L’ambito di applicazione

Per l’applicabilità dell’art. 141 devono necessariamente ricorrere due condizioni:

  • Che il sinistro coinvolga almeno due veicoli
  • Che i veicoli coinvolti siano regolarmente assicurati

Tali requisiti sono previsti dall’art. 34 della Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)

Il risarcimento sarà dunque escluso, fermo restando il dettato dell’art. 141 Dlgs 209/2005, quando il sinistro coinvolga un solo veicolo, o uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non sia regolarmente assicurato.

Nel primo caso, il risarcimento potrà essere richiesto direttamente al vettore, sulla base di quanto previsto dagli artt. 2043 e 2054 c.c., o alla propria compagnia di assicurazione con la procedura ordinaria ex art. 144, 145, 148 Dlgs 209/2005.

Qualora, invece, il veicolo del responsabile civile non sia assicurato sarà possibile agire nei confronti del Fondo Gestione per le Vittime della Strada.

Il caso fortuito

La procedura ex art. 141 non si applica solo qualora il sinistro sia stato provocato da un caso fortuito, cioè da un evento non riconducibile alla sfera di controllo della persona, in questo caso del conducente, quale ad esempio un’insidia stradale (una buca sulla strada), l’improvviso passaggio sulla strada di un animale selvatico ecc.

La procedura stragiudiziale

Il terzo danneggiato che intende richiedere il risarcimento per i danni subiti in seguito ad un sinistro deve innanzitutto inviare la propria richiesta all’impresa assicurativa del veicolo vettore, con raccomandata o a mezzo PEC. Trattasi di un adempimento costituente condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria.

  • Per i sinistri con soli danni alle cose, si dovranno indicare gli aventi diritto al risarcimento e il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (almeno 5 giorni non festivi dovranno essere indicati) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
  • Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso sarà necessario indicare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, la descrizione della dinamica del sinistro, più i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, alla lesioni subite e il certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Effettuata la comunicazione, la domanda giudiziale potrà essere proposta nei successivi 60 giorni, in caso di danni alle cose, e nei successivi 90 giorni, in caso di lesioni personali o decesso.

È prevista l’interruzione dei termini per presentare l’offerta transattiva da parte dell’assicurazione [7], ogni qualvolta si richiedano ulteriori documenti [8] o chiarimenti, al fine di regolarizzare la richiesta. I termini ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Sono ritenute risarcibili solo le spese medico-legali e non anche le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale [9].

Qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (modello CAI) sia stato firmato da entrambe le parti coinvolte e trasmesso all’assicurazione, unitamente alla richiesta risarcitoria, i termini si dimezzano nel caso di danno ai veicoli o alle cose (quindi 30 giorni in luogo dei 60 giorni previsti in via generale).

I termini su indicati sono necessari a svolgere la fase liquidativa, consentendo alla compagnia di istruire la pratica e decidere se formulare o meno la proposta conciliativa; la decisione della compagnia di procedere o meno al risarcimento dovrà sempre essere adeguatamente motivata.

L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, ha l’obbligo di fornire al danneggiato un’assistenza informativa e tecnica al fine di permettergli di realizzare pienamente il proprio diritto al risarcimento del danno.

In caso di diniego della richiesta, ancor prima di procedere con la domanda giudiziale, sarà necessario esperire il tentativo di negoziazione assistita [10], che si pone come condizione di procedibilità in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. La negoziazione assistita è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso il quale si tenta la conciliazione prima dell’instaurazione del giudizio. La parte che riceve l’invito alla negoziazione assistita ha trenta giorni di tempo per decidere se parteciparvi o meno.

Nel caso della procedura ex art. 141, l’invito alla negoziazione assistita sarà inviato alla compagnia assicurativa del veicolo vettore, dato che la normativa identifica ab origine il soggetto obbligato al risarcimento del danno.

Giurisprudenza

Cass. 16477/2017: La cassazione ha stabilito che è sempre il vettore a rispondere del danno subito dal passeggero, anche nel caso in cui lo scontro sia avvenuto con un veicolo non identificato o non assicurato.

I giudici della Suprema Corte hanno dato prevalenza alla finalità della norma, accettando l’interpretazione più favorevole al terzo trasportato, considerato parte “debole” del rapporto. L’obiettivo è quello di far si che il terzo trasportato possa ottenere nel modo più semplice e agevole il risarcimento a cui ha diritto.

Cass. 16181/2015: Il terzo trasportato è onerato a provare soltanto il danno e il nesso causale tra sinistro e danno subito e non anche le modalità dell’incidente.

Il caso riguarda una donna e sua figlia rimaste vittima di un sinistro in qualità di passeggeri. Il Giudice di Pace aveva ritenuto fondata la domanda ma il Tribunale di Forlì aveva loro negato il risarcimento, poichè non essendoci stato uno scontro tra i due veicoli non poteva applicarsi la presunzione di pari responsabilità.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza sulla base del tenore letterale dell’art. 141 Dlgs 209/2005 secondo cui il terzo trasportato non deve fornire alcuna prova in merito alle dinamiche dell’incidente e alla responsabilità dei conducenti.


[1] Corte di Giustizia Europea, sent. 30/06/2005 nel procedimento C-537/2003

[2] Cass. sent. 30/08/2013 n. 19963

[3] Cass. sent. 06/10/2016 n. 19986

[4] Trib. Caltanissetta, sent. 24.05.2014 n. 5056

[5] Corte Cost. Ord. 205/2008

[6] Cass. sent 13/10/2016 n. 20654.

[7] Art. 7 Reg. att. al Cod. Ass.

[8] Art. 6 Reg. att. al Cod. Ass.

[9] Art. 9 Reg. att. al Cod. Ass.

[10] Art. 1 d.l. 132/2014

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