
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dovranno stabilire quando, in ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei contributi derivanti da incertezze interpretative, l’ente impositore può indicare un termine entro cui il contribuente deve adempiere. La norma emersa è l’articolo 116, commi 10 e 15 lettera a, legge 388/2000: per il comma 10, in ipotesi di mancato o ritardato versamento di contributi o premi per oggettive incertezze da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, si applica una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti ove si versano contributi o premi entro il termine fissato dall’ente impositore. Per il comma 15, lettera a, a fronte di rilevanti incertezze interpretative, le sanzioni civili possono essere ridotte agli interessi legali, sempre che premi e contributi siano stati integralmente versati (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza Interlocutoria 16 marzo 2025, n. 7029).
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Il lavoro subordinato: rapporto contrattuale e tutela dei diritti”.
Il lavoro subordinato
Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni).
L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno.
L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella).
Vincenzo Ferrante
Università Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);
Mirko Altimari
Università Cattolica di Milano;
Silvia Bertocco
Università di Padova;
Laura Calafà
Università di Verona;
Matteo Corti
Università Cattolica di Milano;
Ombretta Dessì
Università di Cagliari;
Maria Giovanna Greco
Università di Parma;
Francesca Malzani
Università di Brescia;
Marco Novella
Università di Genova;
Fabio Pantano
Università di Parma;
Roberto Pettinelli
Università del Piemonte orientale;
Flavio Vincenzo Ponte
Università della Calabria;
Fabio Ravelli
Università di Brescia;
Nicolò Rossi
Avvocato in Novara;
Alessandra Sartori
Università degli studi di Milano;
Claudio Serra
Avvocato in Torino.
Leggi descrizione
A cura di Vincenzo Ferrante, 2023, Maggioli Editore
63.00 €
59.85 €

Il lavoro subordinato
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L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella).
Vincenzo Ferrante
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Università Cattolica di Milano;
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Università di Verona;
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Università Cattolica di Milano;
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Università di Cagliari;
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Università di Parma;
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Università di Brescia;
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Università di Genova;
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Università di Parma;
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Università del Piemonte orientale;
Flavio Vincenzo Ponte
Università della Calabria;
Fabio Ravelli
Università di Brescia;
Nicolò Rossi
Avvocato in Novara;
Alessandra Sartori
Università degli studi di Milano;
Claudio Serra
Avvocato in Torino.
La vicenda
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva la domanda proposta da una S.p.A. e dichiarava che la stessa aveva correttamente pagato all’INPS le sanzioni civili sui contributi dovuti per undici anni per i collaboratori autonomi addetti ai totalizzatori ed alla vendita dei biglietti.
Tra le altre circostanze, il giudice dell’appello esponeva che la società aveva pagato quanto dovuto per contributi e le sanzioni civili in misura ridotta, ai sensi dell’art.116, comma 15, l. n. 388/2000; contestualmente al versamento, aveva presentato domanda amministrativa per la riduzione delle sanzioni, che non era stata accolta.
La Corte territoriale osservava che la riduzione delle sanzioni civili era riconosciuta dall’ articolo 116, comma 15, alla lettera a), nelle fattispecie di mancato o ritardato pagamento di contributi a causa di oggettive incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali. Nella fattispecie, risultava pacifico che alla data di scadenza dei contributi fosse insorto un contrasto di giurisprudenza circa l’esistenza e l’estensione dell’obbligo contributivo per i lavoratori autonomi degli ippodromi addetti ai totalizzatori ed alla vendita di biglietti.
Detto contrasto era stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 581/99), con l’affermazione della sussistenza dell’obbligo contributivo limitatamente ai contributi per malattia e GESCAL. A tale orientamento si era conformato, nel giudizio tra le parti già definito, il giudice dell’appello.
La società aveva poi versato, nel luglio 2015, oltre ai contributi per malattia e GESCAL, l’importo delle sanzioni civili, ridotto alla misura degli interessi legali. Ricorrevano, quindi, i presupposti per la riduzione delle sanzioni civili, richiesta dalla società e negata dall’INPS. La vicenda approda in Cassazione.
La questione
Il ricorso interroga la Corte sulla disciplina delle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dovuto ad una oggettiva incertezza interpretativa sulla effettiva ricorrenza della obbligazione, incertezza interpretativa la cui sussistenza. Lo stato di incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non trova collocazione all’interno della alternativa tra omissione ed evasione contributiva ma è oggetto di specifica disciplina nelle disposizioni, che attenuano il carico sanzionatorio ma presuppongono il pagamento integrale dei contributi.
Le norme interessate
La giurisprudenza della Corte ha evidenziato che i commi 10 e 15 lettera a) dell’articolo 116, da leggere nel loro complesso, prevedono una riduzione delle sanzioni diversa e progressivamente più intensa. La previsione del comma 15 lett. a) viene in rilievo, per quanto dispone la lettera della norma, nella ipotesi di «particolare rilevanza» delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza; in tale eventualità, il comma 15 fissa una soglia massima di riduzione della sanzione, pari alla misura dell’interesse legale.
L’orientamento sostenuto nel ricorso
Fermi tali orientamenti, l’INPS sostiene che la disciplina della buona fede del contribuente non sia invocabile dalla società controricorrente, per avere pagato i contributi oltre il termine «utile». La norma di riferimento è il comma 10 dell’articolo 116, che, in una lettura complessiva, regge anche la fattispecie di cui al successivo comma 15 lett. a). La espressione «fermo restando l’integrale pagamento dei contributi», con la quale si apre il comma 15, deve essere intesa nel senso che il pagamento dei contributi deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal precedente comma 10. Non si potrebbe, infatti, accedere alla più favorevole disciplina di cui all’articolo 116, comma 15, letta a) se non sussistessero tutti i requisiti richiesti per la minor riduzione delle sanzioni prevista dal comma 10. In tale lettura, il comma 10 dell’articolo 116 contiene la disciplina di riferimento della buona fede. Per la dizione del comma 10, il pagamento dei contributi deve avvenire «entro il termine fissato dagli enti impositori».
L’orientamento sostenuto dalla Cassazione
La norma, a giudizio del collegio, dispone che il tardivo pagamento della contribuzione deve avvenire in un termine prestabilito e non già, come l’INPS afferma nel ricorso, «in termini ragionevoli e secondo l’ordinaria diligenza e correttezza che avrebbe dovuto distinguere il comportamento del debitore». La soluzione proposta dall’INPS non trova corrispondenza nel dato letterale e, peraltro, sarebbe foriera di inevitabili incertezze sull’effettivo termine utile all’adempimento dell’obbligo contributivo con sanzioni ridotte.
Il primo orientamento
Il comma 10 dell’articolo 116 prevede due momenti: uno iniziale, ove i contributi non vengono versati nel termine di scadenza, essendo incerta la ricorrenza dell’obbligo contributivo; un secondo ove i contributi vengono pagati dal debitore in un termine fissato dagli enti impositori. Il secondo termine non è determinato dalla legge bensì indicato al contribuente dall’ente previdenziale, evidentemente in una richiesta di versamento dei contributi a lui indirizzata. Tale è il significato dell’espressione «sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori». Resta da verificare quale sia la richiesta dell’ente previdenziale rilevante ai fini dell’applicazione del comma 10. Si tratta, per l’effetto, di stabilire:
– se l’ente possa in qualunque momento fissare al contribuente un termine entro cui i contributi vanno versati, pena l’impossibilità di invocare il regime della buona fede;
– o, piuttosto, se il termine di adempimento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 116, possa essere fissato dall’ente impositore soltanto quando la oggettiva incertezza interpretativa è stata sciolta e i contributi sono stati riconosciuti dovuti.
L’indirizzo della Cassazione in ordine al primo orientamento
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel primo senso. Con riferimento ai contributi dovuti dagli avvocati tenuti a iscriversi alla gestione separata si è, ad esempio, escluso che l’avvocato possa beneficiare del regime della buona fede quando non abbia versato la contribuzione richiesta dell’INPS, senza indagare sul «se» al momento di tale richiesta l’obbligo di contribuzione fosse o meno obiettivamente incerto (Cass. n. 17970/2022). Per la lettura in disamina, in una situazione di incertezza interpretativa oggettiva (secondo i canoni fissati dal comma 10 dell’articolo 116) il contribuente deve in ogni caso corrispondere i contributi «a prima richiesta» dell’ente, nel termine che l’ente medesimo fissa. La giurisprudenza della Corte non si è, al contrario, espressa direttamente sul «se» insieme ai contributi debbano essere versate pure le sanzioni, che restano comunque dovute in caso di buona fede, poiché legate al decorso del termine di scadenza ex lege. Consegue che se, in seguito, in sede giudiziaria o amministrativa, l’incertezza interpretativa si risolve nel senso che i contributi non sono dovuti, si avrà un’ipotesi di versamento indebito, soggetto a ripetizione.
La seconda soluzione
All’indirizzo ermeneutico richiamato è affiancabile una diversa opzione interpretativa, secondo la quale il termine di versamento dei contributi, maggiorati delle sanzioni fissate dal comma 10 dell’articolo 116, deve essere fissato dagli enti impositori, in ipotesi di effettive e obiettive incertezze interpretative, solo dopo che l’obbligo contributivo sia stato riconosciuto come esistente. In tal senso, è stato osservato che la lettera della norma prevede: un’inziale obiettiva incertezza interpretativa al momento della scadenza dei contributi; il riconoscimento «successivamente», in sede giudiziale o amministrativa, della ricorrenza dell’obbligo contributivo; soltanto in seguito, nella sequenza del periodo, il versamento della contribuzione nel termine fissato dagli enti impositori.
La ratio della norma sarebbe quella di «sterilizzare» la richiesta di pagamento di un obbligo contributivo obiettivamente incerto nell’ an, poiché tale attesa trova una giustificazione nel dubbio interpretativo e una compensazione, quando poi la contribuzione sia riconosciuta come dovuta, nel carico sanzionatorio che grava sul contribuente, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Si tratta dello stesso carico sanzionatorio che il legislatore prevede in ipotesi di omissione contributiva (articolo 118, comma 8, lett. a).
La questione di particolare importanza
Essendo posta una questione di interpretazione dell’articolo 116, comma 10, l. n. 388/2000, in combinazione con il successivo comma 15 lett. a), di particolare importanza, la causa è stata rimessa al Primo Presidente per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.