Pace fiscale 2019: novità, requisiti e ultime modifiche. La guida definitiva

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X)

Dopo settimane di travagliate e lunghe trattative è stato finalmente emanato, lo scorso 23 ottobre, il Decreto-Legge nr. 119 concernente, tra le altre cose, le disposizioni inerenti la tanto attesa “pace fiscale“.

Ma in cosa consiste tale sistema agevolativo? In che forma troverà applicazione? Chi vi potrà aderire e chi resterà escluso? Quali i requisiti da possedere? E quali invece le scadenze cui attenersi? Proviamo a fare un po’ di ordine.

Indice

  1. In cosa consiste la “Pace fiscale”
  2. La definizione agevolata
  3. Lo stralcio dei debiti sino a mille euro
  4. La dichiarazione integrativa speciale
  5. La regolarizzazione con versamento volontario
  6. Ultime novità ed emendamenti del 15 novembre

In cosa consiste la “Pace fiscale”

Il neo introdotto sistema della pacificazione fiscale, interamente contenuto nel Capo I del Titolo I del Decreto Fiscale, si articola in una serie di disposizioni agevolative ideate con il duplice intento di alleviare” parzialmente i carichi debitori dalle spalle di una vasta platea di cittadini e provare a “far cassa”, allo scopo di coprire (difficile prevedere in che misura) le minori entrate derivanti dalla futura attuazione di politiche fiscali espansive, cavallo di battaglia delle attuali forze di governo.

Tali disposizioni agevolative si esplicitano fondamentalmente in quattro tipologie di misure:

  1. la definizione agevolata (a sua volta articolata in numerose e variegate forme definitorie);
  2. lo stralcio dei debiti sino a mille euro;
  3. la dichiarazione integrativa speciale (su tale punto, inserito nel testo originario del Decreto Fiscale ed oggetto di accese discussioni, è in atto un ripensamento da parte della maggioranza che è intenzionata ad eliderlo dal novero delle disposizioni agevolative della pace fiscale);
  4. la regolarizzazione con versamento volontario.

1. La definizione agevolata

Una prima forma di agevolazione prevista dalla pacificazione consiste nella non applicazione, alle violazioni che possono formare oggetto di procedimenti definitori nei termini di seguito esplicitati, delle componenti relative a sanzioni ed interessi,[1] consentendo in tal modo, ai contribuenti che vi facciano ricorso, di sanare le loro posizioni attraverso il solo versamento del debito tributario.

Tipologie di definizione agevolata

  1. Processi verbali di constatazione

È data facoltà al contribuente destinatario, entro il 24 ottobre 2018, di un processo verbale di constatazione, in relazione a cui tuttavia non sia già stato notificato avviso di accertamento ovvero non sia stato ricevuto un invito al contraddittorio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di ricorrere all’istituto della definizione agevolata di tale verbale.

Il contribuente per fruire di detta agevolazione, entro il 31 maggio 2019, deve:

  • presentare la dichiarazione idonea ad autoliquidare le imposte relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta in relazione a cui non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento;
  • versare tutte le imposte autoliquidate.

Entrambi i predetti adempimenti sono necessari al perfezionamento della definizione agevolata.

Per ciò che attiene il versamento delle maggiori imposte, questo può essere eseguito:

  • in unica soluzione entro la predetta scadenza;
  • con la predisposizione di un piano di rientro rateale che comprenda sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.[2]

È fatto divieto al contribuente che aderisce all’istituto di:

  • scomputare le perdite, di cui agli articoli 8 ed 84 del TUIR, dai maggiori imponibili dichiarati a seguito della definizione agevolata;
  • compensare le maggiori imposte emerse con ulteriori somme dovute da una delle amministrazioni dello Stato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del D. Lgs. nr. 241 del 1997.[3]

Con l’intento di disincentivare la non adesione all’istituto agevolativo de quo ed in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie[4] vengono prorogati di due anni i termini per l’accertamento in tema di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto,[5] con riferimento alle annualità sino al 31 dicembre 2015.

  1. Atti del procedimento di accertamento di cui al D. Lgs. nr, 218 del 19 giugno 1997[6]

Fanno parte di tale categoria di atti:

  1. gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che, nonostante siano ancora impugnabili a tale data, il contribuente non abbia esercitato l’impugnazione. Per perfezionare la definizione il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Fiscale (quindi entro il prossimo 23 novembre) ovvero, qualora più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo tale data;
  2. gli inviti al contraddittorio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, purché notificati entro il 24 ottobre 2018 e limitatamente alle somme complessivamente contenute in essi. Anche in tal caso il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. nr. 119 del 2018 (in scadenza quindi il prossimo 23 novembre);
  3. gli accertamenti con adesione sottoscritti entro lo scorso 24 ottobre. Per perfezionare la procedura era necessario che il pagamento avvenisse entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale[7] (tale termine è scaduto lo scorso 13 novembre).

Si applicano anche con riferimento alla definizione degli atti di accertamento le disposizioni previste per l’accertamento al processo verbale di constatazione, nello specifico:

  • possibilità di predisporre un piano di rientro rateale che comprenda sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo;
  • divieti per il contribuente in tema di scomputi delle perdite e compensazioni delle maggiori imposte;
  • proroga dei termini per l’accertamento delle annualità sino al 2015.

Sono specificamente esclusi dalla disposizione agevolativa gli atti emessi nell’ambito di una procedura di collaborazione volontaria ex D.L. nr. 167 del 1990, concernente l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

  1. Carichi affidati all’agente della riscossione

E’ possibile definire in maniera agevolata le posizioni debitorie[8] scaturenti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, tale tipologia di definizione agevolata, ponendosi nel solco di precedenti edizioni di egual tenore, prende il nome di “rottamazione-ter”.[9]

Per la fruizione di detta definizione agevolata il contribuente deve in primis presentare entro il 30 aprile 2019 la dichiarazione[10] idonea a manifestare l’intento di adesione nonché l’opzione circa i termini di pagamento.

La presentazione della predetta dichiarazione comporta il sorgere dei seguenti effetti:

  • sospensione di eventuali giudizi pendenti sui carichi cui i debitori si impegnano a rinunciare (il perfezionamento della procedura comporterà quindi l’estinzione degli stessi);
  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, nonché degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, con la conseguenza che il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di erogazione di rimborsi d’imposta ovvero di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;[11]
  • divieto di avviare nuove procedure esecutive ovvero di proseguirne di precedenti;
  • divieto di iscrizione di nuove ipoteche o di nuovi fermi amministrativi.

L’ulteriore adempimento da eseguire per l’adesione all’istituto agevolativo consiste nel versamento, entro il 31 luglio 2019 del debito residuo:

  • in unica soluzione;
  • con la predisposizione di un piano di rientro rateale che comprenda sino ad un massimo di dieci rate di pari importo aventi scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno (in tal caso matureranno interessi al tasso del 2% annuo con decorrenza 1 agosto 2019).

Tale debito residuo è quantificato tenendo in considerazione le somme già versate a titolo di:

  • capitale;
  • interessi;
  • aggio;
  • rimborso delle spese relative alle procedure esecutive ed alla notifica delle cartelle di pagamento.

Qualora dalla quantificazione delle predette somme risulti già raggiunto l’importo da versare ai fini della definizione agevolata il debitore sarà comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione di adesione. Nel caso in cui invece residua una somma da versare per il perfezionamento della procedura, la stessa viene resa nota (unitamente all’importo delle rate ed alle relative scadenze) dall’agente della riscossione al debitore che ha presentato la dichiarazione, entro il 30 giugno 2019.

La norma chiarisce che il pagamento può essere effettuato tramite:

  • domiciliazione su conto corrente;
  • bollettini precompilati;
  • direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Non possono formare oggetto della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione:

  • le somme concernenti il recupero di aiuti di Stato;
  • crediti scaturenti da pronunce di condanna della Corte dei conti e sanzioni, multe ovvero ammende scaturenti da sentenze penali di condanna;
  • sanzioni differenti da quelle irrogate in ambito tributario ovvero previdenziale.

Allo scopo di permettere agli enti creditori di aggiornare le proprie scritture patrimoniali sulla scorta delle adesioni a detta definizione agevolata, gli agenti della riscossione, entro il 31 dicembre 2024[12] devono redigere e trasmettere un elenco dei debitori che hanno fruito di tale disposizione, nonché dei codici tributo in relazione ai quali sono state versate le somme dovute.

In merito ai rapporti fra la rottamazione-ter ed i pregressi istituti della medesima tipologia, occorre rilevare che possono aderire alle disposizioni della rottamazione-ter altresì:

  • coloro che hanno già esercitato l’opzione per l’adesione alla rottamazione-bis[13] (e ciò quantunque decaduti dalla precedente agevolazione in ragione del mancato pagamento di una o più rate, e senza che, per tale morosità debbano corrispondere sanzioni di alcun genere), eseguendo, entro il termine del 7 dicembre 2018,[14] il pagamento integrale delle somme residue (dovute con le rate di luglio, settembre ed ottobre 2018) in modo tale da ottenere “il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo”;[15]
  • coloro che, avendo esercitato già l’opzione per l’adesione alla prima edizione della rottamazione,[16] siano decaduti dai benefici di questa per non aver pagato tempestivamente le somme dovute, nonché coloro che, non essendo stati neppure ammessi alla prima edizione della rottamazione, siano stati riammessi alla rottamazione bis e poi nuovamente decaduti dall’agevolazione, “effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate[17] […] in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019,[18] sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo”.[19]
  1. Carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie dell’U.E.

È data facoltà, nei termini e con le modalità della rottamazione-ter, di definire i debiti inerenti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2017 con riferimento a:

  • risorse proprie tradizionali;
  • IVA sulle importazioni.

Tale definizione è perfezionata con il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese per procedure esecutive e per la notifica delle cartelle.

Con riferimento alle sole risorse proprie tradizionali, per la quantificazione del debito residuo occorre altresì considerare gli interessi di mora.[20]

Di seguito le scadenze da tenere in considerazione con riferimento a detta definizione:

  • 31 maggio 2019 – termine entro cui gli agenti della riscossione trasmettono all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’elenco dei carichi debitori contenuti nelle dichiarazioni di adesione alla definizione;
  • 15 giugno 2019 – entro tale data l’Agenzia, quantificati gli interessi di mora, ne rende noto l’importo agli agenti della riscossione;
  • 31 luglio 2019 – è comunicato agli aderenti alla definizione l’importo, comprensivo di interessi, che gli stessi dovranno versare per perfezionare l’adesione, unitamente all’importo delle singole rate nonché le scadenze delle stesse;
  • 30 settembre 2019 – entro tale termine deve essere eseguito il versamento dell’unica rata ovvero, in caso di piano di rientro rateale, della prima rata;
  • 30 novembre 2019 – scadenza della eventuale seconda rata;
  • 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo – scadenze delle due rate annuali.
  1. Controversie tributarie

Tra le procedure definitorie della pace fiscale rientra anche una forma di definizione agevolata delle controversie tributarie concernenti atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

L’opzione per tale definizione può essere fatta valere unicamente relativamente alle controversie per cui, in epoca antecedente all’entrata in vigore del Decreto Fiscale, è stato notificato alla controparte il relativo ricorso ed il cui processo non sia già pervenuto a pronuncia definitiva.

La richiesta di aderire a tale istituto piò essere avanzata:

  • dal soggetto proponente l’atto introduttivo;
  • dal soggetto subentrato;
  • dal soggetto legittimato a qualsiasi titolo.

L’adesione all’istituto si perfeziona con:

  • la presentazione entro il 31 maggio 2019 di una domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma;[21]
  • il pagamento del cd. valore della lite, definito dall’articolo 12, comma 2 del Codice del Processo Tributario,[22] come “l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato”.[23]

Nel caso in cui le stesse somme oggetto della controversia tributaria formino altresì oggetto di definizione dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione, ai fini del perfezionamento della prima sarà necessario verificare il preventivo perfezionamento della seconda secondo le modalità ed i termini per essa previsti.

Qualora non vi siano importi dovuti, per perfezionare l’adesione è sufficiente la sola domanda di definizione. Nei casi in cui invece vi siano importi dovuti questi vanno saldati in unica soluzione entro il 31 maggio 2019 ovvero, qualora l’importo sia superiore a mille euro, sulla base di un pagamento rateale[24] che comprenda sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (con prima scadenza fissata al 31 maggio 2019 e successive fissate invece al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio).

L’importo del valore della lite è ridotto alla metà ovvero ad un quinto qualora, nell’ultima pronuncia giurisdizionale alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, avvenuta rispettivamente in primo od in secondo grado di giudizio, l’A.E. sia risultata soccombente.

Allo stesso modo è previsto un pagamento ridotto in caso di soccombenza dell’A.E. in controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni e non anche tributi. In tal caso tuttavia occorre avere riguardo del collegamento di dette sanzioni al tributo: se le sanzioni non sono collegate al tributo le stesse possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della lite; se invece le sanzioni sono collegate ai tributi cui afferiscono non è dovuto alcun pagamento “qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalle presente definizione”.[25]

Alla stregua di quanto stabilito in relazione alla definizione dei pvc e degli atti dell’accertamento, anche con riferimento alla definizione delle controversie tributarie è fatto divieto ai soggetti che aderiscono ad essa compensare le maggiori imposte emerse con ulteriori somme dovute da una delle amministrazioni dello Stato. E’ tuttavia consentito a tali soggetti di scomputare dal totale degli importi dovuti quelli già versati nell’ambito del giudizio ed in pendenza di esso; se le somme versate superano l’importo della definizione però non è ammessa la restituzione della parte eccedente.

Non possono formare oggetto della definizione in questione:

  • Le risorse proprie tradizionali;
  • L’IVA sulle importazioni;
  • I debiti concernenti gli aiuti di Stato.[26]

Con riferimento alle controversie definibili è disposta la sospensione, per un periodo di 9 mesi, dei termini di impugnazione delle pronunce in scadenza tra la data di entrata in vigore del D.L. 119 del 2018 ed il 31 luglio 2019. Di contro non sono, automaticamente, sospese le controversie che possono formare oggetto di definizione. Le stesse possono essere sospese nel caso in cui il soggetto che esercita l’opzione per l’adesione all’istituto avanzi idonea ed espressa richiesta al giudice; in tal caso il processo diviene soggetto ad un doppia data di sospensione:

  • innanzitutto è sospeso sino al 10 giugno 2019;
  • qualora, entro tale data, il soggetto depositi all’organo giurisdizionale competente alla risoluzione della controversia copia della domanda di definizione e del versamento dell’unica ovvero della prima rata, allora la precedente sospensione è prorogata al 31 dicembre 2020.[27]
  1. Imposte di consumo sulle sigarette elettroniche

Ultima fra le definizioni agevolate previste dal Decreto Fiscale è quella inerente l’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, dovuta ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis del TUA (Testo Unico Accise), ex D. Lgs. nr. 504 del 1995,[28] per cui è consentito, limitatamente ai debiti maturati sino al 31 dicembre 2018 e per cui non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato, sanare l’irregolarità tramite il versamento del 5% del totale dovuto.

Per la perfezione dell’adesione all’istituto il soggetto obbligato deve:

  • presentare idonea ed espressa dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro la scadenza del 30 aprile 2019 ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione della necessaria modulistica sul sito istituzionale dell’Agenzia, qualora questa avvenga in data successiva al 28 febbraio 2019 (tale dichiarazione deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dall’articolo 6, comma 7,[29] del Decreto emanato dal MEF il 29 dicembre 2014,[30] di cui il soggetto ne attesta la conformità alle scritture contabili);
  • pagare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, dell’importo totale dovuto,[31] ad opera dell’Agenzia, l’unica ovvero la prima rata[32] del debito definito.

L’adesione alla definizione agevolata comporta:

  • la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione e delle relative sentenze;
  • la sospensione, sino al perfezionamento della definizione, ed a domanda della parte differente dall’Amministrazione Finanziaria, del processo instaurato innanzi al giudice tributario.

Lo stralcio dei debiti sino a mille euro

La disposizione agevolativa prevede lo stralcio di tutti quei debiti, affidati agli agenti della riscossione fra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, non superino, considerando capitale, interessi e sanzioni, l’importo di mille euro.

La norma effettua un distinguo fra le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto e quelle invece versate successivamente ad essa: nel primo caso tali somme sono considerate definitivamente acquisite; nel secondo invece le stesse sono imputate nell’ordine:

  • a debiti inclusi in una procedura di definizione agevolata prima del versamento;
  • in assenza dei primi a debiti scaduti ovvero in scadenza;
  • in assenza anche dei secondi le somme vengono rimborsate.

Non possono formare oggetto di stralcio i debiti inerenti:

  • l’IVA sulle importazioni e le risorse proprie tradizionali (che sono oggetto dell’apposita definizione agevolata);[33]
  • i medesimi debiti già oggetto di esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (somme concernenti il recupero di aiuti di Stato, crediti scaturenti da pronunce di condanna della Corte dei conti e sanzioni, multe ovvero ammende scaturenti da sentenze penali di condanna, sanzioni differenti da quelle irrogate in ambito tributario e previdenziale).

La dichiarazione integrativa speciale

Tale istituto che caratterizza l’originaria pace fiscale ma che, come anticipato in premessa, è oggetto di un dietrofront da parte della maggioranza di governo, avendo evidenziato l’intento di eliminarlo, avrebbe dovuto riguardare la facoltà per i contribuenti di integrare le dichiarazioni ai fini delle II.DD., dell’IVA, dell’IRAP ovvero delle ritenute e dei contributi previdenziali, presentate entro il 31 ottobre 2017.

Alla luce della struttura di tale strumento tributario il vantaggio per il contribuente sarebbe stato duplice:

  • da un lato, la possibilità di sanare “errori od omissioni” compiuti in precedenti modelli dichiarativi senza subire l’aggravio delle sanzioni e degli interessi;
  • dall’altro, una riduzione dell’aliquota d’imposta (elemento questo che rendeva tale aspetto della pacificazione più simile ad un vero e proprio condono).

Con riferimento all’applicazione dell’istituto era stato previsto un doppio limite all’integrazione, in termini di nuovo imponibile dichiarato:

  • un primo limite, espresso in termini assoluti, fissato in 100.000 euro di imponibile annuo da “far emergere”;
  • il secondo limite, espresso questa volta in termini relativi, fissato nel 30% di quanto già precedentemente dichiarato, attuato nel momento in cui il valore scaturente dall’applicazione di detta percentuale sarebbe risultato inferiore alla soglia dei 100.000 euro.

Nel caso in cui l’originaria dichiarazione avesse presentato un imponibile inferiore ai 100.000 euro ovvero una perdita, in deroga al sistema dei limiti bifasico di cui sopra sarebbe comunque stata ammessa un’integrazione sino alla soglia dei 30.000 euro.

Ai fini della tassazione sarebbe stata applicata:

  • un’imposta sostitutiva sul maggior imponibile calcolato applicando l’aliquota del 20% con riferimento alle II.DD., all’IRAP ed ai contributi;
  • un’imposta sostitutiva sulle maggiori ritenute con un’aliquota del 20%;
  • l’IVA tramite l’applicazione dell’aliquota media[34] ovvero, qualora tale calcolo non fosse stato possibile, l’aliquota ordinaria.

Per aderire alle agevolazioni della dichiarazione integrativa speciale sarebbe stato necessario:

  • presentare la suddetta dichiarazione all’A.E. con riferimento ad annualità per cui non sono scaduti, al 24 ottobre 2018, i termini per l’accertamento;
  • eseguire il versamento dell’importo dovuto.

Era stata altresì prevista un’elencazione di esclusioni,[35] nonché una forma di repressione nei confronti di colui che, fraudolentemente, si fosse avvalso dell’istituto per far emergere attività finanziarie e patrimoniali, denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi da quelli di dichiarazione fraudolenta.

La regolarizzazione con versamento volontario

Con specifico riferimento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI, il Decreto Fiscale prevede che tali soggetti possano aderire ai seguenti istituti agevolati:

  • dichiarazione integrativa speciale con un tetto massimo di nuovo imponibile dichiarato pari ad € 30.000,00 per ciascuna annualità (anche tale disposizione potrebbe verosimilmente essere cancellata per l’intervenuto stop al condono);
  • definizione agevolata agli atti del procedimento di accertamento versando nello specifico:
    • il 50% delle maggiori imposte;
    • il 100% dell’IVA;
    • il 5% di interessi e sanzioni;
  • definizione agevolata per liti pendenti innanzi al Giudice tributario:
    • per liti pendenti nel primo grado di giudizio, con il versamento di:
      • 40% del valore della lite;
      • 5% di interessi e sanzioni;
    • per liti pendenti in cui l’Amministrazione Finanziaria risulti soccombente all’ultima pronuncia non ancora divenuta definitiva, con il pagamento di:
      • 10% del valore della lite;
      • 5% di interessi e sanzioni;
    • per liti pendenti in cui la SSD ovvero la ASD risulti soccombente all’ultima pronuncia non ancora divenuta definitiva, con il pagamento di:
      • 50% del valore della lite;
      • 10% di interessi e sanzioni.

In relazione al secondo ed al terzo punto, sopra riportati, è da rilevarsi come, alla stregua di quanto disposto in relazione alla dichiarazione integrativa di cui al primo punto, sia vigente il limite dei 30.000 euro di imposte accertate o contestate con riferimento a ciascuna di esse e ad una singola annualità, non potendo quindi trovare applicazione tale disposizione agevolativa al superamento della predetta soglia.

Gli emendamenti in Senato ed il Vertice del Governo del 15 novembre

In data 31 ottobre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha richiesto “per ragioni di equità e di coerenza dell’impianto generale delle disposizioni in materia fiscale” un’integrazione delle disposizioni agevolative della pace fiscale in modo tale da consentire la possibilità di ricorrere ad una procedura definitoria agevolata con riferimento alle violazioni per cui l’Amministrazione Finanziaria ha provveduto ad inoltrare un avviso bonario ovvero una comunicazione di irregolarità.[36] Alla luce di tali esigenze manifestate è stato proposto un emendamento in Commissione Finanze del Senato.

Un altro emendamento presentato l’8 novembre da esponenti della Lega, attiene invece la possibilità di ricorrere alla cd. rottamazione-ter altresì per le imposte comunali quali IMU e TASI; la proposta lascerebbe a ciascun ente locale la possibilità di consentire o meno ai propri cittadini di poter fruire di detta agevolazione.

Il vertice convocato a Palazzo Chigi lo scorso 15 novembre, cui hanno preso parte, tra gli altri, anche il premier Conte, i due vice-premier ed il ministro dell’Economia,[37] allo scopo di definire una linea comune delle forze di governo innanzi agli emendamenti sin qui presentati al decreto fiscale, attualmente al vaglio del Senato, ha prodotto numerose e rilevanti modifiche che Lega e M5S sono concordi nell’apportare al testo originario della norma.

 Le principali novità su cui è stato raggiunto l’accordo riguardano:

  • l’eliminazione del condono tramite il taglio della disposizione relativa alla dichiarazione integrativa, con la conseguenza che non si potrà più regolarizzare, attraverso la pace fiscale, anche l’imponibile non dichiarato;
  • la previsione della facoltà per la Guardia di Finanza di accedere direttamente ed in tempo reale all’anagrafe dei rapporti finanziari senza la necessità della preventiva autorizzazione della magistratura;
  • un emendamento per evitare la tassa sui metri quadrati di ombra degli ombrelloni negli stabilimenti balneari;[38]
  • la possibilità di correggere gli errori formali presenti nei modelli dichiarativi con una sanzione pari ad € 200 per ciascuna annualità;
  • introduzione di una tassa dell’1,5% sui money transfer;
  • la reintroduzione del bonus bebè, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo.[39]

Pervenuti i pareri della Commissione Bilancio, la votazione in seno alla Commissione Finanze del Senato inizierà il 19 novembre, come riferito dal Presidente di quest’ultima, Alberto Bagnai, che ha ribadito l’intento di portare il testo alle Camere entro la fine della settimana.


[1] Fanno eccezione gli interessi moratori dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2016 con riferimento ai debiti relativi alle risorse tradizionali proprie previste dal Codice Doganale Comunitario ex Regolamento UE nr. 952 del 2013. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE del Consiglio dell’Unione definisce le risorse tradizionali proprie come quelle risorse costituite da “prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”.

[2] Con riferimento al piano di rientro rateale sono valide, per quanto compatibili le disposizioni previste dal D. Lgs. nr. 218 del 1997, articolo 8.

[3] In virtù del quale è concesso ai contribuenti di eseguire “versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti […]”.

[4] Sancito dall’articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente ex Legge nr. 212 del 2000.

[5] Termini previsti dagli articoli 43 del D.P.R. nr. 600 del 1973, 57 del D.P.R. nr. 633 del 1972 e 20 del D. Lgs nr. 472 del 1997.

[6] Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[7] Termine previsto dall’articolo 8, comma 1 del D. Lgs. nr. 218 del 1997.

[8] Eccezion fatta per quelle concernenti le risorse proprie dell’UE.

[9] Restano fuori da tali disposizioni i debiti di importo fino ad € 1.000,00 affidati ad agenti della riscossione fra il 2000 ed il 2010, per i quali, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo Decreto Fiscale è previsto lo stralcio, come nel prosieguo meglio delineato.

[10] L’agente della riscossione è tenuto, entro il termine di venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto Fiscale, a mettere a disposizione dei debitori, a mezzo pubblicazione sul proprio sito internet, la modulistica da compilare per manifestare la volontà di adesione all’istituto agevolativo.

[11] Ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. nr. 602 del 1973.

[12] Tale nuova data aggiorna, prorogandola, la precedente, fissata, dall’articolo 6, comma 12, del D.L. nr. 193 del 2016, al 30 giugno 2020.

[13] Sancita dal D.L. nr. 148 del 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” e concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017.

[14] Decorso il quale, senza che sia stato eseguito il pagamento de quo, verrà preclusa qualsiasi possibilità di futura adesione alla rottamazione-ter.

[15] Ai sensi del Decreto Fiscale, articolo 3, comma 21.

[16] Prevista dall’articolo 6 del D.L. nr. 193 del 2016.

[17] Di cui al D.L nr. 148 del 2017.

[18] Fatta comunque salva la facoltà di eseguire il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ai sensi del comma 22 dell’articolo 3.

[19] Ex art. 3, comma 25 del Decreto Fiscale.

[20] Interessi quantificati sulla scorta dell’articolo 114 del Codice Doganale dell’U.E. per ciò che attiene il periodo 1 maggio 2016 – 31 luglio 2019; e stabiliti al tasso del 2% annuo a far data il 1° agosto 2019.

[21]Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

[22] Ex D. Lgs. nr. 546 del 1992.

[23]In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

[24] E’ dovuto, in tal caso, il pagamento degli interessi maturati sulle rate successive alla prima.

[25] Ex articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Fiscale.

[26] Ex Reg. UE 2015/1589 del Consiglio.

[27] Ai sensi del comma 12, dell’articolo 6, del Decreto Fiscale: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

[28]1. A decorrere dall’1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o  altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico

[29]Il soggetto autorizzato […] trasmette all’Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e complessiva.

[29] Recante “Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina”.

[30] Recante “Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina”.

[31] Tale comunicazione avviene entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione.

[32] In caso di opzione per il rientro in forma rateale è concesso, ai sensi del comma 8, dell’articolo 8, del Decreto Fiscale, di spalmare il debito tributario fino ad un massimo di 120 rate mensili “previa prestazione di una garanzia […] a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

[33] Di cui già si è detto in occasione della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

[34] Calcolata rapportando l’IVA sulle operazioni imponibili, al netto dell’IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili, al volume d’affari (tenendo in considerazioni le operazioni non soggette e quelle soggette a regimi speciali).

[34] Per esempio in caso di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche.

[35] Per esempio in caso di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche.

[36] Di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. nr. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. nr. 633 del 1972.

[37] Erano altresì presenti il ministro della Giustizia Bonafede, il ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro ed i sottosegretari all’Economia Bitonci, Castelli e Garavaglia.

[38] Di fatti è recente la notizia della modifica al sistema di calcolo dell’IMU che l’Agenzia delle Entrate di Rimini ha pensato di apportare al vigente sistema di calcolo, in modo  tale da tenere in considerazione, con specifico riferimento agli stabilimenti balneari, altresì il numero degli ombrelloni ivi presenti.

[39] Emendamento che rientra fra quelli del pacchetto famiglia, proposti del ministro Fontana.

Ispettore della Guardia di Finanza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Piacenza. Laureato in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione presso l'Università degli Studi di Bergamo con tesi in Diritto Commerciale Avanzato su “L’informazione ed il diritto dei mercati finanziari: l’abuso di informazioni privilegiate”.

4 COMMENTI

    • Con riferimento alla definizione agevolata delle liti pendenti di natura tributaria, l’articolo 6, comma 4 del decreto cita: “Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Pertanto alla luce del dettato normativo si evince come tale agevolazione possa essere fatta valere per quelle controversie che, alla data di presentazione della domanda di adesione alla definizione, e quindi in epoca ovviamente successiva all’entrata in vigore del decreto, risultino ancora pendenti (non essendo pervenute a sentenza definitiva).
      Tuttavia è altresì precisato come requisito per l’accesso all’istituto definitorio in questione sia la notifica del ricorso in primo grado all’ente impositore, atto questo che invece deve necessariamente intervenire in un’epoca antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.
      Cordialmente,
      Salvatore

    • Nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie l’ultimo comma dell’art. 6 cita testualmente: “Ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2019 […] l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. Rientrando L’IMU nella categoria citata dall’articolo, il ricorso all’agevolazione fiscale in parola è dunque a descrizione di ciascun comune che entro il 31 marzo scorso deve aver deliberato sulla possibilità o meno, per i propri cittadini, di aderire.
      Cordialmente,
      Salvatore

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