Ordinanza-ingiunzione notificata via PEC dalla PA: rilievo delle irregolarità formali

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10503/2025, depositata il 22 aprile (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ha affrontato una questione di rilievo nell’ambito del contenzioso amministrativo: la validità della notifica diretta dell’ordinanza-ingiunzione, effettuata dalla PA, a mezzo PEC, anche quando manchi della relata, dell’attestazione di conformità o della firma digitale. La pronuncia offre interessanti spunti di riflessione in tema di bilanciamento tra evoluzione tecnologica, rispetto delle formalità e garanzia del diritto di difesa. 

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Il caso

La Prefettura di Alessandria emetteva un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di un soggetto, per avere questi commesso atti contrari alla pubblica decenza ai sensi dell’art. 726 c.p., sanzione amministrativa a seguito della depenalizzazione dell’illecito. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione all’ordinanza e il Tribunale confermava tale decisione.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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L’ingiunto presentava ricorso in Cassazione lamentando la lesione del diritto di difesa e sostenendo che la notifica a mezzo PEC dell’ordinanza-ingiunzione fosse nulla. La Prefettura, in particolare, aveva inviato la comunicazione PEC al difensore senza relata di notifica, firma digitale e qualsiasi attestazione di conformità, con conseguente violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011.

Il giudice di pace, secondo il ricorrente, aveva errato nel ritenere tardivo il ricorso presentato avverso l’ordinanza-ingiunzione. La comunicazione a mezzo PEC, infatti, non sarebbe stata sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione: tale modalità di notifica dell’ordinanza aveva determinato la proposizione del ricorso oltre i trenta giorni previsti dalla legge, dal momento che il difensore, in assenza di relata, aveva considerato la comunicazione inviata solo per conoscenza, in attesa della rituale notifica al proprio assistito.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che la notificazione delle ordinanze-ingiunzioni può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo PEC, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.

Secondo il Collegio, infatti, l’omissione della relata, della firma digitale o dell’attestazione di conformità non determina l’invalidità della notifica se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, ossia ha consentito al destinatario di avere conoscenza dell’ordinanza. La Cassazione, richiamando i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria non è tutelabile se non si dimostra una concreta lesione del diritto di difesa.

L’eventuale errore soggettivo del difensore che, come nel caso di specie, ritenga la comunicazione a mezzo PEC inviata “per conoscenza”, non è sufficiente a invalidare la notifica, se non si prova l’incisione sull’effettiva possibilità di esercitare il diritto all’impugnazione.

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso enunciando il seguente principio di diritto:

“In tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell’attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l’idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole l’esercizio del diritto di difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, non rilevando, peraltro, l’elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta”.

Conclusioni

L’ordinanza n. 10503/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che, nel bilanciare la semplificazione del procedimento amministrativo con le garanzie di difesa, tende a valorizzare l’effettiva conoscibilità dell’atto piuttosto che il rispetto delle formalità nelle notifiche. In un contesto normativo sempre più orientato verso l’evoluzione digitale, è importante evitare che l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, in assenza di una lesione concreta del diritto di difesa, ostacoli l’efficienza del sistema.

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