
La Consulta (sentenza n. 58 del 24 aprile 2025) ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, con riferimento all’art. 143, comma 1, del T.U. spese di giustizia, denunciandone il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’anticipazione, da parte dell’erario, degli onorari e delle spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi ex legge n. 184/1983, (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge n. 149/2001. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
La questione
Un’avvocata, nominata d’ufficio per assistere il genitore di un minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, non aveva ricevuto il compenso per il mandato svolto dalla parte rappresentata. Esperito senza esiti il tentativo di recupero del relativo credito, la legale si era rivolta al Tribunale per i minorenni, giudice del procedimento in cui erano maturate le competenze, chiedendo la liquidazione dei compensi a carico dell’erario. Dopo il rigetto della domanda, l’avvocata aveva interposto opposizione, a sua volta rigettata. La professionista aveva allora proposto ricorso per cassazione.
La Corte di cassazione ha fatto proprio il dubbio di illegittimità costituzionale sollevato dalla legale, dubitando dell’legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario le spese e gli onorari maturati dal difensore d’ufficio nei confronti del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184/1983.
Tale disposizione stabilisce che: “[s]ino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all’avvocato”.
La fondatezza
L’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 143, comma 1, T.U. spese di giustizia, alla figura del difensore d’ufficio nel caso di irreperibilità della parte assistita nei processi disciplinati dalla legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, affermata dalla sentenza n. 135/2019, richiamata dalla Consulta, ne determina l’estensione altresì alle ipotesi del difensore della parte insolvente nei medesimi processi. Sarebbe, in caso contrario, incoerente disciplinare in modo diverso situazioni in cui l’avvocato difensore veda in ogni modo non soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà e parimenti derivanti dalla condotta dell’assistito.
La difesa d’ufficio
In ambedue i casi, l’obbligatorietà della difesa d’ufficio, in cui si radica l’irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento, quanto all’an della pretesa, a opera dell’erario, in via di anticipazione e al verificarsi dell’insolvenza come dell’irreperibilità dell’assistito, per una necessaria corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa, da una parte, e la remunerazione del legale per la prestazione resa, dall’altra.
La difesa d’ufficio vive della stessa connotazione pubblicistica nel procedimento di adozione dei minori, e la sua mancata disciplina nei processi previsti ex legge n. 184/1983 evidenzia, per la Consulta, a fronte del regime di proroga voluto dal legislatore quanto all’entrata in vigore del rito in ambito di adozione dei minori, un’inerzia nel tempo divenuta via via più intollerabile, entro un quadro normativo che pure esprimeva, nei suoi ormai risalenti momenti, la consapevolezza del legislatore circa il rilievo degli interessi in gioco.
La funzione dell’erario
Per il congegno di operatività della difesa d’ufficio, accanto al rapporto di mandato tra difensore e assistito si colloca quello tra difensore ed erario che, in via di mera anticipazione, interviene per soddisfare, con la pretesa del legale a una remunerazione per l’opera professionale fornita, pure la finalità di sostegno del diritto di difesa, conservando in seguito l’erario la possibilità di recupero del credito quando la parte sia tornata reperibile ovvero solvibile, sempre che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chieda e ottenga l’ammissione al patrocinio (art. 116, comma 2, d.P.R. n. 115/2002).
La disparità di trattamento
La ricerca dell’identità di ratio che si accompagna al sindacato condotto sulla disparità di trattamento, in riferimento all’art. 3 Cost., nell’omogeneità del tertium comparationis evocato nella sentenza della Consulta n. 135/2019 (la difesa d’ufficio nel processo penale) all’interno del nuovo giudizio sulla fattispecie de qua, relativa al difensore d’ufficio del genitore insolvente, ha consentito alla Corte Costituzionale di pervenire allo stesso esito, mutuato dall’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, dettato per il trattamento del difensore d’ufficio nel processo penale di persona insolvente, avuto riguardo all’obbligatorietà costituzionale di una opzione legislativa invece mancata, come già ritenuto nell’indicato precedente.
L’anticipazione da parte dell’erario
All’omogeneità di interessi e condizioni delle parti coinvolte nei due differenti ambiti processuali, penale e minorile civile, si correla in tal modo l’affermazione che compensi maturati e spese sostenute dal difensore d’ufficio del genitore insolvente, nella loro interezza, puree negli accessori, pertanto a globale copertura dei medesimi, vanno anticipati dall’erario in quanto interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, di genitori e minori nei processi di adozione e della persona indagata, imputata o condannata nel processo penale, rinvengano nel sistema adeguata tutela.
Il recupero dell’anticipazione
Resta salva la possibilità per l’erario di recupero, qualora la parte sia tornata reperibile o solvibile, delle somme anticipate se “la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio” (art. 116, comma 2, d.P.R. n. 115/2002).
L’onere del legale
La Consulta rimarca che è onere del difensore d’ufficio comprovare di aver esperito, senza esito fruttuoso, la procedura per il recupero dei crediti professionali, condizione al cui realizzarsi, previa allegazione degli esiti negativi della tentata esecuzione, il compenso e le spese spettanti al legale possono essere anticipati dallo Stato negli importi liquidati con decreto del magistrato, nella misura e con le modalità dettate dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come stabilito dall’art.116 t.u. spese di giustizia.
Il dictum
L’art. 143, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 è stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184/1983.