
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10435/2025, depositata il 22 aprile, è intervenuta in materia di onere della prova sulla titolarità del diritto ed effetti processuali della mancata contestazione del convenuto. In continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2951/2016 (ne abbiamo parlato qui), la Suprema Corte ha chiarito se l’attore sia tenuto a provare la titolarità della posizione soggettiva, anche in presenza di difese del convenuto non coerenti con la contestazione espressa di tale titolarità. Per un approfondimento su questi temi, consigliamo il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Il caso
L’attore conveniva in giudizio il comune di Paola chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti e derivanti da un evento alluvionale che, a causa di un difetto di manutenzione della rete fognaria, aveva determinato l’allagamento della propria abitazione e della propria automobile. Il comune si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata una CTU e sentiti alcuni testimoni, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese di lite. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame, compensando le spese e confermando, per il resto, la decisione di primo grado.
L’attore, in particolare, non aveva provato di essere proprietario dell’immobile e dell’autovettura: in assenza della dimostrazione sulla titolarità del diritto vantato, la domanda risarcitoria doveva essere rigettata. Gli eredi dell’attore, nel frattempo deceduto, presentavano ricorso in Cassazione.
Titolarità del diritto e onere della prova
I ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 1153 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 167 e 345 c.p.c., sostenendo che l’attore non era tenuto a dimostrare la titolarità del diritto. Richiamavano, a sostegno, la giurisprudenza previgente rispetto alle Sezioni Unite n. 2951/2016 (il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2012) che richiedeva la tempestiva contestazione, da parte del convenuto, nella prima difesa, della carenza di prova circa la titolarità del diritto, qualificandola come eccezione in senso tecnico.
La Corte d’Appello aveva ritenuto inapplicabile tale impostazione, osservando che il principio secondo cui l’attore deve sempre provare la titolarità del diritto era già in via di consolidamento e che il mancato rilievo del convenuto non esimeva dall’onere probatorio. La semplice affermazione del convenuto secondo cui l’attore non sarebbe titolare del diritto azionato, se non accompagnata da eccezioni in senso tecnico (fatti impeditivi, estintivi o modificativi), costituisce una mera difesa. Come tale, può essere formulata in ogni fase del giudizio, salvo i limiti propri del giudizio di legittimità e del giudicato. Il giudice, inoltre, può rilevare d’ufficio l’eventuale difetto di titolarità.
Gli eredi, tuttavia, evidenziavano che la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016, aveva stabilito anche che la difesa del convenuto può rendere superflua la prova della titolarità del diritto qualora essa sia riconosciuta o non contestata in modo espresso.
La decisione della Corte: l’esatta portata della sentenza n. 2951/2016
La Cassazione, nell’analizzare i motivi di ricorso, ha applicato i principi sanciti dalle Sezioni Unite al caso di specie, chiarendone l’esatta portata:
- La titolarità del diritto fatto valere in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda e, come tale, deve essere allegata e provata dall’attore, salvo che il convenuto la riconosca espressamente o svolga difese incompatibili con la sua negazione.
- Nel caso in esame, il Comune di Paola, nella comparsa di risposta, aveva eccepito la mancanza di legittimazione passiva e invocato il carattere eccezionale dell’evento atmosferico, senza mai contestare la titolarità del diritto in capo all’attore, né con riguardo all’immobile né all’autovettura.
- Secondo la Corte, tale comportamento difensivo era remissivo e sostanzialmente acquiescente, e rendeva superflua la prova della titolarità. Ne consegue che, in assenza di contestazione, l’attore non era più tenuto a dimostrare un presupposto che la controparte non aveva mai messo in dubbio.
- La contestazione era intervenuta solo con la comparsa conclusionale, quando ormai le preclusioni istruttorie erano maturate. Ne consegue che la domanda risarcitoria non poteva essere rigettata per difetto di prova, e che sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avrebbero dovuto rilevare la tardività della contestazione.
La Suprema Corte, sulla base di tali argomentazioni, ha accolto il ricorso dei ricorrenti cassando la sentenza impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza n. 10435/2025 conferma e precisa il principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, secondo cui la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è elemento costitutivo della domanda e grava sull’attore l’onere di provarla. Tuttavia, in assenza di una contestazione specifica da parte del convenuto, ovvero quando quest’ultimo svolge difese incompatibili con la negazione della titolarità, l’onere probatorio si considera assolto.