Oltre il vizio di notifica: la linea sottile della colpa grave

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha rigettato l’azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura regionale contro AdeR, escludendo la colpa grave nella scelta (2007-2009) di affidare a un operatore postale privato l’invio della raccomandata informativa successiva alla consegna “a mani” a familiare (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione). Il Collegio ricostruisce la vicenda, delimita il danno da mancata entrata, inquadra la disciplina applicabile e l’evoluzione della giurisprudenza sulla raccomandata informativa, valorizzando l’affidamento su orientamenti allora prevalenti e la “ragione più liquida”.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il fatto storico

La Procura regionale citava AdeR (succeduta a Riscossione Sicilia S.p.A.) chiedendone la condanna al risarcimento di € 14.930,96 per danno da mancata entrata, a seguito dell’annullamento, per vizi di notifica, di 16 cartelle afferenti tributi per annualità 1999‑2009, annullamento sancito dalla sentenza CTR Sicilia n. 3016/12/2018 (deposito 16.07.2018). L’oggetto dell’azione contabile è poi circoscritto a sette cartelle notificate prima del 30.04.2011.

Il P.M. imputava all’agente della riscossione l’uso, nella procedura notificatoria, di operatori postali privati (TNT Post/Consorzio Olimpo/SDI) in violazione della riserva a Poste Italiane prevista dall’art. 4 d.lgs. 261/1999 (testo previgente al d.lgs. 58/2011). AdeR replicava che la notifica delle cartelle era avvenuta “a mani” tramite messi notificatori ex art. 26 d.P.R. 602/1973 e art. 45 d.lgs. 112/1999; il coinvolgimento dell’operatore postale privato riguardava soltanto la (successiva) raccomandata informativa di cui all’art. 60, co. 1, lett. b‑bis, d.P.R. 600/1973. Quanto al quantum, AdeR deduceva l’intervenuto stralcio ope legis di alcune partite e, per una cartella, la permanenza della coobbligazione del debitore principale e dell’altro socio.

La Corte, da un lato, individua l’Amministrazione danneggiata nell’Agenzia delle Entrate, non già nei vari enti destinatari del gettito, per esigenze di unitarietà della tutela del credito tributario; dall’altro delimita il danno escludendo due cartelle per lo stralcio automatico ex art. 4 d.l. 119/2018 e una per la perdurante coobbligazione, riducendo l’importo “teorico” a € 8.739,22. Nel fare ciò applica il criterio della “ragione più liquida” e rigetta la domanda.

Il perimetro normativo: tra riserva postale e disciplina speciale tributaria

La decisione muove dalla tessitura tra la disciplina speciale della notifica delle cartelle e il regime generale delle notificazioni tributarie. Le norme di interesse abbracciano gran parte della disciplina di settore: in primis l’ art. 26 d.P.R. 602/1973 (notifica a cura degli ufficiali della riscossione o di messi nominati dal concessionario; opzionale raccomandata A/R in alternativa), con rinvio “per quanto non regolato” all’art. 60 d.P.R. 600/1973; quest’ultimo, nella versione vigente ratione temporis, prevede alla lett. b‑bis (introdotta dal d.l. 223/2006) che, quando il consegnatario non è il destinatario, il messo “dà notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata”.

Sul versante “postale”, l’art. 4, co. 5, d.lgs. 261/1999 (testo previgente alla parziale liberalizzazione del 2011) riservava a Poste Italiane gli “invii raccomandati attinenti a procedure amministrative e giudiziarie”. La CTR aveva ritenuto che tale riserva coprisse tanto la notifica degli atti quanto le comunicazioni a mezzo posta “connesse” alla notifica. Il Collegio contabile, pur richiamando tale sfondo, concentra l’attenzione sul segmento effettivamente percorso: non una “notifica a mezzo posta” della cartella, bensì una notifica a mani eseguita da messi regolarmente nominati, con successivo invio della sola raccomandata informativa, reputata all’epoca, secondo orientamenti allora dominanti, non costitutiva del perfezionamento dell’iter notificatorio.

La Corte valorizza inoltre che le relate attestanti la consegna a moglie/figli e l’invio della raccomandata informativa, non completano la prassi amministrativa – dettata dalla circ. Min. Finanze n. 105/2000 – che ammetteva l’“esternalizzazione” dell’attività di notifica, ferma la nomina individuale dei messi e la loro responsabilità nel procedimento. Questi dati fattuali e normativi depongono, per il Collegio, contro la macroscopica violazione di regole tali da integrare colpa grave.

Le due tesi a confronto e la regola del caso

La ricostruzione della Procura muove da una lettura “forte” della riserva postale nel regime previgente alla liberalizzazione del 2011. In questa chiave, l’“invio raccomandato” inerente al procedimento notificatorio della cartella, anche quando assume la forma della mera comunicazione informativa successiva alla consegna “a mani”, rientrerebbe per intero nel perimetro degli invii riservati al fornitore del servizio universale (Poste Italiane) ai sensi dell’art. 4, co. 5, d.lgs. 261/1999, con la conseguenza che l’utilizzo di operatori privati (TNT Post/Consorzio Olimpo/SDI) integrerebbe un vizio radicale idoneo a travolgere la notifica e, sul piano contabile, una condotta gravemente colposa dell’Agente della riscossione, causalmente rilevante rispetto al danno da mancata entrata accertato in sede tributaria.

La Procura aggiunge che gli stralci ope legis successivi e le prassi amministrative non elidono la responsabilità, dovendosi apprezzare la condotta ex ante e non già alla luce di sopravvenienze normative o di scelte organizzative interne.

La linea difensiva: notifica ex art. 26 d.P.R. 602/1973, raccomandata informativa e riduzione del danno

La difesa, specularmente, sposta il baricentro sul modello speciale di notifica delineato dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 e sull’effettività dell’attività compiuta dai messi notificatori regolarmente nominati ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 112/1999. In fatto, le relate attestano che le cartelle furono consegnate presso il domicilio fiscale a persone di famiglia (moglie o figli), con successivo invio di raccomandata informativa; e proprio questo segmento, “informativo” e non costitutivo, è quello esternalizzato al privato.

In diritto, la difesa richiama l’orientamento giurisprudenziale allora prevalente in tema di art. 139 c.p.c., secondo cui la raccomandata informativa, fuori dai casi di portiere o vicino, non costituiva adempimento essenziale e la sua omissione o irregolarità degradava a mera irregolarità, senza riflessi invalidanti, orientamento che, per analogia sistematica, poteva ragionevolmente essere valorizzato anche rispetto all’art. 60, co. 1, lett. b‑bis, d.P.R. 600/1973, prima dell’evoluzione restrittiva del 2017.

Il relazione al quantum, la difesa documenta due effetti “pulenti” sul danno: stralcio automatico ex art. 4 d.l. 119/2018, intervenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza tributaria, e permanenza della coobbligazione su un’altra cartella, con residua esigibilità verso debitore principale/altro socio.

Ragione più liquida e difetto di colpa grave: esclusa la responsabilità contabile

Il Collegio, facendo applicazione della ragione più liquida, evita di definire in astratto la portata della riserva postale nel segmento “informativo” della notifica e si concentra sul profilo soggettivo: manca la colpa grave.

La scelta organizzativa dell’Agente, notifica a mani del messo e affidamento a un operatore privato della sola comunicazione informativa, si colloca, ratione temporis, dentro un quadro giurisprudenziale non univoco e, comunque, prevalentemente tollerante circa l’essenzialità della raccomandata informativa, sì da escludere quella “macroscopica” violazione di regole che connota la colpa grave contabile.

In parallelo, il giudice contabile perimetra con rigore il danno: sottrae le cartelle stralciate ope legis entro il 31.12.2018 (prima del giudicato tributario) e quella con coobbligazione persistente, riducendo l’importo teorico residuo, e nega poi la condanna proprio per il difetto dell’elemento soggettivo.

La massima ricavabile

Nella responsabilità amministrativa per danno da mancata entrata derivante dall’annullamento di cartelle per vizi di notifica, non sussiste colpa grave quando, nel quadro normativo e giurisprudenziale vigente ratione temporis, l’agente della riscossione abbia eseguito la notifica a mezzo di messi regolarmente nominati con consegna a persona di famiglia e abbia affidato a operatore privato il solo invio della raccomandata informativa, ritenuta (all’epoca) adempimento non essenziale. La domanda risarcitoria va pertanto rigettata in applicazione della “ragione più liquida”.

Osservazioni critiche e implicazioni operative

La decisione offre spunti generali sul rapporto tra responsabilità nella riscossione, “diritto vivente” e delimitazione del danno da mancata entrata. Pur ricostruendo in modo approfondito disciplina e giurisprudenza sulle notifiche, il Collegio risolve la controversia sul profilo decisivo dell’assenza di colpa grave, valutando la condotta nel contesto storico-interpretativo (2007-2009) e non alla luce degli orientamenti più rigorosi maturati in seguito.

Sul piano sistematico, la pronuncia valorizza l’affidamento dell’amministrazione su indirizzi giurisprudenziali allora prevalenti, escludendo che l’agente pubblico debba “anticipare” futuri mutamenti interpretativi. Quanto al danno, la Corte opera una puntuale perimetrazione, sottraendo le poste venute meno per ragioni autonome (stralci ope legis, persistenza della coobbligazione), ribadendo che l’azione contabile non può trasformarsi in uno strumento di recupero di importi non più esigibili.

Infine, pur con esito favorevole al convenuto, la sentenza richiama l’esigenza operativa di presidiare la tracciabilità del procedimento notificatorio e la conservazione documentale, specie quando attività accessorie vengano affidate a soggetti esterni, per evitare incertezze e contestazioni in giudizio.

Conclusioni

La sentenza valorizza un principio di responsabilità “temperata” dall’affidamento: l’agente pubblico che si muove in coerenza con indirizzi giurisprudenziali prevalenti all’epoca dei fatti non incorre, di regola, in colpa grave, specie quando la scelta organizzativa non incide sul segmento costitutivo della notifica ma su un adempimento meramente informativo.

Sul piano pratico, la decisione offre tre bussole:

  • presidiare la tracciabilità delle nomine e delle relate dei messi;
  • distinguere, nei contenziosi, tra atto notificatorio e comunicazioni accessorie, mappando con precisione dove interviene l’operatore terzo;
  • trattare il danno da mancata entrata con un approccio “chirurgico”, escludendo partite stralciate prima del giudicato e quelle in cui la coobbligazione consente ulteriore riscossione.

In altri termini la pronuncia rafforza l’idea che la colpa grave contabile non possa essere postulata in via retrospettiva quando l’azione amministrativa si è conformata, in buona fede, a un diritto vivente poi divenuto più esigente.

Funzionario istruttore del Procuratore C.Mori, presso la Procura Lazio della Corte dei conti. Dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università La "Sapienza " e l'esercizio della professione di Avvocato, si Specializza in diritto civile, con corso triennale del Prof. Perlingeri.

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