Obbligo di certificazione dei corrispettivi nei servizi di estetica – Commento alla Risposta dell’AdE n. 83/2026

Nel retail e nel benessere è sempre più frequente la condivisione di spazi commerciali tra operatori diversi, ad esempio tramite corner o affidamenti in gestione di specifiche aree. Questa integrazione, però, non deve creare incertezze su chi sia il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali, soprattutto ai fini IVA. Su questo punto interviene la Risposta n. 83/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui), che chiarisce come documentare le operazioni in caso di affidamento di servizi di estetica a un partner specializzato, soffermandosi sul rapporto tra titolarità delle autorizzazioni amministrative e obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

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Leonarda D’Alonzo
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Il caso

La vicenda trae origine dall’istanza di interpello presentata da una società (Alfa) che gestisce un esercizio commerciale all’interno del quale è presente un’area dedicata ai servizi di estetica. La società intendeva affidare tale attività a un partner commerciale specializzato, definito “Operatore”, con il quale esisteva già un rapporto consolidato per la vendita di prodotti a marchio dell’Operatore stesso.

Secondo gli accordi, i servizi di estetica sarebbero stati erogati esclusivamente dal personale dell’Operatore, secondo i suoi protocolli e sotto la responsabilità di un suo direttore tecnico.

L’elemento di criticità fiscale risiedeva nella modalità di gestione dei flussi finanziari e della documentazione proposta dall’istante: la società Alfa chiedeva infatti se potesse occuparsi direttamente della gestione del registratore di cassa telematico, emettendo il documento commerciale a proprio nome e incassando i corrispettivi dai clienti finali per poi riversarli all’Operatore al netto di una commissione.

Il dubbio sottoposto all’Amministrazione finanziaria verteva sulla possibilità di scindere il soggetto titolare della SCIA (l’Operatore) dal soggetto che emette fisicamente il documento commerciale e assolve gli obblighi IVA.

Chi deve documentare i corrispettivi

L’analisi dell’Agenzia delle Entrate muove dal principio generale fissato dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972: l’obbligo di emissione della fattura grava sul soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Nel commercio al minuto e nelle attività assimilate, l’articolo 22 del decreto IVA e l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 prevedono invece che, per le prestazioni rese in locali aperti al pubblico, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscano gli ordinari obblighi di registrazione.

Il punto centrale del parere è però rappresentato dalle specifiche tecniche aggiornate al 1° aprile 2025.
Tali regole qualificano come “esercente” il soggetto passivo IVA che utilizza il Registratore telematico per le operazioni riconducibili all’articolo 22.

In sede di attivazione del dispositivo devono essere indicati i dati identificativi del tecnico abilitato e, soprattutto, la partita IVA dell’esercente.
È questo il dato che deve comparire necessariamente anche nel layout del documento commerciale emesso.

Da ciò deriva una conseguenza precisa: tra l’attività rilevante ai fini IVA e l’identità del soggetto indicato nel documento fiscale esiste un collegamento diretto e inscindibile.

Perché la soluzione della società è stata respinta

L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione interpretativa proposta dalla società, ritenendola non condivisibile.

Anche se, sul piano civilistico e commerciale, esistono schemi contrattuali che consentono la gestione delegata degli incassi, sul piano fiscale non è possibile separare chi esegue la prestazione da chi la documenta.

Nel caso esaminato, i servizi di estetica sono resi dall’Operatore con proprio personale e sotto la propria responsabilità tecnica.
Per questo motivo, è l’Operatore a rivestire la qualifica di “esercente” ai fini della disciplina dei corrispettivi.

Ne consegue che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati ricade esclusivamente sull’Operatore, che deve quindi dotarsi di un proprio Registratore telematico intestato alla propria partita IVA.

L’Agenzia precisa, infine, che l’unica possibilità per consentire a un terzo, come Alfa, di documentare le operazioni per conto dell’Operatore sarebbe il ricorso alla fattura ordinaria ai sensi dell’articolo 21 del decreto IVA.

Questa possibilità, però, non vale per la procedura dei corrispettivi tramite Registratore telematico, che richiede una piena coincidenza tra il prestatore del servizio e il titolare dello strumento di certificazione.

Conclusioni

In definitiva, la Risposta n. 83/2026 ribadisce la rigidità del sistema di certificazione dei corrispettivi telematici rispetto all’autonomia contrattuale delle parti. Nonostante la prassi commerciale tenda verso modelli di “incasso centralizzato” per migliorare la customer experience, l’Amministrazione Finanziaria conferma che la titolarità dell’operazione IVAnon può essere delegata o traslata su un soggetto terzo attraverso meri accordi di riversamento dei flussi finanziari. Per le imprese che operano in spazi condivisi, ciò implica la necessità di gestire separatamente i punti di cassa o, in alternativa, di ricorrere alla fatturazione ordinaria, unica modalità che consente la delega dell’emissione del documento a un terzo senza violare i presupposti soggettivi dell’imposta.

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