Obbligo di comunicazione dei dati del conducente sussiste solo se la notifica è tempestiva

Con la sentenza n. 26964 del 23 dicembre 2016, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di multa per violazione del codice della strada, che il proprietario del veicolo non deve comunicare i dati di chi era alla guida se la notifica del verbale non sia stata tempestiva.

L’obbligo di comunicazione ex art. 126 bis del Codice della Strada

L’art. 126 bis del codice della strada prevede, al secondo comma, che qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel caso in cui la suddetta comunicazione venga omessa senza giustificato e documentato motivo, il proprietario del veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 286 a € 1.142.

L’obbligo sussiste solo se la notifica è tempestiva

Nel caso in esame, l’opposizione del ricorrente era stata respinta dando rilievo al “ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’art. 201 del codice della strada e la notifica effettiva“.

La Cassazione ha tuttavia chiarito che l’obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126 bis C.d.s. può scattare solo se il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta sia stato notificato tempestivamente.

In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va dunque esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione.

La tempestività della contestazione risponde infatti alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che “il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi“.

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1 COMMENTO

  1. salve, vorrei fare questo quesito: se un cittadino commette una violazione per eccesso di velocità con l’auto di sua proprietà è tenuto a presentare fornire all’organo di polizia entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, visto che il conducente coincide con il proprietario dell’auto? E inoltre qualora il violatore abbia accettato il verbale di contestazione ed immediatamente pagato la violazione (multa), può essere ancora in difetto per non aver presentato i dati personali e patente entro sessanta giorni? Tra l’altro, i dati personali sono già noti visto che è arrivata una notifica direttamente all’indirizzo del violatore e per quanto riguarda la patente, considerato che viviamo un’era tecnologica, non penso che non si possa fare una verifica diretta.
    A mio giudizio, a rigor di logica e anche di buon senso, e comunque sulla base di quanto recita l’art.126/bis comma 2 del c.d.s, la mia interpretazione è che solo nelle condizioni in cui il violatore conducente dell’auto non coincida con il proprietario dell’auto stessa, è tenuto a presentare i propri dati personali e patente di guida entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione!
    attendo un riscontro
    Grazie

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