A distanza di circa due anni dall’entrata in vigore del D.M. 55 del 2014, può affermarsi che, seppur in linea generale, i nuovi parametri forensi abbiano consentito liquidazioni più significative dal punto di vista economico rispetto al regime del precedente DM 140 del 2012.
Tuttavia, in alcuni casi, è stata constatata la mancanza di proporzione rispetto all’attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta.
Il CNF ha pertanto presentato alcune proposte di modifica dei parametri previsti per l’attività giudiziale in materia civile nonché per l’attività giudiziale in materia penale, da raccordarsi tra loro in via generale.
Il testo integrale della proposta del Consiglio Nazionale Forense è consultabile cliccando sul link.
Ecco di seguito le proposte più significative in materia civile.
1. Nuovi parametri forensi per attività stragiudiziale e negoziazione assistita
È stata proposta una più articolata individuazione dei criteri da adottare per determinare il compenso dovuto per l’attività stragiudiziale.
In particolare, il CNF ha ipotizzato l’introduzione di due tabelle specifiche
- una per l’attività di assistenza, che presuppone un’opera continuativa articolata in varie attività, anche di carattere diverso, protratte nel tempo;
- una per l’attività di consulenza, che può esaurirsi nel breve periodo od in un singolo episodio, potendo comunque rendere necessario lo studio di questioni di particolare impegno.
È stato inoltre proposto di far rientrare nell’attività di assistenza anche quella svolta in sede di negoziazione assistita, chiarendo che tale prestazione dovrebbe essere retribuita separatamente da quella giudiziale o stragiudiziale “ordinaria”.
2. Compensi per mediazione, ADR e OCC
È stata rilevata la necessità di una disciplina espressa per la determinazione del compenso dovuto per l’attività prestata come avvocato nell’ambito della mediazione, della a.d.r. (Alternative Dispute Resolutions o Tecniche di risoluzione alternativa delle dispute) e degli o.c.c. (Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento).
In tal senso sono state proposte due distinte ipotesi, ciascuna con specifica tabella di riferimento.
3. Compensi per gli arbitri
È stata costituita apposita tabella al fine di reintrodurre la distinzione tra i compensi previsti per l’arbitro unico e quelli per l’arbitrato collegiale (nulla prevedendo per la funzione di segretario).
4. Introduzione di una fase post decisoria
Tra le proposte più interessanti, c’è sicuramente quella di individuare per l’attività giudiziale anche una fase post decisoria, con compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva.
Come fa notare il CNF, l’attività successiva alla comunicazione della sentenza comporta infatti autonomi adempimenti che non rientrano né nella fase decisionale né in quella esecutiva.
È stata pertanto ipotizzata la retribuzione di questa nuova fase con un compenso individuato in una percentuale del 10-20% del parametro per la fase immediatamente antecedente (quella decisionale).
Compenso che dovrà essere suscettibile degli aumenti e delle diminuzioni di cui all’art. 4 c. 1 DM 55/2014.
5. Introduzione compensi per la fase cautelare e di ottemperanza nei ricorsi amministrativi
È stata proposta l’introduzione di una tabella specifica che stabilisca i compensi per tutte le attività, anche preliminari, della fase cautelare nei ricorsi amministrativi.
Queste attività non trovano infatti previsione esplicita nelle attuali tabelle dinanzi al TAR, in cui la fase cautelare reca compensi unici che non danno conto delle diverse fasi.
Il medesimo discorso è stato esteso altresì alla fase cautelare innanzi il Consiglio di Stato peraltro, allo stato, non contemplata nei parametri vigenti.
6. Nuovi parametri per 1° e 2° grado del contenzioso
È stata segnalata la necessità di sviluppare tabelle con l’indicazione dei parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile, a prescindere dall’autorità giudiziaria competente in via funzionale.
Ciò anche al fine di superare l’apparente attuale contrasto tra le tabelle dei parametri di importo diverso, su scaglioni del medesimo valore, previsti per il Giudice di Pace ed il Tribunale.
7. Compensi per il precetto
Secondo il CNF, dovrebbe essere rideterminato il compenso per l’atto di precetto, attualmente non suscettibile di essere modificato secondo i criteri di cui all’art. 4.
Non è stato infatti tenuto conto della non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche…) indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l’attività esecutiva successiva.
8. Assistenza a più soggetti e stop alla riduzione del compenso per condanna ex art. 96 cpc
È stata presentata una richiesta di riformulazione del comma 4 dell’art. 4 e del comma 2 dell’art. 12 del DM 55/2014, al fine di esplicitare più chiaramente i presupposti e le modalità di aumento e/o di riduzione del compenso in ipotesi di assistenza a più soggetti.
Il CNF ha inoltre richiesto l’eliminazione della parte dell’art. 4 che prevede la riduzione del 50% del compenso dovuto all’avvocato del soccombente nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 c.p.c., o nei casi d’inammissibilità, improponibilità o improcedibilita’ della domanda.
Volendo sintetizzare il ragionamento del Consiglio, si tratterebbe infatti di un principio generale assolutamente penalizzante per l’avvocato, che può peraltro essere strumentalmente utilizzato in ipotesi di esito negativo del giudizio anche non imputabili al difensore.