Nuova dichiarazione di successione: gli aspetti problematici secondo i notai

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 13 febbraio 2025, ha annunciato l’approvazione del nuovo modello telematico per la presentazione della dichiarazione di successione (ne avevamo parlato qui). A poco meno di un anno dalla pubblicazione del nuovo modello, il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 58-2025/T, ne ha messo a fuoco gli aspetti problematici. La critica non riguarda la scelta della digitalizzazione in sé, ma il modo in cui istruzioni e software “guidano” la compilazione: il sistema usa errori bloccanti e, così facendo, può obbligare il dichiarante ad aderire a letture dell’Agenzia non sempre coerenti con la norma.

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Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

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Contenuti in evidenza
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- Trascrizione e modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c.
- Provenienza donativa: gestione del rischio, prassi, cautele e bilanciamento degli interessi
- Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
- Disciplina transitoria e riflessi processuali 

Autrice
Ivana Panella, Notaio in Cesenatico, esperta in contratti, diritto societario, successioni e donazioni. 

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Istruzioni e software: quando il modello diventa “vincolante” di fatto

Lo Studio richiama un dato di metodo: le istruzioni non sono semplici “consigli”, ma atti amministrativi generali. Non sono autonomamente impugnabili, ma il giudice può valutarle e disapplicarle incidenter tantum se illegittime.

Il problema pratico, però, è un altro: anche quando l’istruzione è discutibile, il contribuente spesso non riesce a compilare in modo diverso, perché il programma blocca l’invio. Con l’autoliquidazione questo meccanismo pesa di più: chi dichiara calcola e paga sulla base di scelte “incorporate” nel modello, e se non le condivide deve poi muoversi sul terreno del rimborso, con un assetto che lo Studio avvicina a una logica tipo “solve et repete”.

L’errore non è solo formale: se il sistema considera la dichiarazione “non presentata” per scarti generati dal software, possono aprirsi profili sanzionatori.

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Quando si considera “presentata” la dichiarazione e perché la regola delle ricevute è rischiosa

Secondo lo Studio, non convince l’impostazione per cui la dichiarazione si considererebbe presentata solo con la seconda ricevuta, dopo controlli e acquisizione dei tributi autoliquidati. La criticità è evidente: una dichiarazione trasmessa l’ultimo giorno rischia di risultare “tardiva” solo perché la seconda ricevuta arriva dopo. La regola, osserva il Consiglio Nazionale del Notariato, non si ricava dalla legge e crea un corto circuito con il sistema sanzionatorio.

Lo Studio segnala anche disfunzioni “di flusso”: la prima ricevuta non è sempre immediata e lo scarto può non essere notificato, costringendo il presentatore a controllare il sistema. Ancora più concreto è l’effetto sulle volture: la “quinta ricevuta” (esito voltura) può arrivare con mesi di ritardo, bloccando operazioni successive in cui serve l’allineamento catastale.

Dichiarazioni “sostitutive” e pluralità di dichiaranti: rigidità senza base normativa

Il documento evidenzia un’altra frizione: le istruzioni richiedono che la dichiarazione sostitutiva sia presentata dallo stesso soggetto che ha firmato la prima, anche in situazioni in cui ciò è impossibile o illogico (es. decesso del firmatario, cessazione di carica del curatore/esecutore). In questi casi, la soluzione diventa cartacea o “forzata” dall’ufficio, perché il sistema non accetta la nuova trasmissione.

Sul piano soggettivo, lo Studio critica anche la gestione delle dichiarazioni autonome: le istruzioni sembrano ammetterle per i legatari, ma non per gli eredi, imponendo di indicare tutti i beni, anche quelli devoluti ad altri. Questa impostazione, secondo i notai, sarebbe poco difendibile, specie in un’imposta che colpisce le quote e non l’asse in modo unitario.

Soggetti passivi: rinuncianti e voltura automatica, due profili “sensibili”

Il capitolo sui soggetti passivi è tra i più “civilisticamente delicati”.

Rinuncianti in dichiarazione

Le istruzioni assumono che i rinuncianti vadano sempre indicati nel quadro soggetti. Lo Studio segnala un rischio: nel modello sostitutivo il rinunciante viene persino qualificato “erede”, con possibili riflessi probatori in sede civile (es. tentativi di far passare la sottoscrizione come atto di accettazione). In senso opposto, i notai richiamano l’art. 28, co. 5, TUS: il chiamato che rinuncia (o che nomina il curatore dell’eredità giacente non essendo nel possesso di beni) può essere esonerato dagli obblighi dichiarativi con comunicazione all’ufficio.

Voltura automatica come “default”

Il modello collega alla mancata selezione di una casella la richiesta di voltura automatica. Lo Studio la definisce una scelta pericolosa, perché la voltura è stata talvolta considerata indice di accettazione tacita. In pratica, un comportamento omissivo può produrre effetti irreversibili, e gli uffici, secondo quanto riportato, tendono a negare correzioni successive.

Immobili: rendita proposta, beni senza classamento e “fantasmi”

Lo Studio distingue con attenzione tra rendita proposta e immobili privi di classamento.

  • Per le successioni, se c’è rendita proposta, il limite all’accertamento opera se il contribuente dichiara di volersi avvalere dell’art. 34, co. 5, TUS; il modello non ha un campo “osservazioni”, quindi gli autori ipotizzano la necessità di un allegato nel quadro EG (o l’uso di codici/valori previsti dalle istruzioni).

  • Per gli immobili dichiarati ma senza classamento, le istruzioni dicono che bisogna attivare prima la richiesta ex art. 12 DL 70/1988. Lo Studio dissente: può essere opportuno regolarizzare, ma non sempre è obbligatorio perché l’art. 12 prevede anche un percorso legato alla voltura con consegna della ricevuta entro 60 giorni.
  • Diverso, e qui lo Studio concorda, il caso dei fabbricati mai accatastati (“fantasmi”) o dei rurali ancora a catasto terreni: per questi serve regolarizzazione preventiva.

Passività: collegamento al bene solo dove lo impone l’art. 22 TUS

Sulle passività ereditarie, lo Studio registra un miglioramento delle istruzioni: viene superata l’idea che i debiti siano deducibili solo se contratti per acquistare beni in asse.

La regola, secondo il Consiglio, è più lineare:

  • il collegamento “oggettivo” al cespite serve solo per l’art. 22 TUS (debiti contratti per acquisto di beni ereditari);

  • ai fini della liquidazione, conta soprattutto il collegamento “soggettivo” della passività agli eredi (eventualmente per quote).

Interessante anche la nota sul “legato” trattato come passività: scelta pratica utile a evitare doppie tassazioni, ma giuridicamente non perfetta perché l’art. 20 TUS lega le passività ai debiti del defunto.

Trust: tassazione “in uscita”, opzione “in entrata” e frizioni con le istruzioni

Il documento riconosce che le istruzioni recepiscono la riforma: tassazione “in uscita” come regola, con possibilità di opzione per tassazione in entrata (art. 4-bis TUS).

Le criticità nascono su aliquote e franchigie quando i beneficiari sono “individuabili” ma non individuati nominativamente. Le istruzioni prospettano l’aliquota massima (8%) e senza franchigie; lo Studio contesta la lettura e richiama il dato normativo, che consente di determinare aliquote e franchigie in base al rapporto disponente/beneficiario, salvo i casi in cui non sia possibile determinare la categoria.

Le istruzioni, inoltre, sembrano escludere agevolazioni/esenzioni anche al momento successivo dell’attribuzione, ma lo Studio considera la posizione poco coerente con la logica dell’opzione e con la necessità di valutare i requisiti nel momento rilevante.

Agevolazioni: ETS, immobili vincolati e “prima casa” tra gratuito e oneroso

Sul fronte agevolazioni, lo Studio richiama, in primo luogo, un problema tecnico già emerso: il software non gestiva bene la coesistenza tra esenzione per vincolo storico-artistico e “prima casa” (ipocatastali fisse). Le nuove istruzioni non chiariscono se sia stato risolto, anche se la compatibilità giuridica resta ferma.

Segnala, poi, l’aggiornamento del modello sugli ETS, inseriti nel codice 37 insieme alle ONLUS, con prospettiva di sostituzione per effetto dell’evoluzione normativa e della scadenza ONLUS.

Lo Studio dedica, infine, attenzione alle “prima casa” sulle pertinenze: le istruzioni ammettono soluzioni di coordinamento tra acquisti onerosi e gratuiti (es. impegno ad alienare la pertinenza preposseduta entro due anni; immobile principale preposseduto anche se acquistato a titolo oneroso con agevolazioni). Si sottolinea che questo approccio riduce la frattura, spesso artificiale, tra i due “comparti”.

Conclusioni

Lo Studio n. 58-2025/T descrive un punto preciso: la riforma dell’autoliquidazione sposta responsabilità sul contribuente, ma il modello telematico non lascia sempre spazio a scelte interpretative legittime. Per chi assiste clienti (notai, avvocati, consulenti), il documento è utile perché indica dove il rischio nasce dal sistema: ricevute e scarti, soggetti passivi, volture “automatiche”, immobili senza rendita e trust.

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