
La Suprema Corte ha convalidato la sanzione disciplinare irrogata a un notaio per aver ammesso l’amministratore di sostegno nel corso della redazione di un testamento pubblico, ribadendo l’indole personalissima dell’atto. Per approfondimenti, segnaliamo la pubblicazione del volume “Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025”, disponibile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Sanzione al notaio
Tramite la sentenza n. 2648/2026, depositata il 6 febbraio 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la II Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso interposto da un notaio sanzionato per avere rogato un testamento pubblico alla presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice.
La vicenda origina dall’ispezione dell’Archivio Notarile Distrettuale di un capoluogo di provincia e dall’avvio di un procedimento disciplinare dove si è contestata la violazione degli artt. 603 c.c. e 54 del R.D. n. 1326/1914. La Corte d’Appello aveva già confermato la responsabilità disciplinare, decisione ora definitivamente convalidata dal collegio della Cassazione.
Testamento pubblico, natura personalissima
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il testamento pubblico è un atto personalissimo, il quale richiede l’espressione diretta, autonoma e libera della volontà del testatore, alla sola presenza del notaio e di due testimoni. Per il collegio della II sezione Civile della Corte:
- la presenza dell’amministratore di sostegno non è mai ammessa, salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge per mutismo o sordità;
- l’autorizzazione del giudice tutelare non può derogare alla regola formale contenuta all’art. 603 c.c.;
- la tutela della libertà testamentaria prevale su qualunque esigenza di assistenza esterna.
L’atto, per l’effetto, è stato ritenuto nullo per violazione delle norme inderogabili in materia di formazione del testamento pubblico.
Amministrazione di sostegno, capacità del beneficiario e ruoli dei soggetti coinvolti
Il giudice di legittimità ha ricostruito l’impianto normativo afferente all’amministrazione di sostegno:
- il beneficiario conserva, di regola, la piena capacità di agire per tutti gli atti non espressamente limitati;
- eventuali restrizioni alla capacità di testare devono essere puntualmente motivate nel decreto di nomina o in uno successivo;
- l’amministratore non può in alcun modo “mediare” ovvero filtrare la volontà testamentaria.
La Cassazione evidenzia che il giudice tutelare non dispone del potere di introdurre forme intermedie di assistenza: “L’amministrato o è capace di testare da solo, oppure non lo è. Tertium non datur.”
Ruolo del notaio tra obbligo di ministero e divieti inderogabili
Il notaio sosteneva che, rifiutando l’atto, avrebbe violato l’obbligo di prestare il proprio ministero ex art. 27 della Legge Notarile. La Corte ha smentito questa tesi:
- l’articolo 28 della Legge Notarile vieta al notaio di ricevere atti espressamente vietati dalla legge, categoria entro la quale rientra ogni atto nullo per violazione di norma imperativa;
- i divieti sulle presenze ammesse al testamento pubblico risultano inderogabili;
- il notaio aveva anche la possibilità, e in taluni casi il dovere, di chiedere chiarimenti ovvero chiedere la revoca del provvedimento del giudice tutelare.
Ne discende che il professionista non solo poteva, bensì doveva evitare di rogare l’atto in una forma non conforme alla legge.
Sanzione disciplinare, natura e legittimità
La Cassazione ha confermato la sanzione applicata (in origine una sospensione sostituita con sanzione pecuniaria di € 8.000), chiarendo che:
- la violazione attiene a una fattispecie di nullità dell’atto;
- rientra dunque nell’art. 28 della Legge Notarile, che vieta gli atti contrari a norme imperative;
- non si tratta di mera irregolarità formale, ma di un vulnus alla garanzia della libertà testamentaria.
Decisione di rilievo per la prassi notarile
La sentenza conferma trend giurisprudenziali recenti e richiama:
- la funzione di garanzia del notaio nella protezione della volontà testamentaria;
- la centralità del principio di autodeterminazione del testatore;
- la necessità di mantenere rigidi confini tra assistenza all’amministrato e formazione degli atti personalissimi.
La vicenda in disamina contribuirà a orientare il comportamento dei notai e degli operatori del diritto, specie nelle ipotesi sempre più frequenti in cui interviene l’istituto dell’amministrazione di sostegno. La Corte, respingendo il ricorso, ha riaffermato i limiti inderogabili dell’attività notarile e il ruolo del notaio quale garante della libertà e autenticità della volontà testamentaria.











