Notifiche telematiche: il Vademecum della Fiif aggiornato al Correttivo Cartabia

La Fondazione italiana per l’Innovazione forense (Fiif) ha elaborato un Vademecum (lo trovi qui) aggiornato alla Riforma Cartabia con l’obiettivo di fornire un supporto pratico per gli avvocati nella gestione delle notifiche telematiche. Il Vademecum analizza la casistica relativa al combinato disposto dell’art. 137, comma 7, c.p.c., modificato dal D.lgs. n. 164/2024 (Correttivo alla Riforma Cartabia), e l’art. 3 bis, commi 2 -3, l. 53/1994. La guida della Fiif distingue, in modo schematico, le diverse modalità di notifica attraverso tre sezioni di colore differente: rosso, blu e giallo. Ognuna di essere chiarisce quando la notifica deve essere eseguita via PEC, quando può avvenire tramite il deposito nell’area web e quando è necessario il ricorso alla notifica con mezzi ordinari.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

 

Casistica di riferimento

Il D.lgs. n. 164/2024 (Correttivo alla Riforma Cartabia) ha modificato il comma 7 dell’art. 137 c.p.c.

La norma, nella sua attuale formazione, prevede quanto segue: “l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”. 

La legge 53/1994, all’art. 3 bis, commi 2 e 3, stabilisce, invece, che: “quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147 secondo e terzo comma del codice di procedura civile”. 

Sezione rossa: obbligo di notifica PEC

La sezione rossa del Vademecum si concentra sulle notifiche digitali per i soggetti obbligati a iscrivere il proprio domicilio digitale nei pubblici elenchi. I principali scenari considerati sono:

  • PEC attiva e funzionante: la notifica deve avvenire esclusivamente via PEC e non è possibile utilizzare altre modalità;
  • Il destinatario non risulta iscritto in alcun elenco pubblico: la notifica via PEC è obbligatoria, ma se non è possibile eseguirla, l’atto deve essere depositato nell’area web senza possibilità di ricorrere alla notifica con mezzi ordinari;
  • PEC non attiva o non funzionante: in tal caso, la notifica deve comunque essere tentata via PEC, conservando l’avviso di mancata consegna e procedendo al deposito dell’atto nell’area web;
  • PEC non funzionante per cause non imputabili al destinatario: l’avvocato deve tentare la notifica via PEC e conservare la ricevuta di mancata consegna. Tuttavia, in questo caso non è richiesto il deposito nell’area web ed è possibile notificare con mezzi ordinari;
  • Il destinatario ha iscritto un indirizzo non PEC nei registri pubblici: la notifica deve comunque essere effettuata digitalmente, ma se risulta impossibile, si procede con il deposito nell’area web.

Sezione blu: notifiche ai soggetti iscritti nell’INAD

La sezione blu del Vademecum riguarda i soggetti iscritti nell’Indice Nazionale dell’Anagrafe Digitale (INAD). Le casistiche affrontate sono:

  • PEC attiva e funzionante: la notifica via PEC è obbligatoria e non può essere eseguita con altre modalità;
  • PEC non funzionante: l’avvocato deve inviare la notifica via PEC, ricevere l’avviso di mancata consegna e successivamente procedere con il deposito nell’area web;
  • PEC non funzionante per cause non imputabili al destinatario: in questo caso l’obbligo di notifica digitale si considera assolto con il tentativo di invio e la conservazione dell’avviso di mancata consegna. Se la PEC risulta piena o comunque non utilizzabile, la notifica deve avvenire con mezzi ordinari;
  • Indirizzo registrato in INAD ma non PEC: la notifica digitale resta l’opzione prioritaria, ma se impossibile, si procede con il deposito nell’area web.

Sezione gialla: domicilio digitale speciale e notifiche ordinarie

L’ultima sezione del Vademecum, di colore giallo, riguarda le notifiche ai destinatari che hanno eletto un domicilio digitale nei pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale. In particolare:

  • Domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, D.Lgs. 82/2005: in questi casi, la notifica via PEC è obbligatoria per gli atti endoprocessuali ex art. 170 c.p.c., per le impugnazioni e per le comunicazioni previste dal c.p.c. dopo il D.Lgs. 164/2024. Solo nei casi regolati dall’art. 170 c.p.c. è richiesto anche il deposito nell’area web, mentre in altri scenari si procede con la notifica nei modi ordinari;
  • Destinatario senza obbligo di domicilio digitale e senza domicilio digitale speciale: la notifica via PEC non è obbligatoria e si utilizza la modalità ordinaria;
  • Domicilio registrato in un elenco pubblico o domicilio digitale speciale ex art. 3-bis, comma 4-quinquies: la notifica via PEC è obbligatoria, e se non ha esito positivo, è necessario conservare l’avviso di mancata consegna e procedere al deposito nell’area web (se rientra nei casi previsti dall’art. 170 c.p.c.). Negli altri casi, la notifica avviene al procuratore costituito o al domicilio digitale speciale, oppure, in mancanza, presso la residenza del destinatario o nel domicilio eletto per il giudizio ex art. 330, comma 1, c.p.c.

Conclusioni

La Riforma Cartabia, al fine di velocizzare i tempi della giustizia, ha implementato la digitalizzazione del processo: il Vademecum della Fiif (Fondazione italiana per l’Innovazione forense) si rivela un supporto essenziale per gli avvocati, fornendo un quadro chiaro sulle modalità di notifica telematica in base alla normativa aggiornata.

 

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