Notifica PEC: nulla la notificazione da (e presso) un indirizzo non risultante nel ReGindE

in Giuricivile, 2019, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Cassazione, Sez. VI civ., sentenza n. 9562 del 5.4.2019

La Suprema Corte di Cassazione – con la sentenza n. 9562 del 5 aprile 2019 – torna ad esprimersi sulla validità o meno della notifica eseguita a mezzo PEC, in difetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, precisando che la notificazione telematica eseguita da (e presso) un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (ReGindE) è nulla, e tale nullità è rilevabile d’ufficio.

In particolare, secondo la Cassazione:

ai sensi del combinato disposto dell’art. 149-bis cod. proc. civ. e dell’art. 16-ter del dl. 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dall’art. 1, comma 18, n. 2 della legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, l’indirizzo del destinatario al quale dev’essere trasmessa la copia informatica dell’atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit. (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), dall’art. 16, comma sesto, del di. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dall’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (ReGindE)“.

Un principio già espresso in tema di “domicilio digitale”, in una precedente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – la n. 13224 del 25 maggio 2018 – secondo cui “ai fini del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in Legge n. 221 del 2012, siccome introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. b), del D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. in Legge n. 114 del 2014, l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante è quello risultante dagli elenchi di cui all’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal “ReGindE”, gestito dal Ministero della Giustizia; coerentemente, l’art. 125 cod. proc. civ. è stato modificato dall’art. 45-bis, comma 1, del D.L. n. 90 del 2014, conv. con mod., in Legge n. 114 del 2014, nel senso di escludere l’obbligo per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo PEC “comunicato al proprio ordine” perché già risultante dal “ReGinDe”, in virtù della trasmissione effettuata dall’ordine in base alla comunicazione effettuata dall’interessato“.

Pertanto, in difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la notifica è nulla poiché, appunto, eseguita da un indirizzo non risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici (ReGindE), nei confronti di un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (cfr. anche Cass. n. 11574 dell’ 11 maggio 2018).

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