La trattazione della tematica relativa ai decreti ingiuntivi presenta svariate problematiche, in grado di investire sia questioni di natura sostanziale sia questioni di natura strettamente processuale.
In questo articolo, si illustreranno tutti le principali cause di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo connesse al procedimento di notificazione, con particolare riferimento al caso riguardante la notifica del decreto ingiuntivo senza l’allegazione del relativo ricorso.
La notificazione del decreto ingiuntivo
Come espressamente previsto, a mente degli artt. 643 e 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato a cura del creditore, in copia autentica, congiuntamente al ricorso.
Il titolo esecutivo perde efficacia se la notificazione non venga eseguita nel termine di
- 60 giorni dalla pronuncia, qualora si tratti di notifica da eseguire nel territorio della Repubblica,
- o di 90 giorni negli altri casi.
Resta comunque fermo il diritto di riproporre la domanda.
La notifica, dunque, riveste un ruolo centrale nel procedimento per decreto ingiuntivo: è infatti attraverso quest’atto che l’ingiunto viene a conoscenza di quanto è stato contestato nei suoi confronti (in un procedimento caratterizzato, nella sua prima fase, dall’assenza del contraddittorio) ed è da questo momento che può esercitare il proprio diritto alla difesa.
Notifica del solo decreto ingiuntivo (senza ricorso allegato)
Nel caso di notifica del solo decreto, con omessa allegazione dello stesso ricorso, potrà configurarsi un’ipotesi di inefficacia del decreto stesso, per inesistenza integrale della notifica?
La notifica del solo decreto ingiuntivo, impedirebbe alla controparte di avere una compiuta conoscenza delle asserite causali creditorie, nonché della documentazione riversata in atti, così menomando il diritto alla difesa?
Invero, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali: «la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente»[1].
Ne consegue che una notifica effettivamente eseguita, ma oggettivamente errata, qualora posta in essere con modalità non corrispondenti alle previsioni normative, è indice di “scarsa attenzione” da parte del creditore, ma non di disinteresse ad ottenere gli effetti derivanti dal decreto, dunque si tratterà di un vizio giuridicamente “scusabile”.
E’ stato altresì precisato che il procedimento di inefficacia, per inesistenza della notifica, di cui al combinato disposto degli artt. 644 e 188 disp. att. c.p.c., potrà essere applicabile solo nel caso di notificazione mai avvenuta, ipotesi che si configura quando eseguita in luogo e mani di soggetto privo di relazione con l’ingiunto, ovvero poiché notificata oltre il termine di sessanta giorni[2].
La sanatoria in caso di opposizione al decreto ingiuntivo
Dunque, anche nel caso di irregolarità della notifica, per mancata allegazione dell’atto di ricorso, troverà piena applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli di cui il quale stabilisce che: «La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato»[3].
Lo scopo del decreto ingiuntivo notificato al creditore, infatti, è volto a consentire a quest’ultimo di conoscere il provvedimento adottato, al fine di poter eventualmente proporre valida opposizione, entro quaranta giorni dalla notifica.
È evidente che tale scopo sarà raggiunto, senza menomazione del diritto alla difesa, qualora alla notifica, seppur irregolare, segua un tempestivo atto di citazione in opposizione, redatto ai sensi dell’art.640 c.p.c., e non già ai sensi dell’art. 650 c.p.c. .
La controparte che voglia eccepire la nullità o irregolarità del decreto, dovrà formulare atto di citazione in opposizione ordinario (ex art. 640 c.p.c.) ovvero tardivo (ex art. 650 c.p.), ma lo stesso non potrà esaurirsi in una mera denuncia di tale irregolarità, dovendo essere seguita da confutazioni nel merito delle pretese creditorie e, dunque, indirizzata all’apertura del giudizio di cognizione pieno.
Inoltre, la giurisprudenza si è espressa sulla questione differenziando le ipotesi in cui la notificazione risulti semplicemente nulla, da quelle in cui manchino gli stessi elementi essenziali del procedimento notificatorio.
Solo nella prima ipotesi sussiste l’onere dell’ingiunto di dimostrare che, a causa della nullità, egli non ha avuto conoscenza del decreto; nella seconda ipotesi «la mancata conoscenza del decreto da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo» [4].
[1] Cass., Sez I, 31 ottobre 2007, n.22959.
[2] Cass. Civ. Sent. n. 67/2002.
[3] Art. 156 co.2 c.p.c..
[4] Cass., Sez III, 03 luglio 2008, n. 18243.