Notifica appello al difensore cancellato dall’Albo: le Sezioni Unite diranno se è valida

Con l’ordinanza n. 1611 del 28 gennaio 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, tuttora oggetto di contrasto, riguardante la validità, o meno, della notificazione dell’atto di appello eseguita, ex art. 330 c.p.c., al difensore della controparte costituita, ancorché quest’ultimo risulti precedentemente cancellato dall’Albo degli avvocati.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha in effetti assunto posizioni diverse, ritenendo l’inesistenza, la nullità o perfino la validità della notifica dell’atto di appello eseguita nei confronti del procuratore dell’appellato che risulti cancellato dall’albo al momento della notifica.

Il nodo della questione riguarda dunque il rapporto tra la cancellazione volontaria del difensore dall’albo e la perpetuatio dello ius postulandi, sancito dagli artt. 85 e 301, co. 2, c.p.c..

Secondo un primo orientamentola cancellazione dall’albo determina la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo ius postulandi, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Di conseguenza, la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 c.p.c.), effettuato al procuratore cancellato dall’albo – qualunque sia la causa della cancellazione – è “giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione (artt. 85 e 301, co. 3, c.p.c.); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve” (S.U. n. 10284 del 21 novembre 1996).

Al contrario, una più recente pronuncia (Cass. civ. sezione III n. 10301 del 21 giugno 2012) si è discostata dall’indirizzo prevalente che ritiene l’invalidità della notifica, affermando la validità ed efficacia della notificazione dell’atto d’appello eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando questi si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l’esaurimento della fase di primo grado. Secondo tale impostazione, infatti, il difensore cancellatosi, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., mantiene comunque la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell’ufficio.

La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto che anche tale ultima decisione non sembra risolvere i profili problematici che la questione pone a carico della parte il cui difensore si cancelli volontariamente dall’albo senza darne notizia e senza comunicare l’avvenuta notificazione dell’atto di appello. In siffatte circostanze, l’opinione che afferma la nullità della notifica sembra offrire infatti maggiori tutele: la controparte, nel caso di mancata costituzione dell’appellato, potrà infatti verificare la permanenza dell’iscrizione all’albo del difensore cui ha notificato l’appello ed eventualmente chiedere la rinnovazione della notifica alla parte personalmente mentre nel caso di costituzione dell’appellato potrà avvalersi della sanatoria della notificazione invalida.

In conclusione, al fine di evitare la perpetuazione del contrasto giurisprudenziale, la Corte ha dunque rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Leggi il testo integrale: Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1611 del 28 gennaio 2016

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