Con sentenza n. 3453 del 2024, le Sezioni Unite Civili hanno chiarito la possibilità di modificare il contenuto della domanda giudiziale nel corso del procedimento. Questa decisione evidenzia il ruolo delle parti nel determinare l’oggetto del giudizio, anche dopo la fase di precisazione delle conclusioni. Inoltre, ha sottolineato un principio fondamentale relativo alla giurisdizione del giudice competente, distinguendo i casi in cui un cambiamento nella situazione legale o fattuale determina l’attribuzione della giurisdizione a un giudice precedentemente incompetente.
Corte di Cassazione- sez. un. civ. sent. n. 3453 del 07-02-2024
La questione
La controversia tra Cuki C. S.r.l. e Novelis D. G., un’azienda tedesca che possiede un modello comunitario per vaschette usa e getta in alluminio, ha posto alcuni interrogativi relativi alla competenza giurisdizionale nell’ambito del diritto comunitario. Il Tribunale di Torino, tramite la sentenza del 17 gennaio 2019, n. 212, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale tedesco, dove la società convenuta aveva la sua sede legale. Tale decisione si era fondata sull’interpretazione dell’articolo 82 del Regolamento CE n. 6/2002, il quale stabilisce che le azioni relative a disegni e modelli comunitari devono essere avviate nel tribunale dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio o una stabile organizzazione. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che questo principio si estende anche alle richieste di accertamento negativo di concorrenza sleale, conformemente alle indicazioni stabilite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza C-433/16 del 13 luglio 2019.
La Corte d’Appello di Torino, nel 2021, esaminata l’impugnazione dell’appellante, aveva confermato che il Tribunale aveva correttamente interpretato la richiesta introduttiva, basandosi sulle difese presentate che esplicitavano chiaramente la richiesta di accertamento negativo sia della contraffazione del modello comunitario sia della concorrenza sleale, escludendo altre condotte illecite come l’uso indebito di marchio o la concorrenza per imitazione servile. Il giudice di secondo grado aveva inoltre chiarito che, nel caso in esame, non doveva applicarsi il regolamento n. 44/2001, articolo 5.3, ma piuttosto il regolamento n. 6/2002, come confermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza C-433/16 del 13 luglio 2017, poiché le domande presentate erano strettamente connesse. Per l’effetto, la giurisdizione è attribuita al giudice nazionale del convenuto in conformità con il regolamento n.6/2002.Infine, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata respinta poiché non era necessaria alla luce delle argomentazioni svolte nelle more della decisione assunta dalla corte d’appello.
L’ordinanza interlocutoria
Con l’ordinanza interlocutoria n. 18202/2023, la Sezione Prima civile ha deferito al Primo Presidente la questione della giurisdizione del giudice italiano e la validità della sentenza, ai sensi dell’articolo 374, comma 3, c.p.c. La richiesta affronta la possibilità che la rinuncia a una delle domande connesse originariamente proposte o un cambiamento di circostanze – come la decisione di nullità del modello comunitario – possa influire sulla competenza del giudice italiano, e se la mancata fissazione dell’udienza di discussione della causa, nonostante la richiesta di una delle parti, possa invalidare la sentenza.
I motivi di ricorso
Nel primo motivo del ricorso, la parte appellante solleva la questione dell’errata esclusione della giurisdizione italiana. In particolare, si contesta l’errata applicazione del regolamento CE n. 6/2002 e la mancata considerazione del regolamento UE n. 1215/2012, in seguito alla rinuncia della parte appellante alla richiesta di accertamento negativo di contraffazione di design, espressa nella replica in appello. La parte appellante sostiene che questa rinuncia ha alterato il paradigma attuale legislativo, richiedendo un’analisi diversa in base all’art. 1215/2012 UE. In particolare, si mette in evidenza l’importanza di individuare la giurisdizione secondo l’art. 7 di detto regolamento, che stabilisce il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o potrebbe avvenire, nel caso di illeciti civili. Inoltre, si sottolinea che la Corte d’appello ha emesso un parere su una questione su cui la parte appellante ha rinunciato, configurando così anche un’ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c.
Nel secondo motivo del ricorso, presentato in base all’articolo 360, comma 1, n. 1, del c.p.c., si impugna l’errata esclusione della giurisdizione italiana a seguito di un cambiamento di circostanze non considerato dal giudice. Si fa riferimento alla decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO che ha dichiarato la nullità del modello comunitario della controparte, determinando la cessazione della materia oggetto del contendere sulla richiesta originaria di accertamento negativo della contraffazione. Di conseguenza, si sostiene che, per quanto riguarda la sola richiesta di accertamento negativo della concorrenza sleale, dovrebbe essere applicato l’articolo 7.2 del regolamento UE n. 1215/2012 anziché l’articolo 6 del regolamento CE n. 6/2002. In situazioni di concorrenza sleale pura, sia di accertamento positivo che negativo, si sostiene che l’azione volta a verificare l’illecito anticoncorrenziale rientri nella nozione di “fattispecie illecita” ai sensi dell’articolo 5.3 del regolamento UE n. 44/2001 o dell’articolo 7.2 del regolamento UE n. 1215/2012, attribuendo la competenza al tribunale del luogo in cui l’illecito è stato commesso, nel caso specifico l’Italia, dove la parte appellante produce e commercializza i propri prodotti.
Con il terzo motivo del ricorso, si solleva la questione della nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’articolo 360, comma 2, n. 4, c.p.c., a causa della mancata fissazione dell’udienza di discussione orale richiesta ai sensi dell’articolo 352, comma 2,c.p.c., con conseguente violazione del diritto di difesa della parte appellante. Si evidenzia che la decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO che ha dichiarato la nullità del modello comunitario della controparte è intervenuta dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle memorie conclusive e di replica, e la parte appellante ha confidato nella fissazione di un’udienza di discussione orale della causa, richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata successivamente. Tuttavia, nonostante ciò, la Corte d’appello, pur riservandosi l’esame dell’istanza in sede decisoria, nella sentenza impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione la decisione di nullità.
Con il quarto motivo del ricorso, si censura la presunta violazione dell’articolo 5 c.p.c. e del principio della perpetuatio iurisdictionis ai sensi dell’articolo 360, comma 2, n. 3, c.p.c. Si sottolinea che l’omissione della Corte d’Appello nel considerare il fatto sopravvenuto rappresentato dalla decisione di nullità del modello comunitario viola l’articolo 5 c.p.c. Secondo la parte ricorrente, il principio della perpetuatio iurisdictionis non dovrebbe essere applicato quando un cambiamento di natura giuridica o di fatto porta all’attribuzione della giurisdizione al giudice che originariamente ne era privo al momento della presentazione della domanda. In questo caso specifico, sebbene la circostanza sopravvenuta sia intervenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, la sua considerazione è ritenuta fondamentale per garantire un corretto esercizio del diritto di difesa e l’effettività del processo.
Le argomentazioni della Corte
I motivi primo e quarto del presente ricorso sono da ritenersi fondati, con conseguente assorbimento degli altri.
Nel primo motivo, si contesta la decisione della Corte d’Appello di escludere la giurisdizione italiana sulla base della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di accertamento negativo di contraffazione del modello comunitario della controparte. Tale rinuncia, avvenuta nella memoria di replica, ha portato a una modifica sostanziale del quadro giurisdizionale, rendendo necessaria un’analisi diversa in base alla normativa europea applicabile. È stato violato il principio della perpetuatio iurisdictionis, in quanto il cambiamento di fatto intervenuto dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe dovuto essere preso in considerazione per garantire il diritto di difesa della parte ricorrente e l’effettività del processo.
Il quarto motivo del ricorso, connesso al primo, si concentra sulla violazione dell’art. 5 c.p.c. e del principio della perpetuatio iurisdictionis. La mancata considerazione da parte della Corte d’Appello del fatto sopravvenuto rappresentato dalla decisione di nullità del modello comunitario della controparte costituisce una violazione del diritto di difesa della parte ricorrente. Nonostante la circostanza sopravvenuta sia intervenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, la sua rilevanza per il processo richiedeva un’adeguata valutazione al fine di garantire un giusto processo e rispettare i principi fondamentali del diritto processuale.
Nel contesto del processo civile, il principio dispositivo garantisce alle parti il diritto di rinunciare, in tutto o in parte, alla propria domanda, come confermato dall’articolo 306 c.p.c. Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17 marzo 2023, n. 7883), in relazione ai concetti di rinuncia agli atti, all’azione, al diritto o alla domanda. Tale rinuncia comporta una limitazione del thema decidendum, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. In altre parole, anche se si tratta di una modifica delle richieste, intesa anche in senso restrittivo, il giudice potrebbe decidere di rimettere la causa in ruolo per consentire una discussione completa sulla nuova situazione derivante dalla rinuncia.
Inoltre, il principio dispositivo attribuisce alla parte il controllo delle proprie scelte difensive e delle domande presentate al tribunale, mantenendo così un equilibrio tra il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa di tutte le parti coinvolte nella controversia.
In questa prospettiva, risulta giustificata la validità del quarto motivo del ricorso. È ben consolidato che la norma sull’irrilevanza delle sopravvenienze, come enunciata nell’articolo 5 c.p.c, mira a favorire la continuità della giurisdizione anziché ostacolarla. Tale disposizione si applica solo nei casi in cui il giudice inizialmente adito risulti incompetente, ma non quando vi è un cambiamento delle circostanze che conferisce giurisdizione al giudice precedentemente incompetente. Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 5 del codice di procedura civile deve orientarsi verso la promozione, piuttosto che l’inibizione, della continuità della giurisdizione. Pertanto, se durante il procedimento un giudice inizialmente incompetente diventa competente, non può essere dichiarata l’incompetenza.
Nel delineare la competenza giurisdizionale in conformità all’articolo 7.2 del Regolamento n. 1215/2012, che stabilisce che l’autorità giurisdizionale competente è quella del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi, è fondamentale considerare il momento e il luogo preciso in cui si è manifestata la lesione del diritto, escludendo qualsiasi previsione di conseguenze future. Tale principio è stato affermato in numerose sentenze sia della Corte di Cassazione che della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ribadendo che la giurisdizione è determinata dal luogo in cui si è verificata direttamente la violazione del diritto.
In particolare, nel contesto della giurisdizione italiana in materia di illecito extracontrattuale, si applica il criterio delineato nell’articolo 7, numero 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012. Secondo questo principio, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere citata in un altro Stato membro riguardo a illeciti civili dolosi o colposi dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato o può verificarsi l’evento dannoso. D’altronde, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un’interpretazione chiara in merito a questo principio, stabilendo che la giurisdizione può radicarsi sia nel luogo in cui si è verificato il danno sia nel luogo in cui si è verificato l’evento che ha causato il danno. Ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012, il concetto di “luogo dell’evento dannoso” comprende sia il luogo in cui si è verificata l’azione lesiva sia il luogo in cui il danno è effettivamente insorto, tenendo conto non solo del danno iniziale ma anche delle sue immediate conseguenze, senza necessariamente limitarsi alle conseguenze successive ad un pregiudizio verificatosi altrove. Siffatta interpretazione è stata costantemente confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Conclusioni
In definitiva, le Sezioni Unite Civili hanno chiarito che la rinuncia alla domanda così come alle eccezioni, può essere effettuata anche mediante la comparsa conclusionale o la memoria di replica. Tale decisione sottolinea che la determinazione dell’oggetto del giudizio, o thema decidendum, resta sotto il controllo delle parti e può essere modificata anche dopo la fase di precisazione delle conclusioni. Inoltre, è stato affermato che il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c., mira a favorire la continuità della giurisdizione anziché a ostacolarla.