Matrimonio celebrato all’estero: regime giuridico in Italia e tutela punitiva in caso di bigamia

in Giuricivile 2018, 2 (ISSN 2532-201X)

Sempre più frequenti sono i casi della giurisprudenza italiana di merito che riguardano i matrimoni celebrati all’estero tra cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che si recano in un paese straniero al solo fine della celebrazione.

Si ritiene necessario approfondire le cause e le conseguenze della preponderante ascesa di casi giurisprudenziali, sempre più in aumento negli uffici giudiziari soprattutto di primo grado, concernenti coppie che si recano all’estero per celebrare il proprio matrimonio, con l’intento di porsi al riparo dalle non sempre piacevoli conseguenze del diritto di famiglia italiano, e che avvengono in paesi stranieri anche in costanza di vincoli già esistenti in Italia.

Da statistiche, i motivi risultano essere i più disparati:

  • a volte un soggetto è parte di un vincolo coniugale valido ed efficace in Italia[1], ma è anche il componente di una nuova coppia che decide di stringere un nuovo legame giuridico all’estero, nell’attesa del divorzio da un primo matrimonio, convinti di assicurare al nuovo legame, inefficace in Italia, una tutela interinale;
  • altre volte la coppia predilige il matrimonio celebrato all’estero per via della convinzione che i conseguenti rapporti personali e patrimoniali saranno disciplinati dalla legge del luogo di celebrazione, preferita a quella italiana, e più in generale per l’efficacia soltanto in loco del nuovo legame;
  • ancora, si celebra il matrimonio all’estero con l’intenzione di trascriverlo nei registri dello stato civile in Italia solo in un momento successivo, quando vi sarà una maggior convenienza economica o quando terminerà un eventuale rischio di pregiudizio economico[2] per le parti.

Infine, sempre più numerosi sono i casi di coppie convinte che il matrimonio celebrato in particolari condizioni o riti sia semplicemente inefficace o, addirittura, fatto “per gioco”: ci si riferisce ai frequenti casi di matrimoni contratti in paesi ove le norme sono assolutamente semplificate e permettono di assistere ad uno spettacolo di intrattenimento più che ad un impegno, oppure casi ove l’esotismo dei luoghi e dei riti induce a considerare l’avvenimento come un’avventura soltanto spirituale o affettiva e a trascurarne l’inaspettata validità anche giuridica.

Ciò premesso, è opportuno chiarire la normativa applicabile a tali matrimoni a carattere transnazionale, sia in merito alla celebrazione, ai regimi patrimoniali, ai rapporti familiari, e comprendere quali siano i punti di approdo della giurisprudenza di legittimità riguardanti le sanzioni e le tutele previste nel caso di matrimonio estero in contrasto con un omonimo vincolo italiano.

1. L’inquadramento normativo ex l. n. 218/1995 e la tendenziale applicazione generale del diritto italiano ai matrimoni a carattere transnazionale

La legge n. 218 del 1995 di riforma generale del diritto internazionale privato fornisce una prima panoramica sulla normativa applicabile ai matrimoni a carattere transfrontaliero, celebrati all’estero tra italiani o tra italiani e stranieri, o tra cittadini aventi più cittadinanze.

L’art. 27 (Condizioni per contrarre matrimonio) sancisce infatti che “La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia”.

Il seguente art. 28 (Forma del matrimonio) aggiunge che “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.

Una volta celebrato il matrimonio, i rapporti tra coniugi sono regolati come segue:

  • per quanto riguarda i rapporti personali, l’art. 29 stabilisce che “1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”,
  • mentre invece per i rapporti patrimoniali, l’art. 30 aggiunge che “1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede[3]”.

Da questa sommaria ricostruzione, si comprende immediatamente che la legge del luogo dove il matrimonio è stato celebrato regola, appunto, la celebrazione e la forma del matrimonio, e che pertanto la validità c.d. “formale”, che concerne il rito e lo svolgimento, è salva ove, pur non in linea con le regole di celebrazione delle leggi nazionali dei coniugi o della legge del loro luogo di residenza, rispetti appunto le previsioni della lex loci.

Al contrario i requisiti sostanziali del matrimonio (capacità matrimoniale, età, libertà di stato, legami parentali assenti o lontani, altre condizioni per contrarre) seguono la legge di nazionalità di ciascuno dei nubendi al momento del matrimonio: è la legge italiana a condizionare il matrimonio celebrato all’estero, in merito alla sussistenza delle sue condizioni c.d. “sostanziali” di validità.

Di conseguenza, può trovare applicazione ai matrimoni celebrati all’estero la legge italiana, che si applica alle condizioni di capacità matrimoniale e perciò regola la validità sostanziale del rapporto di coniugio, nonché ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, ove essi siano cittadini italiani, o un cittadino italiano e uno straniero, o soggetti con una doppia cittadinanza, o ancora ove siano stranieri che risiedano stabilmente in Italia, dove sia localizzata prevalentemente la loro vita matrimoniale.

Come è evidente, trattandosi di una disciplina statale, che il legislatore italiano ha unilateralmente dato al nostro paese per dotarlo di criteri di “radicamento” tali da consentire l’applicazione della legge italiana, i criteri formulati sono molto ampi, frequenti e da soli sufficienti a radicare “l’interesse” dell’ordinamento italiano.

Il primo libro del codice civile, in merito ai rapporti familiari, risulta pertanto applicabile ad una molteplicità di casi, anche quando il legame con l’Italia diviene meno intenso. Pertanto, è necessario affrontare le varie opzioni giurisprudenziali che la Suprema Corte ha saggiato, ponendo alcuni punti fermi nella disciplina del matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiani o residenti in Italia.

2. Validità ed efficacia del matrimonio celebrato all’estero tra italiani, stranieri ed italiani, e stranieri residenti in Italia

Viene poi da chiedersi se il matrimonio celebrato ritualmente all’estero sia valido ed efficace anche in Italia.

Si pone il quesito, infatti, se sia sufficiente che venga rispettata la lex loci per quel che riguarda la celebrazione e la c.d. validità formale, e se l’art. 27 l. n. 218/1995 possa comportare che non soltanto il matrimonio estero conforme alla legge del luogo sia considerato valido nel luogo di celebrazione, ma che inoltre possa esplicare i propri effetti nell’ordinamento italiano, benché posto in essere secondo riti differenti da quelli previsti dal codice civile.

A questo proposito, è stato ormai da tempo affermato, in un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il matrimonio celebrato all’estero è un atto già di per sé valido ed efficace e che vige il principio del locus regit actum[4].

Tale matrimonio, celebrato secondo le forme previste[5] dalla legge del luogo tra cittadini italiani, non soltanto ha immediata validità nel nostro ordinamento, ma “vi produce effetti senza alcuna previa formalità[6]. In generale, si tratta di un principio di favor matrimoni, con relative germinazioni.

Dunque, gli effetti del matrimonio sono direttamente disciplinati dalla lex loci, per quanto riguarda la forma e la regolarità di celebrazione, e dalla legge di cittadinanza dei coniugi o di residenza dei coniugi per quanto riguarda il regime patrimoniale e i rapporti tra coniugi, e in generale le conseguenze giuridiche del matrimonio.

Di conseguenza, il matrimonio celebrato all’estero, se rispettoso delle forme di celebrazione della normativa del luogo, ha immediata validità ed efficacia dei propri effetti nell’ordinamento italiano, e tali effetti seguiranno quanto previsto dalla legge italiana ove i coniugi siano cittadini italiani o uno di essi sia italiano o ancora in Italia risiedano.

Da ciò si desume una prima risposta. Recentemente la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di quanto già approfondito con la sentenza delle sezioni lavoro n. 10215 del 4.5.2007[7].

Infatti, con la pronuncia n. 9483 del 18.4.2013, la Corte di legittimità ha ribadito che

In sede di delibazione di sentenza straniera, il giudice deve valutare gli “effetti” della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un’indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto. Ne consegue che nel caso di sentenza straniera (nella specie emessa dalla Corte Circondariale della contea di Cook, Illinois, USA) relativa alla definizione delle questioni economiche patrimoniali del divorzio, la valutazione della sua non contrarietà all’ordine pubblico riguarda solo la compatibilità dei suoi effetti con i principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra coniugi o con riferimento ai principi … di derivazione CEDU del diritto stesso”.

Infine, con specifico riguardo all’atto giuridico straniero (matrimonio), recentemente Cass. 25.7.2016, n. 15343, secondo la quale

Il matrimonio contratto all’estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell’altro non è contraria all’ordine pubblico italiano a condizione che lo stesso sia stato validamente celebrato secondo la legge del paese straniero, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico, tanto più che neppure per il legislatore italiano la forma di cui all’art. 107 c.c. ha valore inderogabile”.

In breve, per quanto riguarda la regolarità formale dell’atto, il giudice italiano in sede di delibazione non dovrà far altro che effettuare un controllo, verificando la rispondenza della celebrazione del matrimonio alle forme e ai riti della legge straniera, nei limiti dell’ordine pubblico[8] per quanto concerne gli effetti prodotti da tale atto straniero. Non potrà invece svolgere alcun controllo di tipo contenutistico sul merito del rapporto.

Il caso della mancata trascrizione del matrimonio estero nei registri dello stato civile

Ulteriore criticità si pone nel caso di matrimonio celebrato all’estero per il cui riconoscimento non si siano avviati gli iter burocratici in Italia. Si parla evidentemente della mancata trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio estero.

In virtù del principio del favor matrimoni, l’atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e ss. c.c., e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento: ne consegue che, in virtù di un principio di validità interinale del matrimonio contratto all’estero dal cittadino italiano, nel rispetto delle forme ivi stabilite, e sempre che ricorrano i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l’idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non se ne deduca la nullità e non intervenga la pronuncia giudiziale sul punto[9].

Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono infatti ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani (o tra cittadini italiani e stranieri o stranieri con doppia cittadinanza o stranieri residenti in Italia) immediata rilevanza, sempre che sussistano i requisiti dello stato e capacità delle persone previsti dalla legge italiana[10].

Più in particolare, avendo riguardo alla specifica problematica della trascrizione, il principio in questione non è condizionato all’osservanza delle norme italiane relative all’obbligo di trascrivere in Italia il matrimonio contratto all’estero, atteso che la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa[11][12].

Ciò significa che il matrimonio estero non trascritto avrà validità ed efficacia anche in Italia, pur essendo afflitto da un’irregolarità, ossia la mancata trascrizione (atto dovuto e obbligatorio), che esporrà a sanzioni i coniugi senza far venir meno il loro legame di coniugio agli occhi della legge italiana.

Quale normativa si applica ai rapporti patrimoniali tra i coniugi

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati, come già visto, dalla legge che regola quelli personali, ossia la legge nazionale comune o, se i coniugi hanno cittadinanze diverse o molteplici, dalla legge del luogo dove la vita familiare è prevalentemente localizzata.

Approfondire questo ultimo aspetto è necessario per chiarire definitivamente uno dei dubbi posti in principio di questo studio: che nel caso di matrimonio celebrato all’estero, il regime patrimoniale della famiglia sarà stabilito dalla legge italiana se i coniugi sono italiani o se, di diverse o doppie nazionalità, stabilmente residenti in Italia; non si applicherà la legge italiana ove, ancorché residenti in Italia, i coniugi possiedano entrambi la stessa cittadinanza straniera, prevalendo quest’ultima sul luogo di residenza e su quello di celebrazione[13].

Sicché, di regola chiunque risieda stabilmente in Italia e vada all’estero a contrarre matrimonio subirà le conseguenze del diritto di famiglia italiano per ciò che concerne il regime personale e patrimoniale della famiglia. Pertanto, se i coniugi non dispongono diversamente, espressamente e ritualmente, si applicherà al matrimonio estero il regime patrimoniale italiano di default, ossia la comunione dei beni[14].

Matrimonio contratto all’estero in violazione degli art 84 ss cc

Un’ultima considerazione si può trarre dalle recenti pronunce di legittimità.

Vigendo un principio di favor interinale del rapporto e della sua validità ed efficacia fino ad avvenuta impugnazione e risposta giudiziale, ove il matrimonio sia stato celebrato all’estero fra cittadini italiani, secondo le forme previste dalla legge straniera, ed abbia quindi immediata efficacia nel nostro ordinamento, esso rimarrà (provvisoriamente) valido ed efficace fino all’impugnazione[15] anche quando sia stato contratto in violazione delle prescrizioni dell’art. 84 e ss. c.c., da chi era minore non autorizzato, o non aveva libertà di stato, o ancora fosse interdetto o infermo di mente, o in violazione delle norme sulla parentela, adozione, affinità di grado stretto.

Infatti, come da giurisprudenza consolidata, non può considerarsi tale matrimonio privo di effetti dall’Autorità finché non sia intervenuta una sentenza del giudice competente a decidere, con efficacia di giudicato, della nullità[16].

3. Il matrimonio celebrato all’estero in mancanza di condizioni e gli impedimenti di riflesso in Italia

Veniamo al caso in cui il matrimonio contratto all’estero si ponga in contrasto con un matrimonio contratto in Italia.

Si tratta evidentemente del caso previsto all’art. 86 c.c., ossia di un matrimonio celebrato fra chi non possedeva il requisito della libertà di stato. Infatti, “non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente” (art. 86 c.c.)[17].

Dopo un’iniziale incertezza sulla prevalenza della legge interna o del criterio cronologico, come è intuibile, è stato considerato invalido il matrimonio celebrato successivamente: dal combinato disposto della norma di cui all’art. 86 c.c. e dei principi affermati nell’evoluzione giurisprudenziale appena richiamata, si può ragionevolmente dedurre che, data l’immediata validità ed efficacia del matrimonio celebrato all’estero, quest’ultimo sarà da considerarsi il “primo” vincolo contratto, anche quando non sia stato ancora trascritto, sicché esso avrà prevalenza sul secondo matrimonio, eventualmente contratto per secondo in Italia, anche se trascritto per primo; ciò a conferma del carattere certificato e non costitutivo dell’adempimento della trascrizione e della sola espressione del consenso in un atto di volontà come elemento costitutivo[18].

In breve, anche quando non è trascritto, non può ammettersi alcuna valida vigenza di due matrimoni contemporanei, l’uno valido in Italia e l’altro, non trascritto in Italia, limitato nell’efficacia al luogo di celebrazione.

Il diritto privato e il diritto internazionale privato italiani considerano il matrimonio istituto fondamentale della vita di una persona, non relegabile ad un determinato territorio, ma intrinsecamente legato al soggetto che lo contrae, sì da essere in grado di valicare ogni frontiera territoriale, anche se celebrato altrove e non trascritto in Italia.

Perciò, non possono coesistere, neppure in paesi lontani tra loro, due matrimoni entrambi validi ed efficaci: vi sarà sempre un’afflizione di nullità gravante su uno dei due[19].

Di conseguenza, non è detto che tra i due prevalga quello “italiano”, né si può aver riguardo alla nazionalità dei coniugi, dovendo ricondurre la fattispecie ad un semplice criterio cronologico, sicché solo il matrimonio celebrato prima (purché ritualmente) potrà avere validità ed efficacia nell’ordinamento italiano, che sia estero o interno.

Il matrimonio eventualmente celebrato in Italia per secondo subirà le sorti della nullità per contrasto con l’art. 86 c.c., per violazione della libertà di stato e, in ogni caso, si incorrerà nella fattispecie di cui all’art. 556 c.p. (delitto di bigamia)[20][21].

Al coniuge inconsapevole della bigamia (e del precedente matrimonio), potrà trovare applicazione, alle stesse condizioni dette finora[22], la tutela del matrimonio putativo ex art. 128 c.c.:

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezione gravità derivante da cause esterne agli sposi. … Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli”.

La buona fede si presume fino a prova contraria anche in questa materia[23], e deve sussistere al momento della celebrazione del vincolo matrimoniale come ignoranza sulla specifica causa di nullità[24]: pertanto l’onere di provare l’inefficacia totale del matrimonio nullo per mancanza di buona fede dell’altro coniuge incombe sull’allegante[25].

Con la conseguenza che il coniuge vittima dell’inganno ha non soltanto la tutela putativa, sicché se non era a conoscenza dell’altrui vincolo coniugale non incorre nelle previste sanzioni penali, ma gode anche dei benefici che discendono da un valido matrimonio, compreso il regime di comunione dei beni di default.

Tuttavia, è pur vero che la comunione legale dei coniugi nel caso di matrimonio putativo si scioglie quando sia dichiarata la nullità del vincolo, ma si scioglie con un effetto ex nunc nei confronti del coniuge che lo ha contratto in buona fede[26], posto che il matrimonio produce effetti interinali fino alla data della sentenza che ne dichiara l’invalidità.

A fini di completezza giova ribadire, tuttavia, che pur nella fittizia validità del matrimonio putativo (limitatamente al coniuge che non conosceva l’impedimento dell’altro) e pur nelle altre norme previste a tutela del coniuge in buona fede[27], ciò non ha impedito ad alcuna giurisprudenza di pronunciarsi in termini spesso ostili al coniuge in buona fede per quanto riguarda le fattispecie in tema di immigrazione. Se dal matrimonio putativo consegua anche il diritto automatico di soggiorno, è questione ancora dubbia[28].

Nella ricostruzione di questo regime, non può omettersi il riferimento al principio di diritto in materia di filiazione pronunciato dalla recente ordinanza della Suprema Corte del 18.7.2013, n. 17620, la quale, riprendendo un precedente piuttosto isolato[29], che necessitava di una pronuncia di chiarimento, ha ribadito che

ai sensi dell’art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione … tale principio non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori è il tribunale ordinario”.

Sicchè il riconoscimento dei figli nati dal matrimonio estero mai trascritto in Italia come figli nati “in costanza” di matrimonio anche agli occhi dell’ordinamento italiano avrà una logica conseguenza nell’inapplicabilità, secondo recentissima giurisprudenza di merito, degli artt. 337-bis e ss. c.c. da parte di un genitore nei confronti dell’altro[30]: i rapporti genitori/figli saranno disciplinati e decisi secondo gli artt. 315 c.c. e ss., anche per i nuclei familiari per i quali non sia avvenuta alcuna trascrizione.

Un’ultima precisazione: per lo straniero che intenda (ri)sposarsi in Italia, l’art. 116 c.c. sancisce che “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”.

A conferma dell’impossibilità giuridica di avere due matrimoni coesistenti in due diversi paesi del mondo, almeno agli occhi del diritto italiano.

4. Il rapporto tra invalidità e simulazione del matrimonio estero

Uno dei casi citati all’inizio di questo studio concerneva il c.d. matrimonio per gioco. Dato l’aumento di coppie che ricorrono alle celebrazioni all’estero, convinte del carattere di irrilevanza giuridica e di “simulazione”, come a dire che contraendo matrimonio all’estero e, magari, in condizioni divertenti, festose o addirittura scenografiche (come il già citato esempio di Las Vegas, Nevada, USA) in realtà non si stia creando un vincolo effettivo, ma soltanto una cerimonia “per gioco”, è opportuno citare in che termini si pongono tra loro la simulazione e l’eventuale invalidità del matrimonio contratto all’estero per contrasto con precedente matrimonio italiano e, quindi, per violazione delle norme sulla libertà di stato.

A tal proposito, “non è inesistente, ma soltanto affetto da nullità, il matrimonio contratto per gioco e divertimento da persone prive del loro stato libero[31], e se vi è nullità (ad es. violazione dell’art. 86 in merito alla libertà di stato), la fattispecie non è più riconducibile alla simulazione, e di conseguenza l’azione può essere proposta oltre il termine prescritto ex art. 123 c.c. per la simulazione.

In breve, sull’intento simulatorio (“per gioco”) prevale l’affezione oggettiva della nullità (il precedente vincolo matrimoniale), e il coniuge in buona fede non può essere privato dei suoi diritti se l’altro, responsabile dell’invalidità per l’esistenza di un precedente vincolo, adduce a motivazione che il matrimonio sia stato celebrato per gioco durante un soggiorno all’estero[32].

Pur formulati in fattispecie del tutto interne, questi principi di diritto sono pienamente applicabili anche ai matrimoni a carattere transnazionale, per via della circostanza che è la legge italiana quella applicabile ai rapporti personali tra i coniugi, ove sia la legge della loro nazionalità comune o del luogo ove è prevalentemente localizzata la loro vita matrimoniale. Il matrimonio viziato è nullo, ma non è inesistente, e tra le due diverse censure prevale quella di nullità, per l’evidente necessità di tutele che da esso conseguono.

Opportuno è quindi, al termine di questa panoramica, ribadire l’assoluta validità ed efficacia di matrimoni contratti all’estero, ancorché dai caratteri esotici o bizzarri, perché ove la legge del luogo sia particolarmente semplificata o comunque preveda che siano valide tali celebrazioni folcloristiche, ciò avrà pieno effetto non soltanto in loco, ma anche in Italia, con le spiacevoli conseguenze civili e penali che si sono viste affliggere quei casi di matrimoni “di evasione”, intervenuti in costanza di precedenti vincoli italiani.

Il fenomeno è in aumento, ed è preoccupante non soltanto che ciò possa significare un incremento del delitto di bigamia, ma anche che un matrimonio celebrato all’estero possa spesso significare entrare a far parte, in buona fede, di un vincolo invalido e di un nucleo familiare che, in Italia, presenta congeniti vizi patrimoniali e personali, destinati a dissolvere il vincolo contratto con scarso giudizio.


[1] O comunque un vincolo riconosciuto ed efficace secondo la legge italiana.

[2] Come ad esempio (si citano i più frequenti e a prescindere dalla fondatezza giuridica): acquisti di beni che rischiano di rientrare nella eventuale comunione; pendenza di fallimento o altre procedure concorsuali in capo ad uno dei due; apertura di una successione; pendenza di un qualsivoglia contratto ad alto rischio; bonario componimento di una controversia o definizione in corso di rapporti patrimoniali con un ex coniuge.

[3] Continua: “2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano”.

[4] Cass. I, 17.9.1993, n. 9578.

[5] Cass. I, 25.7.2016, n. 15343.

[6] Cass. I, 13.4.2001, n. 5537; conf. Cass. I, 2.3.1999, n. 1739.

[7] La quale sancì che “L’ordine pubblico, che, ai sensi dell’art 16 comma 1, n. 218 del 1995, costituisce il limite all’applicabilità della legge straniera in Italia e che si identifica in norme di tutela dei diritti fondamentali, deve essere garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziari, con riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera, bensì “ai suoi effetti”, cioè alla concreta applicazione che ne abbia fatto il giudice di merito ed all’effettivo esercizio della sua discrezionalità, vale a dire all’eventuale adeguamento di essa all’ordine pubblico”.

[8] Interno o internazionale, a seconda delle teorie.

[9] Cass. I, 2.3.1999, n. 1739.

[10] Ex art. 27 l. n. 218/1995.

[11] Cass. I, 19.10.1998, n. 10351.

[12] Considerando anche il fatto che gli artt. 64, 65, 66 l. n. 218/95 stabiliscono che la sentenza di divorzio ottenuta all’estero avrà automatico riconoscimento in Italia, senza necessità del procedimento giurisdizionale della vecchia deliberazione, purchè siano rispettati i parametri legali del luogo e nel limite dell’ordine pubblico per il dispiegarsi dei suoi effetti in Italia.

[13] O perlomeno sarà residuale, potendo applicarsi ove sia comunque la legge del luogo di abituale localizzazione della famiglia, ove non si applichi quella della nazionalità comune.

[14] Un’eccezione è rappresentata dai cittadini stranieri che dispongano espressamente, ex art. 30 l. n. 218/1995, che i rapporti patrimoniali tra loro, derivanti dal matrimonio contratto all’estero, siano regolati dalla legge di cittadinanza di almeno uno dei due, o dalla legge di residenza di almeno uno dei due. Si deve tendenzialmente escludere che di tale beneficio possano giovarsi i coniugi (entrambi) italiani, sottoposti esclusivamente al regime patrimoniale italiano, sia che il matrimonio sia contratto in Italia o all’estero, a qualsiasi condizione.

[15] Da parte dei soggetti legittimati all’impugnazione, come i parenti e gli affini, o il coniuge, o il pubblico ministero.

[16] Cass. I, 13.4.2001, n. 5537.

[17] Il cosiddetto impedimentum ligaminis, causa di invalidità del matrimonio, concerne ogni precedente matrimonio civilmente valido, con esclusione del matrimonio soltanto religioso, contratto secondo il diritto canonico, e non trascritto nei registri dello stato civile.

[18] Cass. 14.2.1975, n. 569; Cass. 27.5.1971, n. 1298; Cass. 11.11.1958, n. 3690; Cass. 27.12.1951, n. 2886.

[19] Perlomeno secondo la legge italiana.

[20] “Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena saggiare chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

[21] La bigamia, come l’adulterio e l’incesto, è un reato necessariamente bilaterale, due dovendo essere gli autori materiali, e perciò i soggetti attivi; ma ciò non toglie che di questi cooperatori indispensabili per la concretizzazione dell’elemento materiale del delitto, uno possa risultare non imputabile o non punibile per cause soggettive, le quali non influiscono sulla punibilità dell’altro. Se ad esempio quest’ultimo ha posto in essere il legame affettivo e poi giuridico con l’inganno nei confronti del primo, l’ipotesi aggravata prevista dall’art. 556 secondo comma c.p. comporta che uno dei due sia punito in modo aggravato e l’altro, la persona ingannata, attraverso un consenso viziato nei confronti di un matrimonio che crede valido, sia incolpevole: rimane così coautore materiale del fatto, ma nella veste di persona offesa dal reato, vittima dell’inganno, non diversamente da quanto avverrebbe nell’ipotesi che il secondo matrimonio fosse nullo per altra ragione, da lui pure non conosciuta. Ne consegue che, mentre nell’ipotesi di bigamia di cui al primo comma dell’art. 556 c.p. la persona offesa dal reato è il coniuge del primo matrimonio del bigamo, nell’ipotesi aggravata a costui si aggiunge il coniuge del secondo matrimonio, il cui consenso è stato estorto con inganno; onde sono due le persone offese contemporaneamente (Cass. VI, 4.12.2008, n. 331). Più in generale, vale il principio per il quale non può il reo trarre vantaggio, in sede civile, delle conseguenze, cagionate in sede penale, del reato che ha commesso.

[22] Cittadinanza italiana, o cittadinanza straniera con coniuge italiano o straniero di altra nazionalità e localizzazione della vita familiare in Italia.

[23] Cass. I, 23.3.1985, n. 2077.

[24] Cass. I, 24.1.1967, n. 216.

[25] Cass. I, 5.8.1981, n. 4889.

[26] Diversamente sostiene Trib. Catania, 9.2.2001, n. 1263, che ritiene invece che tale irretroattività della pronuncia di invalidità sul regime patrimoniale legale si applichi anche al di fuori del caso del matrimonio putativo, e quindi non per finalità di tutela del coniuge in buona fede, ma per via degli effetti che in generale il matrimonio produce provvisoriamente.

[27] Art. 129-bis c.c.: “Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni; è tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede”. La norma, che ha funzione solidaristica e sanzionatoria, ha soltanto due presupposti di applicazione: la mala fede, intesa come conoscenza, da parte dell’altro coniuge, della causa invalidante, e l’imputabilità allo stesso di tale causa, da cui deriva l’invalidità del vincolo. Questa tutela si applica anche nel caso in cui la situazione invalidante si risolva in un mero atteggiamento psichico, rimasto confinato nella sfera soggettiva del responsabile, da questi non esternato (Cass. I, 19.7.1986, n. 4649). Nonché infine, art. 139 c.c.: “Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l’abbia lasciata ignorata è punito, se il matrimonio è annullato, con l’ammenda da euro 41 a euro 206”.

[28] Ex multis, Cass. VI, ord. 27.9.2013, n. 22305; Cass. I, 10.3.2006, n. 5220; Cass. I, 23.7.2004, n. 13810. Tale giurisprudenza richiede spesso la validità del matrimonio come condizione per le cause che eccepiscono all’espulsione, e tuttavia è da chiedersi se il coniuge in buona fede nel matrimonio putativo sia da considerarsi in una situazione di validità o meno, visto che nei suoi confronti si producono gli effetti di un valido matrimonio.

[29] Cass. I, 19.10.1998, n. 10351.

[30] Trib. Mantova 14.11.2017, che riteneva inammissibile il ricorso ex artt. 337-bis e ss. c.c. proposto da una donna, unitasi in matrimonio all’estero (mai trascritto in Italia), che chiedeva che il proprio marito, ritenuto soltanto padre biologico del proprio bambino in Italia, ottenesse soltanto la regolamentazione del diritto di visita secondo la disciplina dell’art. 337-bis, riguardante i figli generati al di fuori del matrimonio. Con il rigetto, da parte dell’adito Tribunale, del ricorso, qualsiasi controversia sul rapporto genitori/figli deve essere regolata dalle norme di cui agli artt. 315 e ss. c.c. sulla filiazione legittima (recte: in costanza di matrimonio). Cfr. anche Trib. Modena, 23.1.1987, n. 788.

[31] Cass.

[32] Cass. 19.3.1980, n. 1826, per la quale “Ad integrare tale elemento soggettivo non e pero necessario che il coniuge o il terzo, ai quali sia imputabile la causa di nullità, abbiano dolosamente posto in essere la situazione invalidante, ne che siano consapevoli degli effetti giuridici che da essa conseguono. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, l’art 129 bis cod civ e stato ritenuto correttamente applicato ad una ipotesi in cui l’invalidità del matrimonio celebrato con rito religioso era stata determinata dalla simulazione unilaterale coscientemente voluta da uno dei coniugi)”.

4 COMMENTI

  1. Salve
    Mi sono sposato a Las Vegas nel 2008 dicembre.
    Mai registrato in Italia.
    Adesso voglio divorziare consensualmente.
    Non abbiamo figli.
    Solo una casa cointestata.
    Vogliamo divorziare entrambi.
    Come devo fare? A chi mi rivolgo?

  2. Ottimo articolo, grazie.

    Sarebbe un interessante un approfondimento su un caso particolare: coppie che si sposano due o più volte volte tra loro stessi, per esempio a distanza di pochi giorni, nel paese di origine di ognuno. Lo vedo come un caso abbastanza frequente, per onorare amici e parenti che non sempre possono spostarsi in massa, e anche per una sorta di rispetto reciproco. Ma ci sono anche coppie che fanno una sorta di turismo di matrimonio, confermando la loro relazione in vari luoghi più o meno esotici.

    Mi chiedo come in questi casi funzioni il divorzio. Conta solo il primo matrimonio, o devo “divorziare da tutti i matrimoni”, pena il rischio di bigamia in caso di successivo matrimonio contratto con altra persona?

    Esempio: due matrimoni, primo in Italia, poi estero, registrando ognuno nel paese in cui è stato contratto (senza registrarlo nell’altro) come se fosse l’unico matrimonio. Se è stato concluso il divorzio nel paese in cui è stato celebrato il primo matrimonio (Italia), questo ha effetto anche nel secondo paese, in cui è stato contratto il secondo matrimonio (tra gli stessi sposi)?

  3. Ho il Decreto di condanna per bigamia del mio ex coniuge-italiano. Il decreto emesso dal Tribunale italiano. Abbiamo celebrato matrimonio all’estero (in un paese europeo) alla mia insaputa del primo matrimonio ancora valido del mio ex. Nostro figlio in comune nato nella bigamia. Il Servizio Sociale del Comune di residenza del mio e, cioè in Italia, con il Decreto del Tribunale per i minori ha affidato il figlio al bigamo, credendo all’inizio che sono stata io, straniera a mettere in errore il cittadino italiano. Come dovrei procedere per riprendere affidamento del figlio?

  4. A chi ci si deve rivolgere per scoprire se un italiano regolarmente sposato in Italia ha contratto un matrimonio con altra donna all’estero. IN Portogallo, Lisbona.
    Grazie
    MG

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