Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto ex art. 156 c.c. è tutelabile mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione di un immobile compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 5618 del 7 marzo 2017.
Azione revocatoria ordinaria: la nozione di credito ai sensi dell’art. 2901 cc
Secondo un principio ormai consolidato, l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell’aspettativa, con la conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Anche il credito eventuale o litigioso, come già chiarito, è dunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Chiarisce inoltre la Corte che a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Il credito all’assegno di mantenimento è tutelabile con l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc
Il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento diventa creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica, avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell’ammontare dell’assegno).
Per l’adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore è esposto, ai sensi dell’art. 2740 c.c., con tutti i suoi beni.
Ebbene, secondo la Corte, nonostante il carattere periodico dell’obbligazione stessa, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è tutelabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Come accennato, per l’esperibilità dell’azione revocatoria non è richiesto infatti né la liquidità o esigibilità del credito (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione) né la sussistenza di un inadempimento (attuale, e cioè al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore.
Tale azione si fonda al contrario:
- sull’esistenza di un credito (così come descritto)
- sul requisito soggettivo della scientia damni o della partecipatio fraudis
- sul requisito oggettivo dell’eventus damni e cioè del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.
Art. 156 cc e art 2901 cc: nessun ostacolo
La Corte di legittimità ha inoltre precisato che neppure l’art. 156, comma 4, c.c., che consente al giudice di imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale ove si paventi il suo inadempimento, si pone come ostacolo all’esistenza dell’interesse del coniuge creditore all’esercizio dell’azione ex art. 2901 c.c.
Quanto alla garanzia personale, essa invero non fornisce alcuna garanzia che il patrimonio del debitore venga dismesso.
Quanto invece alla garanzia reale, l’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, anche se di entità sufficiente a soddisfarne l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni: non si può infatti ignorare l’eventualità di un venir meno o di un ridimensionamento futuro della garanzia ipotecaria.
Il principio di diritto
Alla luce di quanto rilevato, la Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 c.c., dall’altro coniuge, sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato”.