Liquidazione dei compensi: limiti ai minimi e fase istruttoria sempre dovuta

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 29925/2025 (puoi leggerla cliccando qui), si è pronunciata sui criteri per la liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato quando la causa si conclude senza una decisione nel merito e, in particolare, sulla corretta applicazione dei parametri previsti del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile. 

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso: liquidazione ridotta oltre i minimi dei parametri ministeriali

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa, nel contraddittorio delle parti, il 20 giugno 2019, preso atto della sopravvenuta erogazione, da parte dell’INPS, delle prestazioni chieste dalla ricorrente, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e liquidato le spese in suo favore, in misura ridotta (€ 1.200,00, oltre accessori).

La parte vittoriosa, allora, aveva proposto appello sostenendo che la liquidazione delle spese non rispettasse i nuovi parametri introdotti dal d.m. n. 37/2018, applicabile ratione temporis perché già in vigore alla data in cui erano state rese le prestazioni professionali.

La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, aveva rigettato il reclamo, ritenendo legittima la liquidazione effettuata e negando il compenso per la fase istruttoria, poiché nessuna attività istruttoria sarebbe stata espletata nel giudizio di primo grado. Da qui il ricorso in Cassazione.

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La decisione della Corte: limiti alla riduzione dei compensi dopo il d.m. n. 37/2018

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso chiarendo che il giudice non può ridurre i compensi professionali al di sotto dei valori minimi fissati dalle tabelle perché, proprio dopo la modifica del 2018, tali minimi hanno carattere inderogabile.

La decisione richiama l’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 come modificato, che mantiene la possibilità di aumentare o diminuire i valori medi tabellari ma entro limiti precisi e non valicabili:

  • diminuzione massima 50% per le fasi ordinarie del giudizio;
  • diminuzione massima 70% per la fase istruttoria;
  • impossibilità per il giudice di scendere sotto tali soglie minime.

La Sezione Lavoro, in particolare, ha osservato che il nuovo impianto normativo è frutto di una scelta legislativa consapevole, finalizzata a garantire prevedibilità delle liquidazioni e tutela del decoro professionale. L’orientamento precedente, che attribuiva ampia discrezionalità al giudice, non è più compatibile con la disciplina vigente.

La liquidazione del compenso per la fase istruttoria

Il secondo profilo affrontato riguarda il compenso per la fase istruttoria: la Corte d’Appello aveva escluso la spettanza ritenendo che non fosse stata svolta alcuna istruttoria in senso stretto.

La Cassazione, come chiarito anche in altre occasioni (ne avevamo parlato qui), ha smentito tale lettura, specificando che:

  • il d.m. 55/2014 prevede un compenso unitario per la “fase istruttoria e/o di trattazione”;
  • tale compenso spetta anche quando non vi sia stata istruttoria nel senso tecnico, poiché la fase comprende attività quali: richieste istruttorie, memorie illustrative, analisi degli atti e delle prove, interlocuzioni processuali;
  • il giudice deve quindi verificare non la presenza di un’istruttoria formale, ma se la parte abbia svolto attività riconducibili alla fase istruttoria secondo l’art. 4, comma 5, lett. c) del decreto.

Conclusioni

Dall’ordinanza, in conclusione, si ricava che:

  1. I minimi tabellari introdotti dal d.m. n. 37/2018 sono inderogabili: il giudice non può ridurre gli importi liquidati oltre le percentuali stabilite.
  2. La fase istruttoria è compensata anche in assenza di istruttoria formale, purché siano state svolte attività riconducibili alla preparazione e trattazione tecnica della causa in giudizio.
  3. È importante, per i difensori, richiamare espressamente la disciplina vigente e dimostrare le attività svolte nelle varie fasi del processo, al fine di evitare liquidazioni inique.

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