
L’accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) da parte dei docenti
specializzati sul sostegno ha generato un consistente contenzioso amministrativo e civile.
In particolare, il collocamento “in coda” nei cosiddetti elenchi aggiuntivi per chi ha
conseguito il titolo di specializzazione dopo la scadenza ordinaria delle domande, ma
entro il termine di scioglimento della riserva, solleva interrogativi di legittimità e
costituzionalità. Si tratta infatti di una discriminazione meramente cronologica, non
basata sul merito, che ha prodotto danni rilevanti ai docenti e violazioni potenziali del
principio di uguaglianza sostanziale.
Il caso concreto: lo “sdoppiamento” della prima fascia GPS
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto, a partire dall’anno scolastico
2020/2021, un sistema binario per la gestione degli inserimenti in GPS. Da un lato, i
docenti già in possesso della specializzazione sul sostegno entro la scadenza della finestra
ordinaria sono stati collocati nella prima fascia “pura”; dall’altro, coloro che hanno
acquisito il titolo entro il termine di scioglimento della riserva sono stati inseriti “in
coda”, in una sottofascia detta 1B. Tale distinzione ha implicato l’esclusione sistematica
degli inseriti in coda dalle supplenze annuali e, in alcuni casi, persino dalle immissioni in
ruolo, nonostante il possesso degli stessi requisiti sostanziali dei colleghi collocati nella
fascia 1A.
La questione giuridica: principio meritocratico e parità di
trattamento
Il sistema adottato appare in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, secondo cui tutti i
cittadini sono eguali davanti alla legge, e con l’art. 97, che impone il rispetto del principio
di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Le graduatorie, per
loro natura, devono riflettere il merito e il punteggio e non la semplice tempistica del
titolo. Collocare un docente con punteggio superiore “in coda” rispetto a un docente
meno titolato ma tempestivo comporta un’ingiustificata disparità di trattamento.
Il precedente giurisprudenziale: il Tribunale di Roma e la
giurisprudenza favorevole
Significativa è la sentenza del Tribunale di Roma (luglio 2022, Giudice Dott. Umberto
Buonassisi), che ha accolto il ricorso di un docente specializzato, ritenendo illegittima
l’istituzione di un elenco aggiuntivo. La Corte ha sottolineato che: “Il sistema di
inserimento ‘in coda’ risulta contrario ai principi di merito e parità, determinando una
discriminazione fondata non sulla qualità o quantità dell’esperienza, bensì su elementi
puramente temporali”. Anche il Tribunale di Foggia (ordinanza 7 settembre 2020) ha
dichiarato l’illegittimità del sistema “in coda”, sostenendo che l’unica modalità conforme
a diritto sia quella “a pettine”, ossia in base al punteggio, senza subordinare l’ordine a un
criterio cronologico arbitrario.
I risvolti pratici: danni professionali e responsabilità
dell’amministrazione
Gli effetti pratici di questa discriminazione si sono tradotti in perdite economiche,
mancati incarichi e lesione dell’aspettativa di ruolo per migliaia di docenti. In molti casi, i
docenti “in coda” sono stati superati da colleghi con punteggi nettamente inferiori. Tali
situazioni potrebbero configurare una responsabilità della Pubblica Amministrazione per
violazione dei principi costituzionali e per danno da illegittimo esercizio del potere
discrezionale, con possibili risvolti anche in sede di giurisdizione contabile o
amministrativa.
Conclusione: verso una riforma del sistema di graduatoria
È auspicabile un intervento normativo o giurisprudenziale che imponga l’inserimento a
pettine per tutti i docenti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione entro la
finestra legale di riferimento, senza ulteriori penalizzazioni arbitrarie. L’attuale assetto,
infatti, mina i fondamenti della meritocrazia e rischia di compromettere la qualità
dell’insegnamento nella scuola pubblica italiana. La selezione dei docenti deve basarsi
sul merito reale, non su logiche formalistiche.
Note
- Tribunale di Roma, sent. luglio 2022, Giudice Dott. U. Buonassisi.
- Tribunale di Foggia, ordinanza 7 settembre 2020.
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 97.
- Corte Cost. sent. n. 41/2011, in materia di legittimità delle distinzioni procedurali nei
concorsi pubblici.
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Molto interessante, grande spunto di riflessione riguardo una problematica attuale di cui si parla ancora poco.
Complimenti!