L’equilibrio tra attività interpretativa e responsabilità civile dei magistrati (Sezioni Unite)

in Giuricivile, 2019, 9 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS. UU. civ., sentenza n. 11747 del 3.05.2019

Con la pronuncia in rilievo le Sezioni Unite offrono un significativo contributo orientativo su alcuni punti della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati e, in particolare, nella ricerca del giusto equilibrio tra attività interpretativa insindacabile del giudice e responsabilità per grave violazione di legge, secondo la formulazione originaria della norma[1] con riguardo, nello specifico, alla violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali ritenuti consolidati e quindi entrati a far parte del diritto vivente.

Occorre premettere che il Giudice chiamato a decidere una controversia è tenuto ad operare considerando, da una parte, il precetto di cui all’art. 101 Costituzione – secondo cui il Giudice è soggetto soltanto alla legge – che impedisce di attribuire all’interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto[2], e dall’altra tenendo conto dell’esigenza di salvaguardia dell’unità e di stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale[3] di cui è espressione la funzione nomofilattica che l’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario ha affidato alla Suprema Corte di Cassazione e che “tra le possibili opzioni ermeneutiche, l’interpretazione della legge fornita dalla Corte di Cassazione (e massimamente dalle sezioni unite di essa) va tendenzialmente intesa come una sorte di “oggettivazione convenzionale di significato, con la conseguenza che da tale interpretazione non possa perciò prescindersi tutte le volte che venga in discussione il contenuto di una norma nel suo significato oggettivo”[4].

Le Sezioni Unite, in tal contesto, sono state chiamate, dunque a risolvere[5] una questione in diritto con riferimento all’applicazione della legge n. 117 del 1988 ante riforma –se possa ritenersi attratto nell’ambito della “attività interpretativa delle norme, intesa come ricerca ed attribuzione di significato prescrittivo all’enunciato ricavabile dai lemmi e dai sintagmi delle disposizioni lette singolarmente, in relazione al nesso logico interno alla struttura dell’atto fonte ed alla relazione sistematica con le altre norme dell’ordinamento giuridicoe dunque essere considerata in senso oggettivo come attività comunque valutativa la quale – se pure errata od implausibile –  e quindi ricadente nell’ambito della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 comma 2 L. n. 117/1988, o se, invece il raggiunto livello di consolidamento del significato delle norme applicate  [ nella specie, in tema di liquidazione del danno patrimoniale derivante da illecito aquiliano ], implichi , perché possa operare la clausola di salvaguardia, la necessità che il totale distacco del Giudice dalle opzioni interpretative di un indirizzo definibile univoco e cristallizzato, debba essere connotato quanto meno da un evidenziato dubbio applicativo della norma, intesa nel significato ad essa attribuito, alla fattispecie concreta (i), ovvero da una rimeditata soluzione interpretativa, pur se non fondata,  cosicché  la statuizione adottata risulti il portato di una attività valutativa e non di una mera distrazione od ignoranza dei principi giurisprudenziali consolidati”.

Ebbene, nella sua opera di indirizzo, le Sezioni Unite, dando continuità seppur con alcune precisazioni ad un indirizzo consolidato, hanno ritenuto che:

  1. i casi sanzionabili non sono riconducibili al lavoro interpretativo consapevole, giustificato, diligente, professionale , ma si collocano in un terreno in cui l’attività svolta dal giudice, per la sua arbitrarietà e per il suo scollamento dalle categorie giuridiche, non può neppure più essere qualificata come frutto di interpretazione, come tale insindacabile, ma sconfina nell’invenzione, nell’abnormità, nel diritto libero, dando delle norme una interpretazione in contrasto con ogni criterio logico, ovvero operando una manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo, e, in conclusione, facendone una applicazione, che prima anche che inescusabile sia del tutto inesplicabile ovvero priva di razionalità”[6];
  2. che “la violazione ascrivibile a negligenza inescusabile esige un quid pluris rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del giudice”;
  3. che non dà luogo a responsabilità civile del giudice il mancato rispetto del precedente, pur se proveniente dalla Corte di legittimità a Sezioni unite, e quindi diretta espressione di nomofilachia, non rientrando il precedente tra le fonti del diritto, non essendo quello italiano un ordinamento di common law.
  4. che il superamento del precedente non può prescindere dall’obbligo di conoscerne l’esistenza, nel senso che esso deve essere frutto di scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, con la conseguenza che deve essere esplicitata all’esterno a mezzo della motivazione ed essere, comunque, comprensibile;
  5. che “la motivazione, pur non essendo condizione necessaria e sufficiente ad escludere sempre l’ammissibilità di un’azione di responsabilità, è certamente un ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è elemento per escludere, alla luce del testo originario della L. n. 117/1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo[7].

Massime

In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l’errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.

In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è ,di norma, vincolante per il giudice; tuttavia, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l’adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione.

In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l’ammissibilità di un’azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo; per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronunzia si ponga in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile.

RESPONSABILITA’ CIVILE – MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI – MAGISTRATI – Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 – Grave violazione di legge – Individuazione – Errore sottratto alla clausola di salvaguardia – Tipologie – Decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità – Grave violazione di legge – Esclusione – Condizioni – Ruolo della motivazione.

Riferimenti normativi:

Legge 13.4.1988 n. 117, art. 2; Legge 27.2.2015 n. 18

1. Il fatto

La vicenda, oggetto della sentenza in esame, trae le mosse dall’illecito commesso dal Comune di Giardini Naxos per l’occupazione illegittima (occupazione usurpativa) di un fondo di proprietà di privati, cui era seguita l’espropriazione acquisitiva, per intervenuta realizzazione di un’opera pubblica.

Il Tribunale di Messina, accertato l’illecito, aveva liquidato i danni in 273.076,58 “oltre alla rivalutazione monetaria dalla disposta CTU (16.7.1991) ed agli interessi in misura legale sulla somma liquidata prima de valutata poi via via rivalutata dal momento della definitiva trasformazione del fondo (luglio1986) fino al soddisfo”.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza in data 28.10.2004, accogliendo l’appello del Comune, aveva riqualificato la condotta illegittima come “occupazione espropriativa”, riducendo conseguentemente il risarcimento del danno in applicazione dei criteri di liquidazione previsti per le occupazioni appropriative dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996 che ha aggiunto il comma 7 bis all’art. 5 bis del DL 11.7.1992 n. 333 conv. in legge 8.8.1992 n. 359.

La Corte di cassazione – adita dal privato sul rilievo che la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell’illecito da occupazione usurpativa, con conseguente liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore venale del fondo- rilevato che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale aveva, con sentenza n. 349/2007, dichiarato illegittima la norma di legge applicata dalla Corte d’appello, cassava la decisione impugnata e, “decidendo nel merito”, con sentenza 21.10.2011 n. 21881, riliquidava il danno in misura pari al valore venale del fondo (nel medesimo importo determinato a seguito di c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado), tuttavia omettendo di rivalutare la somma capitale e riconoscendo gli interessi, in misura legale, a decorrere “dalla domanda”, diversamente da quanto disposto, con riguardo agli accessori del credito, dal giudice di prime cure e dal giudice di appello.

Avverso tale sentenza il privato proponeva ricorso per revocazione, che veniva dichiarato inammissibile, in quanto fondato su un asserito errore di diritto e non di fatto.

Il privato, quindi, proponeva ricorso ex L. n. 117/1988, al fine deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza che qui si annota, adducendo una responsabilità dello Stato per colpa grave imputabile ai magistrati componenti il Collegio della Suprema Corte che aveva reso la sentenza n. 21881/2011.

2. Sull’esegesi dell’art. 2 L. 117/1988: l’ambito applicativo della normativa in materia di responsabilità civile dei magistrati e la clausola di salvaguardia

La normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie da cui origina l’ordinanza di rimessione è la legge 117/1988 nella sua formulazione precedente alla novella introdotta con la legge n. 18 del 2015.

L’art. 2 rubricato “responsabilità per dolo o colpa grave”, nel configurare le fattispecie di responsabilità, prevede, nel testo ante riforma, che chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivassero da privazione della libertà personale.

Il comma due del medesimo articolo, prevede, poi, che non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto o delle prove.

Per il successivo comma 3, costituiscono ipotesi di colpa grave, la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; l’affermazione, determinata sempre da negligenza inescusabile (i), l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento (ii); la negazione, determinata ancora da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento(iii).

Così delimitato l’ambito di operatività della responsabilità civile del giudice alla luce del testo originario della legge n. 117, l’area di responsabilità, secondo orientamento consolidato in giurisprudenza, coinciderebbe con quella in cui la decisione appaia non essere frutto di un processo interpretativo ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili, perché sconfinanti nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero, e quindi, in quanto tali, caratterizzate da una negligenza ritenuta, prima ancora che inescusabile, come previsto dalla norma, “inesplicabile”[8].

L’art. 2 della L. n. 117/1988, nel testo ante riforma, delimita dunque l’illecito sul piano oggettivo, escludendo con ampia formula, quali elementi negativi dell’illecito, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove[9].

Ebbene, le Sezioni Unite, ricostruendo il quadro giurisprudenziale intervenuto in materia, individuano e distinguono diverse categorie di errori che determinano il sorgere di responsabilità in capo agli organi giudicanti.

In particolare, prendendo in considerazione l’attività giurisdizionale che si esercita a monte del processo interpretativo, hanno ritenuto possibile configurare almeno tre tipologie di vizi[10], corrispondenti tutte con un segmento del procedimento di analisi logica che dalla fattispecie porta alla sua sussunzione entro una norma giuridica ma anteriore alla sua interpretazione e alla decisione.

Ed invero, l’errore può, in primo luogo, cadere sulla errata individuazione della disposizione da applicare alla fattispecie concreta, ed in questo caso è un errore percettivo sul significante della disposizione, ovvero è un errore che cade sulla identificazione stessa della disposizione da applicare al caso concreto. Può, invece, intervenire in una fase logica successiva, laddove cioè, esaminata la

fattispecie concreta, e ricondotta la stessa correttamente nell’ambito di un istituto o di una disciplina, dall’inquadramento giuridico, frutto del processo interpretativo eseguito, non le si associa alcuna disciplina o le si associa una disciplina diversa, alterandone gli effetti giuridici naturalmente previsti per legge.

L’errore può, ancora, consistere nella attribuzione alla norma, correttamente individuata e applicata alla fattispecie concreta, un significante impossibile, un non-significato, ovvero un significante che va oltre ogni possibile significato testuale ricavabile dalla disposizione. E ciò in quanto sebbene ciascuna espressione sia di per sé suscettibile di assumere una molteplicità di contenuti, il significato che si predica deve sempre rientrare nell’area del possibile e non contro di esso, cioè linguisticamente e giuridicamente estraneo alla norma, all’istituto e dunque oltre il suo significante.

Ebbene, per la Suprema Corte, le tre classi sovraesposte sarebbero accomunate dalla circostanza di non essere frutto di un processo interpretativo consapevole, giustificato, diligente e professionale ma si collocherebbero in un terreno in cui l’attività svolta dal giudice, per la sua arbitrarietà e illogicità non può neppure essere qualificata più come frutto di interpretazione, perché sconfinante nell’invenzione, nell’abnormità, nel diritto libero e come tale, pertanto insindacabile[11].

La disciplina normativa ex art. 2 delimita le condotte illecite anche sul profilo soggettivo, riconducendo alla categoria della “negligenza inescusabile”, da intendersi secondo la giurisprudenza come ulteriore e diversa rispetto alla negligenza richiesta in tema di elemento soggettivo colposo e piuttosto riconducibile a quelle situazioni limite in cui si è fuori dalla attività di interpretazione del giudice perché si sconfina nel provvedimento abnorme tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore,

o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero[12].

Orbene, se secondo tale sforzo ermeneutico si è riusciti ad individuare delle fattispecie integranti la responsabilità dell’organo giudicante, tuttavia deve osservarsi che il sistema normativo così come configurato avendo a riguardo da un lato, le ipotesi di colpa grave tipizzate dall’art. 2 della legge n. 117 del 1988, dall’altro, la previsione della c.d. “clausola di salvaguardia”, risulta essere incredibilmente complesso e di difficile applicazione ai casi concreti.

L’esclusione dal regime di responsabilità dei casi derivante dall’attività di interpretazione di norme di diritto e della valutazione dei fatti e delle prove, infatti, sebbene giustificata dal carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria e, dunque, dal principio della libertà di interpretazione della disposizione di legge, idonea a garantire l’indipendenza del giudice e del giudizio[13], si giustappone con il diritto del cittadino a non essere danneggiato dallo Stato-giudice.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno cercato con la decisione che qui si annota, di individuare un punto di equilibrio che salvaguardi il ruolo propulsivo delle decisioni giudiziarie senza sacrificare il bisogno di tutela del privato avverso l’indebito esercizio del potere giudiziario.

3. Ragioni della decisione: il ruolo del precedente giurisprudenziale e della motivazione

Le Sezioni Unite vengono poi investite dall’ordinanza interlocutoria di un’ulteriore questione strettamente connessa alla più generale classificazione tra le condotte ascrivibili all’attività interpretativa e in quanto tale coperte dalla clausola di salvaguardia, da quelle invece dalla stessa escluse in quanto idonee a dar luogo a responsabilità in capo all’organo giudicante.

In particolare, si chiede alla Suprema Corte di stabilire se possa integrare un’ipotesi di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile e quindi se possa determinare il sorgere di responsabilità in capo allo Stato – giudice, la condotta del magistrato che si sia discostato dal tracciato della precedente giurisprudenza di legittimità ed in caso affermativo, in quali casi.

Ebbene, collocandosi in perfetta linea di continuità con principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la Corte, in questa sede ribadisce che il ruolo del precedente giurisprudenziale, pur se autorevole e anche se di legittimità, non è idonea ad assumere una posizione tra le fonti del diritto.

In virtù del principio fondamentale ex art. 101 Cost. secondo cui il giudice è sottoposto soltanto alla legge, l’operazione ermeneutica esercitata dalla giurisprudenza non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con l’affermarsi dell’esegesi del giudice[14].

In altri termini, non potendosi ricondurre alla gerarchia delle fonti le pronunce giurisprudenziali, il magistrato che con la propria pronuncia non si conformi o disattenda l’interpretazione già effettuata in precedenza dallo stesso o da altro giudice, in relazione ad un’altra controversia, non può essere per ciò soltanto sottoposto ad azione di responsabilità ai sensi della legge 117/1988.

Tale orientamento trova, poi, conferma nel principio di diritto avallato anche dal Giudice delle leggi, secondo cui non può essere fonte di responsabilità, per grave violazione di legge, il dissenso all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, ove motivato in diritto, anche in assenza del pur opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell’attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato.

Ebbene, nonostante tale conclusione giunga ad escludere i precedenti giurisprudenziali dal novero delle fonti di diritto, si osserva, tuttavia, come vi sia la necessità di contemperare la salvaguardia dell’indipendenza e imparzialità delle autorità giudicanti con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione in qualità di garante della nomofilachia.

Non sfugge alle Sezioni Unite la realtà dei fatti in cui, sulla base del convincimento che l’affidabilità, la prevedibilità e l’uniformità dell’interpretazione delle norme da parte della Corte di legittimità sia dotata di un valore di autorevolezza tale da assumere per la giurisprudenza il valore di meta-fonte e, di conseguenza, si finisce per attribuire valore “giuridico” e non più soltanto morale al precedente tanto da ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni.

Dal punto di vista concettuale, l’efficacia del precedente e la sua vincolatività opera sul piano della persuasività della ratio decidendi, ossia l’argomento logico sul quale trova fondamento la regola di giudizio che si impone alle parti del rapporto controverso. Per cui, sebbene il discostarsi dalla interpretazione giurisprudenziale consolidata non possa essere di per sé fonte di responsabilità civile per il giudice, tuttavia affinché si possa dare concretamente vita ad una diversa svolta interpretativa è necessario che il dissenso sia accompagnato da un’opportuna motivazione che esterni il ragionamento decisorio e le consapevoli scelte ermeneutiche intraprese.

In altri termini, la motivazione assume un ruolo fondamentale per escludere la stessa sindacabilità della scelta decisionale poiché è sulla base di tale elemento che una soluzione divergente rispetto alla giurisprudenza precedente assume e rende palesi i caratteri della ragionevolezza e persuasività, garantendone l’inclusione nell’ambito dell’attività interpretativa e dunque la copertura entro la clausola di salvaguardia.

Tale motivazione pur non essendo condizione necessaria e sufficiente ad escludere sempre l’ammissibilità di un’azione di responsabilità, è certamente “un ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è elemento per escludere, alla luce del testo originario della L. n. 117/1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo”[15].

4. Gli effetti della sentenza: riflessioni conclusive con lo sguardo al futuro alla luce della novella del 2015

Per le Sezioni Unite non può rinvenirsi un’ipotesi di negligenza inescusabile, caratterizzante una grave violazione di legge, laddove la Corte di legittimità si sia consapevolmente discostato dalla applicazione di norme di diritto assolutamente chiare nella portata dispositiva e dai consolidati principi di diritto dettati da una univoca e fermissima giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

Pertanto, non può ritenersi operativa la clausola di salvaguardia, e dunque attratto nell’ambito della “attività interpretativa delle norme” – intesa come ricerca ed attribuzione di significato prescrittivo all’enunciato ricavabile dai lemmi e dai sintagmi delle disposizioni lette singolarmente, in relazione al nesso logico interno alla struttura dell’atto fonte ed alla relazione sistematica con le altre norme dell’ordinamento giuridico – il diverso orientamento decisionale adottato dalla Suprema Corte, nonostante la presenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco e cristallizzato, pur tuttavia richiedendosi che la scelta difforme sia almeno connotata da un evidenziato dubbio applicativo alla fattispecie concreta della norma intesa nel significato ad essa attribuito, ovvero da una rimeditata soluzione interpretativa, tale per cui la statuizione adottata risulti il portato di una attività valutativa e non di una mera “distrazione” od ignoranza dei principi giurisprudenziali consolidati[16].

Anche dopo la riforma operata con la L. n. 18 del 2015, gli aspetti più problematici attengono, nel raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina, alla clausola di salvaguardia.

Ed invero, se con la novella sembrerebbero essere venuti meno quegli effetti “paralizzanti” tipici della clausola di salvaguardia nella disciplina previgente, tuttavia oggi si avverte la difficoltà di individuazione in concreto i suoi spazi applicativi, e il rischio che la clausola divenga soltanto un mero riferimento simbolico.

Sul piano pratico, l’aver ulteriormente delimitato i confini entro cui l’attività giurisdizionale può essere esercitata mediante la previsione di ipotesi di “colpa grave” e l’enucleazione delle condizioni perché possa ravvisarsi la “violazione manifesta di legge”, finisce forse per offrire più ampi margini di discrezionalità, potendo la giurisprudenza accertare in concreto tali violazioni secondo criteri più o meno restrittivi e potendo interpretare in maniera più libera le diverse zone grigie che permangono.

Una prima difficoltà risiede nel definire cosa debba intendersi per “grave violazione di legge”, presupposto necessario per comprendere a quali condizioni l’inosservanza di orientamento giurisprudenziale consolidato costituisca un illecito giudiziario.

Ulteriore difficoltà risiede, poi, nella nuova formulazione della clausola di salvaguardia, soprattutto con riguardo alla previsione di “fatti salvi i commi 3 e 3 bis” (cioè i casi di colpa grave e dolo).

Tale indicazione sembra dire che anche la violazione manifesta della legge è attività interpretativa, la quale però dà luogo a responsabilità. Ma se così è, si giungerebbe alla conclusione di incidere notevolmente sull’esercizio della funzione giurisdizionale, equiparando l’attività giudiziaria all’azione della pubblica amministrazione.

Occorreva pertanto, fare opera di interpretazione conforme a Costituzione e mantenere la clausola di salvaguardia nell’ambito del bilanciamento del principio costituzionale di indipendenza della magistratura con quello dei funzionari e dipendenti dello Stato.

In tal modo, i casi di colpa grave non costituirebbero propriamente casi di interpretazione di norme di diritto o valutazione del fatto e delle prove, attività sottratte alla responsabilità civile in quanto identificative della funzione giudiziaria, salvo il caso della violazione manifesta del diritto europeo, in cui la compatibilità di responsabilità ed esercizio dell’attività interpretativa discende dall’assorbimento dell’illecito dell’organo giudiziario in quello dello Stato considerato nella sua unità.

In conclusione, appare evidente come il tema della responsabilità civile dei magistrati sia un tema caldo e attuale nello scenario giuridico e sociale nazionale ed internazionale.

Ed invero, analizzando il fenomeno nella prassi, si può facilmente osservare come ad una sempre maggiore esigenza di giustizia del singolo, che non appare essere sufficientemente soddisfatta attraverso gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento nei tre gradi di giudizio, corrisponda il bisogno spasmodico di ottenere, in via surrettizia, il medesimo bene della vita che gli era stato negato nelle sedi ordinarie mediante il meccanismo disciplinato dalla L. 117/1988.

Sarebbe, dunque, opportuno ed auspicabile un ulteriore intervento normativo che provi ad arginare tali fenomeni, che in alcuni casi estremi configurano quasi delle “rivincite”, ristabilendo i confini di un’azione che non può e non deve assumere le sembianze di un inutile quarto grado di giudizio di merito, ma che si limiti a verificare, sanzionandoli, gli errori e le responsabilità degli operatori del diritto.


[1] Art. 2 comma 3 lett. a) L. 13.4.1988 n. 117, nel testo ante riforma

[2] cfr. Cass. S.U. n. 15144/2011, che ha “escluso che l’interpretazione nella sua dimensione dichiarativa, possa rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con l’affermarsi dell’esegesi del giudice”.

[3] arg. ex artt. 374 e 360 bis c.p.c.

[4] cfr. nota: Cass. civ. Sez. U., Ordin. n. 23675 del 6.11.2014; cfr. Cass. civ. sez. III, Ordin. n. 12215 del 18.5.2018 del 18.5.2018

[5] cfr. ordinanza interlocutoria n. 12215 del 18.5.2018 Terza Sezione Civile Corte di Cassazione

[6] Cass. n. 6791/2016; Cass. n. 11593/2011; Cass. n. 2107/2012

[7] Cass. SS.UU. del 3.5.2019 n. 11747, pag. 34 punto 14.4

[8] In questi termini Cass. n. 6791 del 2016.

[9] cfr. Cass. sent. n. 22539/2006.

[10] Rispettivamente: “errore nella individuazione della disposizione”; “errore sulla applicazione”; “attribuzione al significante di un contenuto che non è nei suoi possibili significati” così sentenza che si annota.

[11] tra le altre, Cass. n. 6791 del 2016, Cass. n. 11593 del 2011, Cass. n. 7272 del 2008, Cass. n. 11859 del 2001.

[12] tra le altre, Cass. n. 6791 del 2016, Cass. n. 7272 del 2008; Cass. n. 2107 del 2012.

[13] Così Cass. n. 23979/2012; Cass. n. 25123/2006.

[14] Così Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011

[15] Cass. SS.UU. del 3.5.2019 n. 11747, pag. 34 punto 14.4

[16] in questi termini l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 12215 del 2018.

Praticante avvocato e tirocinante ex art 73 d.lgs. 69/2013 presso la Suprema Corte di Cassazione. Laureata in giurisprudenza alla Università LUISS Guido Carli con Tesi in Diritto Processuale Civile su “Il ricorso straordinario per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato”.

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