Legittimità degli autovelox: il caso del comune di Treviso

Con ordinanza n. 10505 del 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso relativo il Comune di Treviso, coinvolto in una controversia riguardo la legittimità degli autovelox utilizzati per la rilevazione delle infrazioni di velocità. La Corte ha riaffermato l’importanza dell’omologazione degli apparecchi come standard necessario per garantire la validità degli accertamenti.

Corte di Cassazione-Sez. II Civ. ord. n. 10505 del 18-04-2024

La questione

Il Comune di Treviso aveva presentato un ricorso in appello contro una sentenza del Giudice di Pace del Tribunale locale che aveva accolto l’opposizione di un soggetto riguardante un verbale di accertamento della Polizia locale. Il verbale riguardava la violazione del limite di velocità su una strada tangenziale. Il Tribunale di Treviso ha respinto l’appello confermando la decisione di primo grado, poiché l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento non era stata preventivamente omologata secondo la legge. Il Comune ha quindi presentato un ricorso per cassazione contro questa decisione.

I motivi di ricorso

Il Comune di Treviso ha presentato un ricorso per cassazione denunciando la violazione di varie norme del Codice della Strada tra cui l’art. 142 e 45, comma sesto, nonché di disposizioni legislative e ministeriali pertinenti. Il Comune ricorrente ha contestato la sentenza impugnata, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale tra l’approvazione e l’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento delle violazioni di velocità.
In particolare, il Comune ha sostenuto che la legge non fornisca una chiara indicazione di cosa costituisca l’omologazione, e che pertanto bisogna interpretare tale concetto facendo riferimento ad altre disposizioni normative. Pertanto, il Comune ha ritenuto che l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della violazione di velocità, sebbene non omologata, abbia comunque seguito un processo regolare di approvazione e quindi sia legittima ai fini dell’accertamento della violazione stessa.

Le argomentazioni della Corte

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo presentato dal Comune di Treviso, dichiarando l’infondatezza del ricorso. In primo luogo, la Corte ha sostenuto che l’approvazione dell’apparecchio autovelox non può essere considerata equivalente all’omologazione richiesta dalla legge. Hanno evidenziato che l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada menzioni esplicitamente l’omologazione delle apparecchiature come requisito fondamentale, mentre il regolamento chiarisce che l’approvazione è solo un primo passo, precedente all’omologazione vera e propria. Pertanto, secondo i giudici, l’approvazione non può essere considerata sufficiente per garantire la validità dell’accertamento delle infrazioni di velocità.
Inoltre, il settimo comma richiede che su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato siano indicati il numero e la data del decreto ministeriale, insieme al nome del fabbricante.

Differenza tra omologazione e approvazione

I giudici hanno trovato valida la distinzione fatta dalla sentenza impugnata tra i due procedimenti di approvazione e omologazione. Questa distinzione si basa sul fatto che l’omologazione permette la produzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, mentre l’approvazione non richiede la comparazione del prototipo con specifiche prescrizioni del regolamento. L’omologazione, quindi, ha una natura sia amministrativa che tecnica, e mira a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico utilizzato per l’accertamento delle violazioni di velocità.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in caso di contestazioni sulla validità dell’apparecchio usato per misurare la velocità, il giudice deve verificare se siano stati effettuati i controlli necessari.
Tale verifica deve basarsi sulle certificazioni di omologazione e conformità dell’apparecchio, e non può essere dimostrata tramite altri mezzi come il verbale di accertamento. Le circolari ministeriali citate dal Comune ricorrente, che sembrano suggerire un’equiparazione tra approvazione e omologazione, non possono sovvertire, a parere dei giudici, l’interpretazione delle norme del codice della Strada.

Conclusioni

In conclusione, l’articolo 142, comma 6, del CdS va interpretato insieme all’articolo 45, comma 6, che distingue in modo chiaro  l’approvazione e l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni. Alcuni di questi dispositivi devono essere obbligatoriamente omologati, mentre per altri è sufficiente l’approvazione. Tuttavia, l’approvazione da sola non è sufficiente per rendere legittimo l’accertamento della velocità tramite autovelox.

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