Legittima iscrizione ipotecaria di Equitalia su beni del fondo patrimoniale: la Cassazione cambia orientamento

Con la sentenza n. 10794 del 25 maggio 2016, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto, legittima l’iscrizione ipotecaria per debiti tributari da parte di Equitalia sugli immobili conferiti in fondo patrimoniale dal contribuente.

Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità aveva affermato l’applicabilità dell’art. 170 c.c.– secondo il quale “l’esecuzione sui beni del fondo e sui ritti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” – anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73, concludendo quindi per l’illegittimità di quest’ultima sui beni del fondo patrimoniale (Cass. 1652/2016; Cass. 5385/2013) .

Secondo tale orientamento, l’ipoteca ha natura di atto funzionale all’esecuzione forzata: da ciò discenderebbe la sua illegittimità in applicazione dell’art. 170 c.c. che vieta espressamente “l’esecuzione” sui beni del fondo e sui frutti di essi nonché, in base a tale orientamento, anche “tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e pertanto anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo“.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha sostenuto una tesi diametralmente opposta, rilevando che suddetta premessa non possa più essere condivisa, soprattutto alla luce della sentenza n. 19667/2014 delle Sezioni Unite, che ha escluso che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. cit. possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata: essa dovrebbe infatti essere ritenuta “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria“.

Di conseguenza, venuta meno la qualificazione dell’iscrizione ipotecaria come atto dell’esecuzione, viene altresì meno l’applicabilità dell’art. 170 c.c., “tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 Cc, la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa”: è perciò legittima l’ipoteca iscritta da Equitalia sui beni del fondo patrimoniale per debiti tributari complessivamente non inferiori ad € 20.000.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. V civilesentenza n. 10794 del 25 maggio 2016

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