Le Sezioni Unite sul giudicato implicito processuale: tra ragione più liquida e vizi fondanti

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza del 29 agosto 2025, n. 24172 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), intervengono per dirimere un significativo contrasto giurisprudenziale in materia processuale. La questione centrale riguarda il potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito non esaminata in primo grado, qualora il primo giudice abbia deciso la causa rigettando la domanda nel merito e in assenza di un’impugnazione incidentale sul punto da parte della parte vittoriosa. La pronuncia offre un’articolata ricostruzione dei rapporti tra l’ordine logico delle questioni, il principio della ragione più liquida e la formazione del giudicato implicito, stabilendo una regola generale e individuando importanti eccezioni relative ai cosiddetti vizi fondanti del processo.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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La vicenda processuale

La controversia trae origine da un’azione risarcitoria promossa da una società a responsabilità limitata contro un’altra, a causa di presunte condotte illecite consistenti nell’aver ottenuto un decreto ingiuntivo e iscritto un pignoramento immobiliare in maniera illegittima. Il Tribunale di Velletri rigettava la domanda nel merito, ritenendo le iniziative della convenuta non abusive e i danni lamentati riconducibili alla condotta della stessa attrice.
La Corte d’Appello di Roma, pur in assenza di un gravame incidentale sul punto, rilevava d’ufficio l’inammissibilità della domanda risarcitoria. Secondo la Corte territoriale, l’azione per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta all’interno dello stesso giudizio in cui si erano verificate le condotte asseritamente dannose, e non in un autonomo processo.
Avverso tale decisione, la società soccombente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione del giudicato interno che si sarebbe formato sull’ammissibilità della domanda, non avendo il Tribunale rilevato il vizio e avendo la controparte omesso di proporre appello incidentale sulla questione.

Il contrasto giurisprudenziale e la questione rimessa alle Sezioni Unite

La Terza Sezione Civile, investita del ricorso, con l’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024 (alla quale avevamo già dedicato un approfondito commento) ravvisava l’esistenza di un netto contrasto giurisprudenziale sul potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito non decisa in primo grado, a fronte di una pronuncia di merito e in mancanza di appello incidentale.

Il primo orientamento

Un primo orientamento, più rigoroso, negava la formazione di un giudicato implicito sulla questione di rito, sostenendo che la decisione di merito non implicasse alcuna statuizione sull’ammissibilità della domanda. Di conseguenza, il giudice del gravame avrebbe mantenuto il potere-dovere di rilevare d’ufficio il vizio processuale.

Il secondo orientamento

Un secondo orientamento, invece, riteneva che la decisione sul merito presupponesse logicamente una valutazione positiva sulla questione processuale, determinando la formazione di un giudicato implicito interno. In tale prospettiva, in assenza di uno specifico motivo di gravame proposto dalla parte interessata (anche se vittoriosa nel merito), il potere di rilievo officioso del giudice d’appello sarebbe stato precluso, in applicazione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.).

La decisione

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto aderendo, in linea di principio, al secondo orientamento, ma delineando un quadro più complesso e articolato.
La regola generale enunciata è che:
“Qualora il giudice di primo grado decida la controversia nel merito omettendo di pronunciarsi su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che ha interesse a farlo valere è onerata di proporre appello sul punto. L’omissione dell’impugnazione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, che deve quindi intendersi implicitamente risolta in senso non ostativo alla decisione di merito. Di conseguenza, viene precluso al giudice del gravame il potere di rilevare per la prima volta d’ufficio tale vizio”.
Tuttavia, la Corte individua due importanti categorie di eccezioni a questa regola.

La prima eccezione

La prima eccezione riguarda i vizi processuali “fondanti”, ovvero quelli la cui gravità è tale da determinare una sentenza inutiliter data (inutilmente emessa). Si tratta di vizi che attengono a presupposti la cui mancanza mina in radice la potestas iudicandi del giudice o viola principi cardine del giusto processo, come il contraddittorio. Tali questioni (ad esempio, il difetto di giurisdizione, la violazione del litisconsorzio necessario, il difetto di legitimatio ad causam) sono sempre rilevabili d’ufficio, anche nei gradi successivi, e su di esse non può formarsi un giudicato implicito.

La seconda eccezione

La seconda eccezione si verifica quando il giudice di primo grado abbia esplicitamente dichiarato nella motivazione di aver deciso la causa in base al principio della ragione più liquida. In questo caso, il giudice sceglie deliberatamente di “saltare” l’esame della questione processuale per definire la lite sulla base di una questione di merito di più agevole e rapida soluzione. Tale scelta, che deve essere resa trasparente, spezza il nesso di presupposizione logica tra rito e merito, impedendo di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale, che potrà dunque essere riesaminata nel grado successivo.

Conclusioni

Applicando tali principi al caso concreto, le Sezioni Unite hanno qualificato la questione relativa alla proponibilità della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in un giudizio autonomo come una questione “fondante”. L’errore nella scelta della sede processuale, secondo la Corte, non attiene a un mero vizio procedurale, ma incide sulla stessa esistenza del diritto al risarcimento, che l’ordinamento configura come un potere da esercitare esclusivamente all’interno del processo in cui si è verificata la condotta abusiva.
Di conseguenza, la violazione dell’art. 96 c.p.c. dà luogo a un vizio talmente grave da poter essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo, rientrando a pieno titolo nella prima categoria di eccezioni alla regola del giudicato implicito. La Corte d’Appello, pertanto, ha agito correttamente nel dichiarare d’ufficio l’inammissibilità della domanda, nonostante la mancata impugnazione incidentale della parte convenuta, risultata vittoriosa nel merito in primo grado.
In conclusione, la pronuncia delle Sezioni Unite fornisce agli operatori del diritto un criterio chiaro per orientarsi nella gestione delle questioni processuali, bilanciando le esigenze di stabilità delle decisioni e di economia processuale con la necessità di salvaguardare i presupposti fondamentali del giusto processo. La sentenza riafferma la centralità dell’onere di impugnazione come strumento per far valere le patologie della sentenza, ma al contempo traccia un perimetro invalicabile a tutela dei pilastri su cui si regge l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Linee guida operative dalla sentenza

Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24172/2025.

Quando si forma il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale di rito non sollevata in primo grado?

Si forma quando il giudice di primo grado decide nel merito senza affrontare un vizio processuale rilevabile d’ufficio e la parte interessata non propone appello sul punto. In questo caso, il giudice d’appello non può rilevare la questione per la prima volta.

Esistono eccezioni al giudicato implicito?

Sì. Le Sezioni Unite ne individuano due:

  1. Vizi processuali “fondanti” (es. difetto di giurisdizione, litisconsorzio necessario, difetto di legittimazione ad agire). Sono sempre rilevabili d’ufficio, anche in grado d’appello o in cassazione, e non formano mai giudicato implicito.

  2. Applicazione della ragione più liquida: quando il primo giudice dichiara di aver deciso il merito per rapidità e semplicità, senza affrontare il vizio di rito. In tal caso, la questione processuale rimane aperta e può essere riesaminata nel grado successivo.

Qual è la regola generale per gli operatori del diritto?

Chi intende far valere un vizio processuale non esaminato in primo grado ha l’onere di proporre appello sul punto. L’inerzia comporta la formazione del giudicato implicito, salvo le eccezioni.

Come si qualifica la domanda ex art. 96 c.p.c.?

Secondo le Sezioni Unite, l’azione per responsabilità aggravata deve essere proposta nello stesso processo in cui si sono verificate le condotte abusive. Se viene introdotta autonomamente, si configura un vizio “fondante”, sempre rilevabile d’ufficio.

Perché questa decisione è importante nella prassi?

Perché fornisce una bussola operativa:

  • rafforza la certezza delle decisioni processuali,

  • delimita l’onere di impugnazione,

  • ma garantisce che i principi cardine del giusto processo (giurisdizione, contraddittorio, legittimazione) restino sempre tutelati, senza possibilità di elusione.

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