Le conseguenze dell’abusivo frazionamento del credito: le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299/2025, del 19 marzo, sono ritornate su una questione cruciale: qual è la sanzione più congrua in caso di abusivo frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento del credito? La pronuncia, in particolare, ha chiarito quando il giudice può dichiarare improponibile la domanda e quando, invece, deve limitarsi a censurare l’abusivo frazionamento sul piano delle spese processuali. Vuoi leggere la sentenza integrale? La puoi consultare cliccando qui. 

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso

Una struttura sanitaria privata, provvisoriamente accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione, ha presentato ricorso per ottenere l’erogazione di due decreti ingiuntivi nei confronti della ASL Napoli. L’obiettivo era il pagamento delle prestazioni riabilitative rese nei mesi di ottobre e novembre 2008. La ASL ha presentato opposizione al decreto relativo alle prestazioni di novembre, sostenendo l’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione e ha dichiarato improponibile la domanda, motivando la decisione con l’assenza di un interesse oggettivamente valutabile a giustificare il frazionamento del credito. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato tale pronuncia, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23726 del 2007. In particolare, ha ritenuto che la proposizione separata di più ricorsi per decreto ingiuntivo costituisse un ingiustificato frazionamento del credito, inammissibile.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la struttura sanitaria ha presentato ricorso in Cassazione. La causa è stata affidata alla Prima Sezione Civile e poi rimessa alle Sezioni Unite.

Il quesito alle Sezioni Unite

L’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione Civile (3643/2024) ha sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite il seguente quesito:

L’abusivo frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento del credito produce, come rigorosa conseguenza, l’improponibilità della pretesa, determinante la perdita del diritto sostanziale, anche quando non sia più validamente azionabile – come nel caso in cui è impossibile agire senza frazionamento per essersi formato il giudicato sulla parte residua della pretesa creditoria?

La Sezioni Unite, in particolare, dovevano chiarire:

  • se la conseguenza dell’improponibilità della pretesa fosse congrua, proporzionata e ragionevole alla luce della giurisprudenza convenzionale;
  • se, invece, condannare l’abusivo frazionamento sul piano delle spese processuali possa essere una misura più idonea a censurare la condotta del creditore, senza ledere il diritto di difesa;
  • se il bilanciamento raggiunto sulla base del regime di improponibilità della domanda creditoria ingiustificatamente frazionata possa ritenersi adeguato in relazione agli effetti “plurali” prodotti dall’indebita duplicazione delle domande sia nei confronti del debitore che sull’efficienza e funzionalità della giustizia;
  • se i meccanismi correttivi in punto di spese processuali (Cass. 8184/2023) risultino efficaci nel contrastare l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale;
  • se il ricorso all’art. 96 c.p.c. possa rappresentare un ragionevole punto di bilanciamento laddove si prediligesse la soluzione che esclude l’improponibilità della domanda.

La sanzione per il frazionamento ingiustificato della domanda giudiziale

La Sezioni Unite hanno stabilito che, nei casi di ingiustificato frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento di un credito, qualora si sia formato il giudicato su una parte della domanda e non sia possibile riproporre l’azione in modo unitario, la sanzione dell’improponibilità della pretesa risulta sproporzionata. Il giudice, piuttosto, dovrà limitarsi a censurare l’abusivo frazionamento sul piano delle spese processuali, ricorrendo, se dal caso, all’art. 96 c.p.c.

Improponibilità della domanda frazionata e impossibilità di riproposizione unitaria

La giurisprudenza prevalente prevede che una domanda giudiziale frammentata, in assenza di un interesse meritevole di tutela, sia dichiarata improponibile, pur lasciando al creditore la possibilità di proporla in maniera unitaria. Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno osservato che tale soluzione non è applicabile alla generalità delle ipotesi.

Nel caso di specie, la struttura sanitaria aveva richiesto l’emissione di due decreti ingiuntivi separati per crediti maturati in periodi differenti. Il primo decreto era divenuto definitivo per mancata opposizione, mentre la domanda relativa al secondo periodo era stata dichiarata improponibile per l’assenza di un interesse oggettivamente valutabile a giustificare il frazionamento del credito. Questa situazione rendeva impossibile la riproposizione unitaria della domanda che, qualora tentata, sarebbe stata dichiarata inammissibile.

Il principio del giusto processo e la proporzionalità della sanzione

La Sezioni Unite hanno sottolineato che, qualora il giudicato si sia già formato su una parte della domanda, sanzionare il frazionamento abusivo con la perdita del diritto d’azione sarebbe sproporzionato e contrario al principio del giusto processo. Questa interpretazione eviterebbe il rischio di trasformare la sanzione in una sorta di “confisca del diritto di azione”.

Di conseguenza, il giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito anche quando accerti che l’azione frazionata non risponda a un interesse meritevole di tutela.

La sanzione proporzionata: regolamentazione delle spese di lite

La Suprema Corte ha chiarito che, di fronte a un frazionamento abusivo del credito, e nel caso in cui il creditore non possa riproporre la domanda unitaria, il giudice può adottare misure sanzionatorie esclusivamente sul piano delle spese processuali. Tra le possibili decisioni:

  • Esclusione del rimborso delle spese in favore del creditore anche se formalmente vittorioso;
  • Addebito totale o parziale delle spese processuali al creditore, qualora la sua condotta sia contraria ai doveri di lealtà e probità processuale (artt. 88 e 92 c.p.c.).

Questo approccio mira a garantire il rispetto del principio del giusto processo, assicurando che la sanzione sia proporzionata alla violazione commessa.

I principi di diritto enunciati

La Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

  • Frazionamento abusivo del credito: “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito soggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”;
  • Impossibilità dell’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionataqualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo esame conforme ai principi appena esposti. Questa decisione chiarisce definitivamente che la sanzione per l’abusivo frazionamento del credito, quando non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario, non può tradursi nella perdita del diritto stesso, ma deve limitarsi alla regolamentazione delle spese processuali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giusto processo.

E nel processo esecutivo?

Le Sezioni Unite, nel motivare la decisione, hanno affrontato un problema pratico rilevante nelle procedure esecutive: l’abuso degli strumenti processuali attraverso la notifica di più atti di precetto.

Secondo la Corte, quando il creditore notifica più atti di precetto basati su titoli esecutivi diversi nei confronti dello stesso debitore, ha diritto solo alla liquidazione delle spese strettamente necessarie. La richiesta di liquidazione integrale delle spese per ciascun precetto, se comporta un aggravio ingiustificato per il debitore, è inammissibile.

Tale affermazione è conforme ai principi:

  • Di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.);
  • Di proporzionalità e razionalità nella gestione del processo esecutivo.

L’attività del creditore deve essere funzionale e non eccessiva: un abuso degli strumenti processuali non può giustificare un incremento indiscriminato dei costi a carico del debitore.

 

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