L’azione di rivalsa dell’assicuratore: analisi del caso

La Corte di Cassazione, nell’affrontare una controversia relativa all’azione di rivalsa esercitata da un’assicurazione contro gli eredi di una vittima di sinistro stradale, ha fornito una spiegazione analitica circa l’interazione tra normativa nazionale e diritto comunitario. Il caso mette in luce aspetti rilevanti riguardanti l’effettività delle direttive europee, la portata del giudicato interno e il diritto al risarcimento in situazioni complesse.

Corte di Cassazione- Sez. III civ. -23.12.2024 n. 34107

Il caso giuridico

La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto nel 1998, in cui la vittima, trasportata su un motociclo, perse la vita. Successivamente, i familiari della vittima intrapresero un’azione per ottenere il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti potenzialmente responsabili e delle rispettive assicurazioni. Nel contempo, l’assicuratore del motociclo, invocando una clausola contrattuale che escludeva la copertura in caso di trasporto irregolare, avanzò un’azione di rivalsa contro gli eredi della vittima, sostenendo che questi avessero ereditato non solo i diritti ma anche i debiti del de cuius. Il caso portato in Corte di Cassazione che, richiamando i princìpi del diritto dell’Unione europea, ha sollevato importanti questioni interpretative sulla compatibilità della normativa nazionale con le direttive comunitarie.

Il principio di effettività del diritto comunitario

Al centro del dibattito giuridico si pone la clausola di polizza che consentiva all’assicuratore di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli eredi della vittima. Secondo i ricorrenti, tale clausola sarebbe nulla poiché in contrasto con l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, che vieta clausole contrattuali volte a negare il risarcimento alle persone trasportate per il solo fatto che queste abbiano violato obblighi tecnici relativi alla sicurezza del veicolo. La CGUE ha più volte affermato che le disposizioni nazionali non possono privare le direttive comunitarie del loro effetto utile, impedendo l’applicazione di clausole contrarie agli obiettivi della normativa europea, che mirano a garantire una protezione uniforme e adeguata alle vittime di sinistri stradali.

 La formazione del giudicato e i limiti del diritto nazionale

Un aspetto della vicenda riguarda l’intangibilità del giudicato. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, nel corso dei precedenti gradi di giudizio, la validità della clausola contrattuale non era stata contestata, determinando la formazione di un giudicato interno che riconosceva la legittimità dell’azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore. Secondo la giurisprudenza europea, il principio di certezza del diritto impone il rispetto delle decisioni definitive, salvo casi eccezionali in cui il giudicato contrasti con princìpi fondamentali del diritto comunitario, quali quelli di equivalenza ed effettività. Tuttavia, la Corte di Cassazione si è interrogata sulla possibilità di disapplicare le norme interne che ostano al riesame di una sentenza definitiva, qualora questa violi diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo.

I quesiti pregiudiziali alla CGUE

Alla luce di quanto sopra detto, la Corte di Cassazione ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea specifici quesiti pregiudiziali, chiedendo se il principio di effettività del diritto comunitario possa prevalere sul giudicato interno nei seguenti casi:

1. Quando il giudicato impedisce di rilevare la nullità di una clausola contrattuale che viola una direttiva comunitaria;
2. quando il titolare del diritto leso abbia mantenuto una condotta processuale passiva nei precedenti gradi di giudizio.

La questione si concentra, dunque, sull’applicabilità del principio di effettività in presenza di diritti fondamentali, quali il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai familiari di una vittima di sinistro stradale.

Conclusione

La Sezione Terza civile, in relazione ad un’azione volta a far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all’obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale, perché contrastante con il diritto comunitario – diritto di agire in rivalsa ormai accertato da pronunce passate in giudicato, in violazione dell’art. 2 della Direttiva 84/5/CE (c.d. “Seconda Direttiva RCA”) – ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:

  • se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato;
  • se il principio per cui l’effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione.

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