Lavoro da remoto e nuovo regime impatriati – Commento alla Risposta dell’AdE n. 2/2026

Il tema del rientro dei lavoratori in Italia, specialmente in un’epoca dominata dal lavoro agile, continua a sollevare interrogativi circa l’applicabilità delle agevolazioni fiscali. Con la Risposta n. 2/2026 (puoi leggerla cliccando qui), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sul nuovo regime impatriati, confermando la possibilità di fruire del beneficio anche per chi svolge attività in smart working per un datore di lavoro estero, purché sussistano i requisiti di novità e radicamento territoriale.

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Come cancellare i debiti fiscali

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso

La fattispecie analizzata riguarda una contribuente italiana, in possesso di titoli accademici magistrali conseguiti presso il Politecnico di Milano, trasferitasi nel Regno Unito nel 2020 e regolarmente iscritta all’AIRE dal 2021. Durante il periodo di permanenza all’estero, l’istante ha maturato esperienze professionali come Architect presso aziende con sede nel Regno Unito. Nel settembre 2025, la contribuente ha deciso di rientrare stabilmente in Italia per intraprendere un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una società con sede legale in Germania.

Il nuovo contratto (CCNL Commercio) prevede l’inquadramento come Technical Account Manager, con sede di lavoro a Milano e la facoltà di operare in modalità di lavoro da remoto. L’elemento di discontinuità risulta marcato: la società tedesca non presenta alcun legame giuridico o collegamento economico con i precedenti datori di lavoro inglesi. Il dubbio interpretativo sollevato riguardava la possibilità di accedere al regime agevolativo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pur operando per un datore non residente che non agisce come sostituto d’imposta in Italia.

A partire dal periodo d’imposta 2024, il legislatore ha introdotto una disciplina più restrittiva rispetto al passato, finalizzata a favorire il rientro di figure ad alta specializzazione. L’attuale articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento, entro un tetto massimo di 600.000 euro annui.

Requisiti per l’accesso al beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato a rigorosi requisiti:

  • Impegno alla permanenza: i lavoratori devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per il periodo corrispondente alla durata dell’agevolazione.
  • Requisito del triennio: i soggetti non devono essere stati residenti fiscalmente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
  • Alta qualificazione: è necessario il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione secondo le normative vigenti.
  • Radicamento lavorativo: l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta sul territorio dello Stato.

Particolare attenzione va posta al cosiddetto “requisito di continuità”: se il lavoratore torna per prestare attività a favore dello stesso datore di lavoro estero o di un soggetto del medesimo gruppo, il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto aumenta a sei o sette periodi d’imposta, a seconda della precedente occupazione in Italia.

La decisione

L’Amministrazione finanziaria, richiamando precedenti prassi consolidate, ha chiarito che il carattere transnazionale del rapporto di lavoro non osta all’agevolazione. Il principio cardine risiede nella territorialità del reddito: ai sensi dell’articolo 23 del TUIR, i redditi di lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l’attività è prestata nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza del datore di lavoro.

L’Agenzia ha confermato che tali chiarimenti, sebbene nati sotto il vigore del “vecchio regime” (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015), sono pienamente applicabili alla nuova normativa, poiché la condizione essenziale rimane la prestazione prevalente dell’attività lavorativa entro i confini nazionali. Pertanto, il rientro in Italia per svolgere smart working alle dipendenze di un’impresa estera è compatibile con lo sgravio fiscale, a condizione che l’attività sia effettivamente svolta dal suolo italiano.

Un aspetto di rilevanza pratica riguarda le modalità di fruizione. Nella fattispecie esaminata, la società tedesca non dispone di una stabile organizzazione in Italia e non opera le ritenute fiscali. In tali circostanze, l’Agenzia ribadisce che il contribuente non decade dal beneficio. Qualora il datore di lavoro non possa riconoscere l’agevolazione direttamente in busta paga, l’istante potrà applicare il regime agevolato autonomamente attraverso la propria dichiarazione dei redditi annuale.

Conclusioni

La Risposta n. 2/2026 rappresenta un segnale positivo per i lavoratori che intendono rientrare in Italia mantenendo carriere in contesti internazionali. Per il caso specifico, avendo la contribuente trasferito la residenza a fine 2025, l’accesso al regime è previsto a partire dal periodo d’imposta 2026 per la durata complessiva di cinque anni. Resta fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla veridicità di quanto dichiarato, specialmente con riguardo alla prova dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia per la maggior parte dell’anno.

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