
Accade frequentemente che le separazioni tra coniugi o conviventi, così come le crisi dei rapporti genitoriali, siano caratterizzate da un elevato grado di conflittualità. Il figlio finisce talvolta per essere coinvolto nella contesa. Può accadere anche senza consapevolezza. Più frequentemente, però, un genitore lo usa come leva di pressione o di rivalsa sull’altro.
Per evitare che il minore diventi un oggetto di disputa, l’ordinamento ha costruito nel tempo un sistema di regole che lo riconosce come titolare di diritti propri. Al centro vi è la tutela del suo sviluppo equilibrato e armonico.
Da tempo, inoltre, la bigenitorialità non è più un principio solo programmatico. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale l’ha ormai qualificata come diritto soggettivo pienamente tutelato, in funzione del benessere del minore e del suo interesse superiore. In questa prospettiva, il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori diventa effettivo. Non si traduce solo in strumenti di protezione endofamiliare. Espone anche a conseguenze civilistiche le condotte che lo violano.
In questo contesto si collocano anche quei comportamenti che, pur spesso ricondotti nella prassi giudiziaria al dibattito sulla c.d. parental alienation syndrome (PAS), non presuppongono l’adesione a un modello diagnostico controverso e non universalmente riconosciuto sul piano scientifico, ma rilevano giuridicamente in quanto condotte oggettivamente idonee a compromettere o interrompere la relazione del minore con uno dei genitori, fino a determinarne l’estromissione dalla vita affettiva e relazionale del figlio.
Il diritto alla bigenitorialità: natura giuridica e funzione
Il diritto dei figli a mantenere una relazione affettiva stabile e significativa con entrambi i genitori, in conformità agli artt. 3 e 30, comma 1, Cost., si sostanzia nel diritto del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale, nonché a mantenere relazioni significative con i parenti di entrambi i rami familiari, così come sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 315-bis c.c.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
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L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il diritto alla bigenitorialità è oggi, inoltre, espressamente riconosciuto dall’art. 337-ter c.c., introdotto nel codice civile nell’ambito della riforma organica della filiazione attuata con il d.lgs. n. 154 del 2013, che disciplina i provvedimenti relativi ai figli nei casi di separazione, divorzio e, più in generale, nei procedimenti riguardanti i figli nati al di fuori del matrimonio. La disposizione stabilisce, infatti, che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In tal modo, il legislatore ha configurato il diritto alla bigenitorialità come una posizione giuridica soggettiva autonoma del minore, non comprimibile né riducibile in funzione delle pretese o delle dinamiche conflittuali dei singoli genitori.
L’affidamento condiviso come modello ordinario di attuazione della bigenitorialità
L’affermazione del diritto alla bigenitorialità ha trovato una sua prima e significativa concretizzazione con l’introduzione della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”), che ha segnato il superamento del tradizionale modello di affidamento monogenitoriale, fino ad allora prevalente nella prassi giudiziaria. Prima di tale intervento legislativo, infatti, l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori rappresentava la soluzione ordinaria nei procedimenti di separazione e divorzio, mentre il coinvolgimento dell’altro genitore della vita del figlio risultava spesso limitato ad una frequentazione sporadica e marginale, relegandolo quasi ad un ruolo di “visitatore”.
Una tale impostazione, seppur adottata al fine di garantire una stabilità abitativa e relazionale al minore, finiva con il penalizzare inevitabilmente la relazione con l’altro genitore (di norma il padre).
L’affidamento condiviso come modello ordinario
Dopo la novella del 2006, viene dunque data nuova attuazione e concreta vitalità al diritto alla bigenitorialità, attraverso l’adozione dell’affidamento condiviso quale modello ordinario nei giudizi di separazione e divorzio, quale strumento privilegiato per assicurare l’effettività del diritto del minore a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori. In tale prospettiva, l’affidamento monogenitoriale viene relegato a ipotesi residuali, ammissibili solo in presenza di specifiche e adeguatamente motivate ragioni di pregiudizio per il minore.
Occorre, tuttavia, precisare che l’affidamento condiviso non implica una perfetta simmetria, né quantitativa né qualitativa, nella frequentazione del minore. Esso presuppone, piuttosto, in funzione del preminente interesse del figlio, una presenza affettiva stabile e significativa di entrambi i genitori nella sua vita, idonea a garantirne un sano ed equilibrato sviluppo affettivo ed educativo. L’affidamento condiviso si fonda su un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, caratterizzato dalla partecipazione e cooperazione di entrambi i genitori nelle decisioni di maggiore interesse per il minore.
Le condotte lesive del diritto alla bigenitorialità
La lesione del diritto alla bigenitorialità si realizza frequentemente attraverso condotte di fatto, attuate da uno dei genitori, idonee ad ostacolare o compromettere il mantenimento di una relazione equilibrata e continuativa del minore con l’altro genitore.
Non tutte le situazioni conflittuali tra genitori sono di per sé idonee ad integrare la lesione del diritto alla bigenitorialità. La rilevanza giuridica emerge ove tali condotte siano suscettibili di compromettere concretamente il diritto del figlio ad una crescita armonica fondata sulla possibilità di coltivare una relazione con entrambi i genitori, diritto che, attraverso questi comportamenti, viene ingiustificatamente compresso.
Quelle più frequenti nella prassi
Tra le condotte maggiormente ricorrenti nella prassi giudiziaria rientrano:
- Condotte ostruzionistiche, attraverso le quali si impediscono o si ostacolano immotivatamente le visite (ad esempio inventando impegni sopraggiunti o malattie inesistenti del minore);
- Condotte manipolative e alienanti, consistenti nel denigrare l’altro genitore davanti al figlio, colpevolizzarlo della separazione o convincere il bambino della sua pericolosità o cattiveria;
- Condotte che mirano ad escludere l’altro genitore da decisioni di particolare rilievo per il figlio.
Tali condotte, soprattutto se reiterate nel tempo, sono idonee a determinare una progressiva erosione del rapporto genitoriale, sino a comprometterne la qualità con probabili effetti pregiudizievoli per il benessere del minore.
Questi comportamenti vengono talvolta ricondotti alla c.d. sindrome da alienazione parentale, tuttavia, la loro rilevanza giuridica prescinde da qualsiasi situazione clinica, rilevando esclusivamente la loro oggettiva idoneità ad arrecare un grave pregiudizio alla relazione genitoriale.
In tal senso la Corte di Cassazione ha recentemente confermato la rilevanza decisiva delle condotte ostruzionistiche nella valutazione giudiziale, in quanto idonee a compromettere la relazione genitoriale e ad incidere negativamente sullo sviluppo del minore, imponendo al giudice un rigoroso accertamento delle circostanze nel caso concreto (Cass. Civ., ord. 6 febbraio 2025, n. 2947). Ciò anche in presenza dell’istituto dell’ascolto del minore capace di discernimento, strumento di partecipazione di quest’ultimo al processo che lo interessa previsto dal nostro ordinamento, il quale non può, però, tradursi in una automatica adesione alle sue preferenze, soprattutto ove queste risultino condizionate da condotte lesive perpetuate da uno dei genitori a danno dell’altro.
Strumenti di contrasto alle condotte lesive del diritto alla bigenitorialità
L’ordinamento ha predisposto una pluralità di strumenti volti a contrastare le condotte lesive del diritto alla bigenitorialità, i quali si collocano prevalentemente nell’ambito dei rimedi processuali ed endofamiliari, pur non escludendo la possibilità di azionare gli strumenti propri della responsabilità civile.
Tradizionalmente, il principale strumento di contrasto delle condotte ostruzionistiche ed alienanti è rappresentato dall’articolo 709 ter c.p.c., introdotto dalla menzionata L. 54/2006, e successivamente abrogato dalla Riforma Cartabia del 2022.
Il suo contenuto è stato riformulato e ricollocato negli articoli 473 bis.38 c.p.c. e 473 bis.39 c.p.c., deputati a disciplinare l’attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento e responsabilità genitoriale nonché la soluzione delle controversie insorte tra i genitori.
L’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
Nello specifico, l’art. 473 bis.38 c.p.c. disciplina l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento, attribuendo al giudice il potere di adottare i provvedimenti necessari affinché venga garantita l’effettiva attuazione delle decisioni riguardo ai figli.
L’art. 473 bis.39 c.p.c., invece, prevede misure specifiche che possono essere adottate dal giudice in presenza di inadempimenti o comportamenti che arrecano pregiudizio al minore o all’esercizio del suo diritto alla bigenitorialità, prima che queste condotte vadano a provocare un pregiudizio irreversibile. Infatti, oltre alla revisione dei provvedimenti, il magistrato può attivare, anche simultaneamente, i seguenti presidi sanzionatori:
- L’ammonizione: un richiamo formale rivolto al genitore inadempiente affinché desista dal comportamento censurabile.
- Misure di coercizione indiretta (art. 614 bis c.p.c.): la determinazione di una somma di denaro dovuta per ogni singola violazione futura o per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. L’entità di tale sanzione viene calibrata dal giudice ponderando elementi quali il rilievo della controversia, il beneficio tratto dall’inadempimento e il danno (anche solo potenziale) arrecato.
- Una sanzione amministrativa pecuniaria, ossia la condanna al versamento di una somma compresa tra 75 e 5.000 euro a beneficio della Cassa delle Ammende.
Illecito endofamiliare e risarcimento
Infine, sotto il profilo strettamente riparatorio, l’ordinamento completa tale quadro riconoscendo la risarcibilità del danno derivante dall’illecito endofamiliare, azionabile d’ufficio a tutela del minore ovvero su domanda del genitore leso.
Invero, nonostante l’ampio ventaglio di provvedimenti che l’ordinamento mette a disposizione del giudice, la prassi dimostra come questi presentino ampi limiti, soprattutto in contesti ove la conflittualità tra i genitori è particolarmente elevata.
Proprio in tali scenari trova spazio la responsabilità civile, quale strumento non solo sanzionatorio, ma soprattutto risarcitorio, volto a riconoscere e compensare la lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità.
Natura della responsabilità per le condotte di alienazione parentale
La giurisprudenza prevalente inquadra la responsabilità derivante da condotte di alienazione parentale nel perimetro della responsabilità aquiliana, ritenuta il modello maggiormente idoneo a disciplinare gli illeciti endofamiliari in quanto sovente caratterizzati dalla lesione di diritti fondamentali della persona.
Fondamento, dunque, della tutela risarcitoria è individuato nell’articolo 2043 c.c., che impone il risarcimento del danno ingiusto cagionato da una condotta dolosa o colposa.
Riconoscimento del danno causato da condotte di alienazione parentale
La giurisprudenza di merito riconosce spesso la risarcibilità del danno causato da condotte di alienazione parentale. Le considera lesive di un diritto fondamentale del minore.
È emblematica la sentenza del Tribunale di Cosenza 18 ottobre 2017, n. 2044. Il giudice ha ravvisato una condotta pregiudizievole nella reiterata compromissione dei rapporti genitoriali. Ha quindi riconosciuto una tutela risarcitoria. Da un lato, ha disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, come misura di protezione del suo best interest. Dall’altro, ha condannato al risarcimento del danno. Lo ha liquidato in via equitativa in € 5.000,00.
In senso conforme si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, stabilendo che le condotte ostruzionistiche e manipolative attuate da uno dei genitori integrano una violazione non solo dei doveri genitoriali e di diritti fondamentali del minore, ma anche del genitore estromesso dalla relazione parentale, con conseguente riconoscimento della responsabilità risarcitoria anche nei confronti di quest’ultimo purché sia accertato un serio pregiudizio (Cass. Civ., sez I, 24 marzo 2022, n. 9691).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta evidente come il diritto alla bigenitorialità non possa più essere ricondotto a un mero precetto programmatico. In coerenza con i principi di matrice sovranazionale, in particolare quelli desumibili dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anche l’ordinamento interno ha progressivamente adeguato i propri strumenti di tutela, riconoscendo al minore una protezione effettiva e sostanziale di uno dei suoi diritti fondamentali: il diritto a crescere in un contesto familiare equilibrato e affettivamente significativo, anche quando la famiglia venga meno nella sua dimensione unitaria.
In tale prospettiva, la salvaguardia della serenità e dell’armonia del minore, unitamente alla tutela del suo superiore interesse, deve costituire l’obiettivo primario e costante cui l’ordinamento deve tendere, orientando tanto gli strumenti di protezione endofamiliare quanto le forme di tutela risarcitoria.









