La Riforma del Lavoro Sportivo: nuove tutele e disciplina contrattuale nel diritto sportivo italiano

Con l’approvazione della legge delega n. 86/2019 e dei successivi decreti legislativi attuativi (nn. 36-40/2021), integrati e corretti dal d.lgs. n. 163/2022 e dal d.lgs. n. 120/2023, il legislatore ha avviato una profonda riforma dell’ordinamento sportivo italiano. Il cuore della riforma si concentra sulla ridefinizione del lavoro sportivo, con l’obiettivo di assicurare maggiori tutele e chiarezza contrattuale, in particolare nell’ambito dilettantistico, precedentemente privo di regolamentazione organica. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”.

Il lavoratore sportivo

Ai fini di un’adeguata qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in ambito sportivo, è necessario distinguere tra due macro-categorie ontologicamente e funzionalmente differenti: da un lato, le società sportive professionistiche con finalità lucrative; dall’altro, le società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti senza scopo di lucro.

Questa dicotomia strutturale trova coerente riscontro in una disciplina differenziata che il legislatore ha opportunamente predisposto per i lavoratori sportivi attivi rispettivamente nei due settori.

Ambito professionistico

Nel contesto professionistico, la regola generale è rappresentata dalla configurazione del rapporto di lavoro sportivo in termini di subordinazione, ai sensi dell’art. 2094 c.c. Tale impostazione trova deroga solo al ricorrere di fattispecie puntualmente individuate: si verte in ipotesi di lavoro autonomo ove la prestazione sia riferita ad una singola manifestazione sportiva, ovvero qualora manchi l’obbligo contrattuale di partecipazione ad allenamenti, o ancora quando l’attività sportiva non ecceda le otto ore settimanali, cinque giornate mensili, o trenta giornate annue. Per un approfondimento, ti consigliamo il volume “Il lavoro subordinato”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il lavoro subordinato

Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni).

L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno.

L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella).

Vincenzo Ferrante
Università Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);
Mirko Altimari
Università Cattolica di Milano;
Silvia Bertocco
Università di Padova;
Laura Calafà
Università di Verona;
Matteo Corti
Università Cattolica di Milano;
Ombretta Dessì
Università di Cagliari;
Maria Giovanna Greco
Università di Parma;
Francesca Malzani
Università di Brescia;
Marco Novella
Università di Genova;
Fabio Pantano
Università di Parma;
Roberto Pettinelli
Università del Piemonte orientale;
Flavio Vincenzo Ponte
Università della Calabria;
Fabio Ravelli
Università di Brescia;
Nicolò Rossi
Avvocato in Novara;
Alessandra Sartori
Università degli studi di Milano;
Claudio Serra
Avvocato in Torino.

Leggi descrizione
A cura di Vincenzo Ferrante, 2023, Maggioli Editore
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Ambito dilettantistico

Nell’ambito dilettantistico, viceversa, opera una presunzione legale di autonomia, concretizzata nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Tale presunzione trova applicazione laddove la prestazione lavorativa non ecceda il limite di ventiquattro ore settimanali, computo dal quale resta espressamente escluso il tempo impiegato per la partecipazione a manifestazioni sportive, e sia svolta nel rispetto delle disposizioni tecniche e regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). È comunque consentito alle parti, pur in presenza di una prestazione inferiore al limite orario di cui sopra, convenire l’adozione di una diversa forma contrattuale, inclusa quella subordinata, ove ne ricorrano gli estremi.

Il superamento della distinzione professionisti/dilettanti

L’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 introduce una definizione unitaria di “lavoratore sportivo”, superando la storica dicotomia tra professionisti e dilettanti. La norma individua il lavoratore sportivo nelle figure specifiche quali “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”, che esercitino l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Destinatari delle prestazioni sportive

Il d.lgs. n.120/2023 ha precisato che l’attività sportiva deve essere esercitata “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.

Lavoratori sportivi ulteriori e criteri tecnici

Sono inoltre lavoratori sportivi, “ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

In ordine a tali figure, il comma 1-ter dell’articolo 25 in commento, introdotto dal citato d.lgs. n. 120/2023, ha previsto che “le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Prestazioni escluse: professioni regolamentate

Il decreto legislativo n. 120/2023 specifica, infine che “non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Figure di supporto amministrativo-gestionale e professionisti iscritti a ordini

La normativa esclude le figure di supporto amministrativo-gestionale e i professionisti iscritti a ordini (es. medici, fisioterapisti), per i quali si applica la normativa lavoristica generale. Per i collaboratori amministrativo-gestionali che svolgono attività non professionali (es. segreteria, contabilità, gestione cassa) presso ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, pur non rientrando nella nozione di lavoratore sportivo, tali collaboratori beneficiano delle agevolazioni fiscali e previdenziali proprie del dilettantismo, tra cui:

  • esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui;
  • aliquota ridotta al 25% sull’eccedenza;
  • riduzione del 50% dell’imponibile IVS fino al 2027;
  • franchigia fiscale fino a 15.000 euro.

Resta fermo l’obbligo di copertura INAIL, con premio a carico per 1/3 del lavoratore e 2/3 del committente.

Le forme contrattuali del lavoro sportivo

La riforma ammette diverse forme contrattuali:

  • Rapporto di lavoro subordinato
  • Lavoro autonomo (occasionale o con partita IVA)
  • Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
  • Apprendistato
  • Volontariato sportivo

Il lavoro subordinato sportivo

L’art. 26 del Dlgs. 36/2021 prevede una disciplina speciale per il lavoro subordinato sportivo, escludendo alcune tutele della disciplina ordinaria (es. art. 18 Statuto dei Lavoratori, Rito Fornero). Il contratto può essere a tempo determinato (massimo 5 anni) e può contenere clausole compromissorie. Per il TFR, è prevista la possibilità di istituire un fondo presso le federazioni sportive, senza però chiarire se il fondo sostituisca o integri il trattamento di fine rapporto ex art. 2123 c.c.

Il lavoro sportivo dilettantistico

Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 36/2021 il lavoro dilettantistico è qualificato come co.co.co. quando non supera le 24 ore settimanali (escluse le manifestazioni sportive) e quando vi è coordinamento tecnico-sportivo secondo i regolamenti federali. La riforma presume la natura autonoma di tali rapporti, sebbene resti possibile dimostrare l’esistenza di subordinazione.

Il volontariato sportivo

L’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 prevede che il volontario sportivo presta attività a titolo gratuito, senza finalità lucrative, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro con lo stesso ente. Sono ammessi rimborsi spese solo per attività svolte fuori dal comune di residenza. I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

L’apprendistato sportivo

La riforma all’art 30 del D.Lgs. 36/2021 introduce la figura dell’apprendista sportivo. È possibile stipulare contratti di apprendistato di primo, terzo e ora anche secondo livello (professionalizzante). La principale differenza con l’apprendistato ordinario è la natura a termine del contratto sportivo. Il limite di età è fissato a 23 anni.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

Pur non rientrando nella definizione di lavoratore sportivo, i collaboratori gestionali non professionisti presso ASD/SSD, Federazioni ed EPS possono godere di agevolazioni fiscali e previdenziali (franchigia fino a 5.000 euro, aliquota agevolata al 25%, riduzione dell’imponibile IVS fino al 2027). È prevista anche la copertura INAIL (art. 37 del D.Lgs. 36/2021).

Previdenza e assicurazioni

Secondo la Circolare INPS n. 88/2023, i lavoratori sportivi sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. L’aliquota IVS è del 33% suddivisa tra datore e lavoratore. Le prestazioni non pensionistiche (malattia, maternità, DIS-COLL) sono coperte. L’INAIL, tramite la Circolare n. 46/2023, conferma la tutela assicurativa obbligatoria per infortuni e malattie professionali anche per dilettanti.

Conclusioni

La riforma del lavoro sportivo rappresenta un significativo passo avanti nella regolazione di un settore storicamente trascurato dal diritto del lavoro. L’estensione delle tutele, la formalizzazione dei rapporti, e la valorizzazione del lavoro anche nell’ambito dilettantistico contribuiscono a elevare la dignità del lavoratore sportivo, pur lasciando aperti interrogativi su alcuni aspetti interpretativi e applicativi. Sarà fondamentale il ruolo della prassi amministrativa e della giurisprudenza per chiarire i margini operativi di una riforma destinata ad incidere profondamente nel panorama sportivo italiano.

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