
Il presente articolo esamina la recente pronuncia della Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 2981/2025) – sul ricorso proposto da AA (madre) avverso la conferma, in sede di Corte d’Appello di Verona, delle misure relative all’affidamento e al collocamento dei minori DD (figlia) ed EE (figlio). Al centro della disamina vi sono quattro profili di illegittimità: la validità della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) in assenza di iscrizione all’albo, le presunte violazioni procedurali nei provvedimenti interinali, la mancata audizione dei minori ultradodicenni e l’omessa pronuncia su istanze rilevanti in tema di responsabilità genitoriale.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.
Caso in esame
La vicenda trae origine da un ricorso ex art. 709-ter c.p.c. promosso dal padre BB presso il Tribunale di Verona nel 2021, a seguito della cessazione della convivenza con la madre AA. Il Tribunale, avvalendosi di una CTU, aveva disposto l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali, il collocamento presso il padre e, per la figlia DD, il trasferimento in una struttura protetta, nominando anche un curatore speciale. In appello, la Corte di Verona ha confermato tali provvedimenti, rigettando le opposizioni di AA e rafforzando le misure a garanzia del minore.
Questioni giuridiche principali
- Validità della CTU e discrezionalità del giudice: la ricorrente ha contestato la legittimità della nomina di consulenti non iscritti all’albo del Tribunale, sostenendo la nullità dell’intera attività peritale (art. 61 c.p.c., 13 disp. att. c.p.c.).
- Violazioni procedurali: è stata inferita la nullità dei provvedimenti interinali adottati senza audizione delle parti né parere del Pubblico Ministero, in violazione del giusto processo (art. 111 Cost., 337-ter c.c.).
- Diritto all’ascolto dei minori: AA ha lamentato il mancato ascolto di DD ed EE, nonostante fossero ultradodicenni e dotati di capacità di discernimento (art. 336-bis c.c.; Convenzione di New York; CEDU, art. 8).
- Omessa pronuncia su domande rilevanti: si è censurata la mancata statuizione su istanze relative alla limitazione della responsabilità genitoriale.
Potrebbero interessarti anche:
-
Procedimenti in materia di famiglia: il giudice può decidere di non ascoltare il minore?
-
Uso smodato del cellulare tra i comportamenti ritenuti disfunzionali: minore in casa famiglia
-
Contestazioni alla CTU nella comparsa conclusionale e in appello: i confini del diritto di difesa
-
CTU e onere probatorio: i criteri di acquisizione documentale
Analisi della ratio decidendi
CTU e discrezionalità del giudice
La Corte ha ribadito che la scelta del consulente tecnico rientra nella discrezionalità del giudice di merito. L’iscrizione all’albo dei CTU non è vincolante, in quanto le norme che lo regolano hanno natura direttiva e non cogente (Cass. n. 12499/2023). Ne consegue che la nomina di un consulente non iscritto all’albo non incide sulla legittimità del procedimento.
Provvedimenti interinali e specificità delle censure
Le doglianze relative ai provvedimenti provvisori sono state dichiarate inammissibili per carente specificità (art. 366 c.p.c.). La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato in quale misura gli eventuali vizi dei provvedimenti interinali avrebbero inciso sull’esito finale del giudizio.
Diritto all’ascolto del minore
È stato accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata audizione dei minori ultradodicenni. La Corte ha riconosciuto la violazione del diritto fondamentale del minore a partecipare ai procedimenti che lo riguardano (Cass. n. 6129/2015; n. 32290/2023). L’ascolto non è un adempimento formale, ma rappresenta uno strumento fondamentale del contraddittorio e una tutela dell’interesse superiore del minore.
La motivazione della sentenza sottolinea che l’ascolto “non è un mezzo di prova, ma […] il diritto del minore a far sentire la sua voce”, permettendo al giudice di conoscere la persona destinataria del provvedimento. Il minore, infatti, è titolare di diritti propri, che può esercitare direttamente, nella misura consentita dalla sua capacità di discernimento.
Ne deriva che l’obbligo di motivazione del giudice è essenziale: sia quando decide di non procedere all’ascolto, sia quando opta per un ascolto delegato ad ausiliari, anziché diretto.
Omessa pronuncia e dovere di motivazione
Quanto alla presunta omessa pronuncia, la Corte ha ribadito la necessità che il giudice motivi puntualmente ogni domanda rilevante proposta dalle parti. Le istanze relative alla responsabilità genitoriale sono state dunque rinviate a un nuovo esame, affinché siano valutate e decise in modo espresso.
Dispositivo e decisione finale
La Cassazione ha annullato con rinvio le statuizioni della Corte d’Appello relative al collocamento dei minori, imponendo un nuovo esame che assicuri la nomina di un giudice esercente il potere di audizione dei figli. Sono state confermate le restanti disposizioni: il contributo mensile di €250 a carico della madre, le spese processuali e il ruolo del curatore speciale.
Implicazioni giuridiche e pratiche
- Rafforzamento del diritto all’ascolto: la pronuncia consolida il principio secondo cui l’omesso ascolto di un minore ultradodicenne, privo di motivazione, determina la nullità dei provvedimenti adottati.
- Limiti alla discrezionalità del CTU: pur restando in capo al giudice ampia libertà nella nomina del consulente, la sentenza invita a prefissare criteri trasparenti per arginare eventuali contenziosi.
- Prassi operativa: gli operatori dovranno documentare in modo scrupoloso le ragioni di eventuali esclusioni dall’ascolto e integrare la CTU con valutazioni psicologiche e relazionali, anche alla luce della nuova disciplina (artt. 473-bis e ss. c.p.c.).
Approfondimenti tecnici
- Art. 336-bis c.c.: disponeva l’ascolto del minore ultradodicenne, ora sostituito dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. (D.Lgs. n. 149/2022). La sentenza si applica al vecchio quadro normativo, essendo il fatto anteriore alla riforma.
- CTU e albo del Tribunale: l’art. 61 c.p.c. non impone l’iscrizione, ma richiede la valutazione dell’adeguatezza tecnica del consulente (Cass. n. 19173/2015).











