
La sentenza della Corte dei conti, Sezione II d’Appello, n. 28/2026, affronta in modo sistematico il tema della rappresentanza congiunta di più parti nel giudizio contabile, in particolare quando il Pubblico Ministero eccepisce la sussistenza di un conflitto di interessi tra co appellanti difesi dallo stesso avvocato. Il Collegio esclude che l’ordinamento contabile preveda un espresso divieto di difesa multipla e chiarisce che l’incompatibilità professionale può rilevare solo quando emergano interessi concretamente contrapposti, non essendo sufficiente una possibile divergenza astratta.
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Come cancellare i debiti fiscali
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Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Premessa
La sentenza commentata trae origine da una complessa vicenda di responsabilità amministrativa nell’ambito dei finanziamenti agricoli regionali. La Sezione giurisdizionale della Sardegna aveva condannato in solido una società agricola, la sua rappresentante legale e un tecnico agronomo – ritenuto ideatore di un sistema di fatturazioni incrociate volto a simulare lavori mai effettuati – alla restituzione di oltre 185.000 euro ad AGEA.
Gli imputati proponevano separati appelli, poi riuniti in sede di gravame, lamentando carenza di motivazione, insufficienza dell’istruttoria documentale, necessità di prova testimoniale e pendenza di procedimento penale sui medesimi fatti.
La Procura generale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità degli appelli per due ragioni: la mancanza di specificità dei motivi e la presenza di un conflitto di interessi tra gli appellanti, tutti rappresentati dallo stesso difensore. Quest’ultima eccezione costituirà il nucleo centrale del presente commento.
Il perimetro normativo: assenza di un divieto espresso nel giudizio contabile
Il Collegio osserva anzitutto che l’ordinamento della Corte dei conti non contiene alcuna disposizione che vieti la difesa congiunta di più convenuti in presenza di posizioni anche potenzialmente divergenti. Si tratta di una constatazione decisiva, poiché ribadisce l’autonomia strutturale del processo contabile rispetto al modello penalistico, nel quale esistono forme di incompatibilità codificate, e rispetto ad alcuni ambiti del processo amministrativo, in cui la giurisprudenza ha talvolta valorizzato il rischio di conflitto tra cointeressati.
L’assenza di un divieto normativo non implica però libertà incondizionata: la Corte richiama espressamente, quale criterio di valutazione, il catalogo giurisprudenziale civile che distingue l’ipotesi in cui il difensore rappresenta con un unico mandato più soggetti portatori di interessi contrapposti, dalla diversa situazione di mandati distinti conferiti da parti diverse, pur portatrici di posizioni potenzialmente confliggenti. In quest’ultimo caso, la costituzione è valida purché sia verificata l’assenza di un conflitto concreto.
L’elaborazione giurisprudenziale sul conflitto di interessi e la sua applicazione nel processo contabile
La Corte d’appello richiama con precisione la giurisprudenza civile della Cassazione, che ha edificato un sistema sofisticato di verifica del conflitto di interessi nell’attività difensiva. La Sezione II civile (22 gennaio 2018, n. 1530) afferma che non è vietata la rappresentanza di più soggetti quando le loro posizioni processuali non siano immediatamente confliggenti.
Viceversa, la giurisprudenza più severa (Cass. civ., Sez. I, ord. 23 marzo 2018, n. 7363; ord. 25 settembre 2018, n. 22772) ritiene nulla la difesa prestata mediante un unico atto di procura a favore di parti in conflitto attuale, come nel caso in cui l’accoglimento di una domanda pregiudicherebbe necessariamente l’altra. Tuttavia, ciò che la sentenza ribadisce con particolare chiarezza è che il conflitto deve essere valutato in concreto: non è sufficiente la mera eventualità o la diversa ricostruzione dei fatti prospettata da ciascun convenuto.
Occorre verificare se il vantaggio difensivo di uno implichi l’immediato danno processuale dell’altro. Tale requisito concreto del conflitto, affermato più volte dalla Cassazione (Sez. II, 8 settembre 2017, n. 20950; ord. 30 dicembre 2021, n. 42064), assume piena rilevanza anche nel giudizio contabile, dove la solidarietà dell’addebito costituisce spesso un fattore unificante.
L’omogeneità delle posizioni e l’assenza di incompatibilità
Il cuore della decisione consiste nella verifica concreta dell’esistenza o meno di un conflitto. La Corte respinge l’eccezione del Pubblico Ministero perché, nel caso di specie, non emerge alcuna incompatibilità tra le posizioni degli appellanti: tutti perseguono la riforma della sentenza, tutti mirano alla negazione del disegno fraudolento e nessuno fonda la propria difesa su un’attribuzione esclusiva di responsabilità agli altri coobbligati.
L’impostazione difensiva, pur modulata in termini differenti nelle singole memorie, è tuttavia omogenea nella struttura e non determina vantaggi interni disomogenei. La Corte sottolinea anche che la condanna originaria è stata solidale, e ciò rende difficilmente configurabile un interesse contrapposto, poiché l’eventuale accoglimento dell’appello di un soggetto non pregiudicherebbe automaticamente gli altri ma, anzi, inciderebbe simmetricamente sul titolo dell’addebito.
Inoltre, la presenza di mandati distinti conferiti allo stesso difensore impedisce di ricondurre la fattispecie all’ipotesi patologica individuata dalla Cassazione per il mandato unico, poiché non vi è alcuna commistione soggettiva né alcuna limitazione della capacità di difesa individuale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte afferma che la difesa plurima è pienamente valida, in assenza di un conflitto attuale concreto.
Conclusioni: verso un modello flessibile di difesa nel giudizio contabile
La sentenza in commento si colloca come un importante approdo sistematico nella disciplina del processo contabile, poiché offre una lettura equilibrata del rapporto tra libertà di scelta del difensore, esigenze organizzative delle parti e tutela del diritto di difesa.
Il Collegio chiarisce che la rappresentanza congiunta non è di per sé fonte di nullità, e che solo l’esistenza di un conflitto concreto può determinarne l’invalidità. Tale approccio, coerente con la funzione del giudizio erariale e con la natura solidale delle responsabilità tipiche del settore, riduce il rischio di eccezioni strumentali e delimita razionalmente il ruolo del difensore come garante non soltanto della strategia processuale, ma anche della coerenza sostanziale delle posizioni rappresentate.
In prospettiva, la pronuncia può costituire un utile riferimento per la prassi, soprattutto nei casi in cui le vicende erariali coinvolgono gruppi complessi di soggetti legati da rapporti giuridici o operativi unitari, consentendo la gestione integrata della difesa senza pregiudicare le garanzie fondamentali del processo.
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