
La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con la sentenza Agrisud 2014 S.r.l. semplificata and Others v. Italy (11 dicembre 2025), ha nuovamente condannato l’Italia per la disciplina degli accessi e delle ispezioni fiscali. Riunendo otto ricorsi, la decisione si colloca in linea di continuità con il precedente Italgomme Pneumatici S.r.l. and Others, ribadendo l’inadeguatezza del quadro normativo interno in tema di acquisizione della documentazione aziendale ai fini tributari.
Il giudizio verte sulla violazione dell’art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza, applicato alle sedi e ai documenti delle imprese. Secondo la Corte, la discrezionalità riconosciuta all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza dagli artt. 52, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 risulta priva di adeguate garanzie procedurali, con conseguente ingerenza non “conforme alla legge” per difetto di sufficienti salvaguardie contro l’arbitrio amministrativo.
Il caso
Un passaggio preliminare cruciale della sentenza ha riguardato il rigetto dell’eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni, sollevata dal Governo italiano. La difesa nazionale sosteneva l’obbligo delle ricorrenti di impugnare le misure intrusive dinanzi alla giurisdizione tributaria o civile. La Corte ha respinto tale obiezione in limine litis, richiamando il consolidato principio che un rimedio è da considerarsi esaurito solo se è effettivo ed adeguato a proteggere il ricorrente contro la violazione lamentata.
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È stato categoricamente ribadito che il quadro giuridico domestico non contempla garanzie procedurali adeguate, in quanto i provvedimenti di accesso e ispezione non sono assoggettati a un controllo giurisdizionale ex post effettivo sulla loro legalità, necessità e proporzionalità. L’assenza di tale meccanismo di riesame giurisdizionale, idoneo a valutare il merito della legittimità sostanziale dell’interferenza, ha determinato la non efficacia delle vie di ricorso disponibili a livello nazionale.
L’accertamento della violazione si fonda sul principio per cui, sebbene le ispezioni fiscali perseguano un fine legittimo (l’accertamento degli obblighi tributari) e abbiano una base legale nel diritto interno, esse costituiscono un’interferenza con i diritti fondamentali. Tale interferenza deve, pertanto, rispettare il principio di legalità in senso sostanziale.
Il requisito di legalità esige che la legge non solo esista, ma sia anche sufficientemente chiara, accessibile e prevedibile e, soprattutto, che preveda limiti precisi e vincolanti alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, in modo da tutelare l’individuo (o la persona giuridica) contro il rischio di arbitrio.
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La decisione
La censura della CEDU è articolata sull’analisi delle circostanze di attuazione delle misure, evidenziando come l’autorità illimitata conferita alle autorità domestiche non sia temperata da adeguati requisiti formali e sostanziali:
- Insufficienza delle fonti amministrative: la Corte ha chiarito che le Circolari interne (come la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021) non possono surrogare il deficit normativo. Tali direttive, essendo non vincolanti per le autorità giudiziarie e non avendo forza di legge, si rivelano inidonee a circoscrivere l’ampiezza della discrezionalità amministrativa.
- Difetto di motivazione qualificata: nella quasi totalità dei ricorsi esaminati, le autorizzazioni all’accesso non presentavano una motivazione specifica, limitandosi a un generico riferimento alla necessità di acquisire prove per fini di accertamento. Tale genericità compromette la possibilità di verificarne la necessità e la proporzionalità ex ante.
- Irrazionalità temporale (exemplum I): il caso n. 33570/22 (Materassificio picentino) ha fornito un esempio eclatante di illogicità procedurale, dove le ispezioni sono state eseguite oltre due anni dopo l’emissione dell’autorizzazione iniziale (14/01/2020), sollevando dubbi sulla perdurante necessità della misura.
La censura sull’oggetto e la portata delle misure
Il secondo e più grave aspetto censurato riguarda l’oggetto e la portata delle misure, che hanno manifestato una chiara indeterminatezza oggettiva e temporale:
- Generalità del mandato: le autorizzazioni consentivano l’accesso a “tutti i documenti e le prove” inerenti la compliance fiscale generale, coprendo un arco temporale indefinito o eccessivamente esteso. Ad esempio, per diverse società (E.C.S. S.r.l., S.C.M. S.r.l., S. & V. S.r.l. e F.P.S. S.r.l.), l’oggetto era l’accertamento fiscale generale per il lunghissimo periodo 2016-2022.
- Interferenza sproporzionata: tale ampiezza non delimitata trasforma l’accesso ispettivo in una indagine di natura esplorativa (fishing expedition), priva dei vincoli imposti dalla riserva di legge e dal principio di proporzionalità. La CEDU ha così stabilito che l’assenza di un limite preciso e predeterminato all’oggetto dell’accertamento rende impossibile il bilanciamento tra l’interesse erariale e la tutela del diritto fondamentale, configurando una situazione di discrezionalità amministrativa non delimitata.
La Corte ha concluso che il quadro giuridico italiano non garantisce alle società il minimo grado di protezione cui hanno diritto in virtù della Convenzione, poiché non offre le salvaguardie essenziali contro l’abuso di potere.
Conclusioni
A fronte della violazione accertata dell’Articolo 8, la Corte ha applicato l’Articolo 41 (Satisfazione equa), accogliendo la richiesta di risarcimento per danno non pecuniario, riconosciuto nella misura onnicomprensiva di 3.200 Euro (EUR) per ciascuna delle otto società ricorrenti, oltre agli oneri fiscali applicabili. Questa pronuncia non rappresenta un mero onere economico, ma un monito giurisprudenziale vincolante per lo Stato italiano. Essa rende ineludibile una revisione strutturale della normativa fiscale in materia di accessi e ispezioni. Il legislatore italiano è chiamato a:
- istituire un controllo giurisdizionale (preventivo o successivo pienamente efficace) sulle misure intrusive che permetta un sindacato nel merito della legittimità sostanziale e della proporzionalità;
- imporre l’obbligo di una motivazione specifica, circostanziata e temporalmente congrua per le autorizzazioni, superando la genericità attuale e vincolando l’azione amministrativa.
Solo attraverso l’adeguamento a questi principi sarà possibile conciliare l’efficacia dell’azione di accertamento tributario con la tutela dei diritti fondamentali dell’impresa sanciti dalla Convenzione.










