
La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7875/2025, depositata il 25 marzo, ha ribadito alcuni principi in materia di interruzione della prescrizione. La Suprema Corte, in particolare, partendo dall’interpretazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., ha chiarito se gli atti processuali seguiti alla citazione introduttiva di un processo estinto, abbiano effetto interruttivo della prescrizione.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Il caso
Gli attori agivano in giudizio chiedendo, ex artt. 2043 e 2049 c.c., la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa di un’aggressione. Il processo rimaneva interrotto per la morte del difensore di una delle parti e, in seguito alla tempestiva riassunzione, il Tribunale ne dichiarava l’estinzione.
Gli originari attori, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., adivano nuovamente il Tribunale chiedendo che fossero acquisiti al nuovo processo il fascicolo relativo al precedente e gli esiti delle prove in esso esperite, domandando la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea per intervenuta prescrizione. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado e gli attori presentavano ricorso in Cassazione.
Atti processuali e interruzione della prescrizione
I ricorrenti, con l’unico motivo di ricorso, censuravano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c.
Gli attori, nello specifico, sostenevano che la Corte d’Appello avesse errato nell’aver reputato che soltanto l’atto introduttivo del giudizio estinto fosse idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio.
L’efficacia interruttiva, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbe invece dovuto riconoscersi ad ognuno dei tre atti processuali seguiti alla citazione introduttiva. Tali atti processuali erano: la memoria difensiva ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., l’ordinanza di ammissione dei mezzi di prova e il ricorso in riassunzione.
A quali atti è riconosciuto l’effetto interruttivo della prescrizione?
La Suprema Corte, nell’analizzare il motivo di ricorso, ha affermato che, dal combinato disposto degli artt. 2943 (primo, secondo e quarto comma) e 2945 (secondo e terzo comma), possono trarsi i seguenti principi:
- La prescrizione è interrotta, oltre che da ogni atto giuridico cui la legge ricollega l’effetto di costituire in mora il debitore anche dagli atti (processuali) introduttivi del giudizio ai quali viene di norma ricondotta anche l’efficacia sostanziale di cui all’art. 1221 c.c.;
- L’effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si protrae da tale domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale;
- Questo principio trova, tuttavia, una deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive una volta passate in giudicato, conservano l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l’estinzione del processo;
- In caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall’atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale, e non dagli atti processuali successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all’estinzione;
- L’estinzione comporta, ai sensi dell’art. 2945, terzo comma, c.c., il permanere
dell’effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o “istantaneo”) della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l’effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o “sospensivo”) previsto dal secondo comma del medesimo art. 2945; - I singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio estinto non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora;
- Tali requisiti non esigono una manifestazione di volontà negoziale (ovverosia, la consapevolezza e volontà di produrre gli effetti della mora), atteso che la costituzione in mora è pur sempre un atto giuridico in senso stretto, ma esigono, ai sensi dell’art. 1219 c.c., una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Applicazione dei principi al caso in esame
La Suprema Corte, sulla scorta dei suddetti principi, ha rigettato il ricorso.
I singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio estinto non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora. Nel caso in esame, i tre atti processuali seguiti alla citazione introduttiva non avevano il contenuto sostanziale dell’atto di costituzione in mora.
La Corte d’Appello, pertanto, aveva correttamente dichiarato prescritta la domanda.
Conclusioni
L’effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si protrae da tale domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Questo principio trova, tuttavia, una deroga nel caso di estinzione del processo.
In caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall’atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale, e non dagli atti processuali successivi.
I singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio estinto non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora. Tali requisiti esigono, ai sensi dell’art. 1219 c.c., una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Qualora, dunque, gli atti processuali compiuti nel corso del giudizio estinto non presentino i requisiti propri della costituzione in mora e non contengano la suddetta manifestazione scritta, non producono l’effetto interruttivo della prescrizione.