Interclusione giuridica e servitù coattiva: la Cassazione interviene

Con l’ordinanza n. 25088 del 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso in tema di servitù coattiva di passaggio, chiarendo che l’interclusione di un fondo non riguarda solo ostacoli fisici, ma può essere determinata anche da divieti imposti dalla legge o dalla pubblica amministrazione. La decisione, che annulla una precedente sentenza della Corte d’Appello di Brescia, amplia il concetto di interclusione giuridica, offrendo una maggiore tutela ai proprietari di fondi agricoli senza accesso alla via pubblica.

Corte di Cassazione- Sez. II- ord. 25088 del 18-09-2024

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 Il contesto del caso

Il caso nasce dalla richiesta di un proprietario di fondo agricolo, il quale si era visto negare il riconoscimento del diritto di passaggio per usucapione e la costituzione di una servitù coattiva di passaggio. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto una parziale interclusione del fondo e disposto la costituzione di una servitù coattiva, con un indennizzo per i convenuti. Tuttavia, in appello, la decisione è stata ribaltata, con il rigetto di entrambe le richieste avanzate dal proprietario del fondo.

 Il ricorso in Cassazione

Il proprietario ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, l’impossibilità di accedere alla strada provinciale confinante con il suo terreno, a causa di restrizioni imposte per motivi di sicurezza. Secondo il ricorrente, la mancanza di autorizzazione per l’accesso costituiva un ostacolo giuridico, sufficiente a legittimare la sua richiesta di servitù coattiva.

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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di Vice Procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i concorsi pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
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 La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ponendo un importante chiarimento: l’interclusione di un fondo non deve essere interpretata solo come un impedimento fisico, ma può derivare anche da ostacoli di natura giuridica o amministrativa.

Nel caso specifico, la Provincia aveva negato la possibilità di autorizzare l’accesso dalla strada provinciale, in quanto non erano rispettate le condizioni di sicurezza richieste dalla legge. Questo rifiuto costituiva, secondo la Corte, un impedimento giuridico, equiparabile a un ostacolo fisico. La decisione della Cassazione ha quindi esteso l’applicazione dell’art. 1051 c.c., affermando che l’impossibilità di accedere alla via pubblica non deve essere limitata ai soli casi di blocchi materiali, come la presenza di terreni confinanti, ma può includere anche situazioni in cui la legge o la pubblica amministrazione vietano tale accesso.

Un ulteriore elemento di rilievo nella decisione della Corte riguarda la dimostrazione dell’impedimento giuridico. Secondo i giudici, se un consulente tecnico d’ufficio accerta che l’accesso alla via pubblica non può essere autorizzato per motivi di sicurezza, come avvenuto in questo caso, tale circostanza è sufficiente a giustificare la costituzione della servitù coattiva. Non è necessario, quindi, che il proprietario dimostri di aver presentato una richiesta formale di autorizzazione alla pubblica amministrazione o che tale richiesta sia stata respinta. L’impossibilità accertata dal consulente tecnico diventa un dato oggettivo che la Corte deve considerare.

Infine, la Cassazione ha chiarito che eventuali varchi abusivi utilizzati dal proprietario del fondo per accedere alla via pubblica, pur esistendo in fatto, non possono essere considerati rilevanti ai fini giuridici. Un accesso non autorizzato, infatti, non elimina la condizione di interclusione, poiché la situazione rimane comunque contra legem e non può sanare l’assenza di un’autorizzazione legittima.

I principi di diritto

L’ordinanza della Cassazione ha sancito due principi fondamentali. Il primo è che l’interclusione di un fondo non si limita ai soli ostacoli fisici. Anche quando l’accesso a una strada pubblica è bloccato per motivi legali o amministrativi – ad esempio, quando le normative o le decisioni della pubblica amministrazione impediscono l’apertura di un varco – si può parlare di interclusione giuridica. In questi casi, il proprietario del fondo ha diritto di chiedere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.

Il secondo principio riguarda l‘onere della prova. Di norma, il proprietario che richiede una servitù coattiva deve dimostrare che non esiste un accesso alla strada pubblica o che non può procurarselo senza grandi difficoltà o spese. Tuttavia, se un consulente tecnico accerta che l’accesso non può essere autorizzato per motivi di sicurezza o altre ragioni giuridiche, questa verifica è sufficiente. In altre parole, non è necessario che il proprietario abbia presentato una domanda formale di autorizzazione alla pubblica amministrazione e che questa sia stata respinta: basta la prova tecnica che confermi l’impossibilità giuridica dell’accesso.

Conclusioni

La decisione offre una protezione aggiuntiva ai proprietari di fondi interclusi da vincoli amministrativi, sottolineando che la servitù coattiva di passaggio può essere invocata anche quando l’accesso è precluso per ragioni di sicurezza pubblica.

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